Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18807
CASS
Sentenza 25 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte ha ritenuto che la pena accessoria dovesse essere esclusa in quanto la pena base per il reato, prima dell'aumento per la continuazione, era stata fissata in anni due di reclusione, insufficiente per giustificare tale pena accessoria. L'illegalità della pena accessoria è rilevabile d'ufficio.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione e travisamento del fatto

    La Corte ha ritenuto il motivo generico, poiché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado e non vi era un adeguato confronto con il ragionamento giuridico del giudicante, il quale aveva escluso la buona fede dell'imputato non per l'oggettività degli errori di trascrizione, ma per l'assenza di elementi obiettivi a supporto di una deliberata scelta degli agenti di falsificare i dati.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 81 c.p. e carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui in caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell'art. 81 co. 1 c.p., quanti sono gli incolpati.

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Commentario1

  • 1Calunnia: unica denuncia ma reati multipli quando coinvolge più incolpatiAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18807
Data del deposito : 25 maggio 2026

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