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Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Calunnia: unica denuncia ma reati multipli quando coinvolge più incolpatiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2026, n. 18807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18807 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI VI nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2025 della Corte di appello di L’Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IA BE;
udito il Publico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che conclude, riportandosi alla memoria scritta depositata, per l’inammissibilità del ricorso e l’eliminazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
udito l’Avv. Vincenzo Di Nanna, che insiste per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Teramo nei confronti di VI VI, ha dichiarato quest'ultimo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, confermando nel resto la sentenza, con la quale VI era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di calunnia, commesso ai danni di tre agenti operanti, incaricati della trascrizione delle conversazioni intercettate nell’ambito di altro procedimento penale, che vedeva VI VI imputato di reati in materia di stupefacenti, per avere incolpato costoro, pur sapendoli innocenti, di avere compiuto volutamente degli errori nella suddetta attività di trascrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18807 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Interpone ricorso in cassazione VI VI, tramite il difensore Avv. Vincenzo Di Nanna, chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata, riproducendo testualmente i motivi di appello e la decisione della Corte, e deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice di secondo grado applicato, in assenza di appello del pubblico ministero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, per travisamento del fatto di reato, avendo il ricorrente denunciato l'interprete e i carabinieri nella ferma e fondata condizione che costoro avrebbero ‘calcato la mano’ nell'opera di traduzione allo scopo di aggravare la sua posizione di indagato;
il consulente del pubblico ministero ha ritenuto di poter ricondurre la presenza di sistematici e ripetuti errori, riscontrati nell'opera della traduzione, all'uso del dialetto albanese, ma senza trarne la dovuta conseguenza e cioè che il convincimento dell'imputato fosse fondato su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà. 2.3 Con terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto che l'aver incolpato quattro persone sapendole innocenti, configuri un concorso formale dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen., mentre la denuncia querela è relativa ad un unico fatto di reato, sebbene commesso da più persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all’applicazione della pena accessoria. 2. Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4 - , n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 03) Nonostante, quindi, la legittima applicazione della pena accessoria in esame in ragione della sua obbligatorietà ex lege (Sez. 6 n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228) anche in sede di appello, senza necessità di appello del P.M. sul punto, 3 va osservato come, nel caso in esame, la pena accessoria deve essere esclusa, in quanto, prima dell’aumento per la continuazione interna, la pena base per il reato ritenuto è stata fissata in anni due di reclusione. L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, Rv. 272090; Sez. 2 n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320). 3. Il secondo motivo presenta invece una doglianza generica, rispetto ad una sentenza di appello che deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. doppia conforme, richiamandosi la stessa ripetutamente alla decisione di primo grado e ricorrendo entrambe a medesimi criteri di valutazione. La difesa indica genericamente un travisamento dei fatti o delle prove in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’avere il giudice di appello confermato la sentenza di condanna nonostante l’ammessa presenza di sistematici e ripetuti errori commessi dall’interprete nell’opera di traduzione delle conversazioni e di cui i carabinieri (oltre che l’interprete medesimo) avrebbero dovuto accorgersi, insistendo apoditticamente sulla “oggettiva” erroneità nella traduzione di alcune parole operata dall’interprete, ma senza un adeguato confronto con il ragionamento giuridico del giudicante, incentrato nell’escludere la buona fede dell’imputato non in funzione della certezza degli accertamenti in ordine ai difetti nella traduzione, ma sull’assenza di elementi oggettivi dimostrativi di una volontaria attività di erronea trascrizione da parte degli operanti medesimi (Sez. 6 n. 35228 del 24/09/2025, Rv. 288781: ‘In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all’innocenza dell’accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza’) In sostanza, ciò che rileva, per il giudicante, ai fini del giudizio di responsabilità, non è l’oggettività degli errori di trascrizione - indiscussa -, ma l’assenza di elementi obiettivi a supporto di una deliberata scelta degli agenti di falsificare i dati trascritti, su cui avrebbe dovuto innestarsi una legittima convinzione da parte del ricorrente in ordine alla colpevolezza dei medesimi operanti in merito alla operazione di falsificazione. 4. In relazione al terzo motivo, si richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale ‘In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p., 4 quanti sono gli incolpati’ (Sez. 6 n. 4537 del 09/01/2009, Rv. 242820), correttamente applicato dai giudici di merito. 5. Il ricorso deve, per i motivi suesposti, essere accolto limitatamente alla censura relativa all’applicazione della pena accessoria, che deve essere eliminata, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IA BE IA NA RD
udita la relazione svolta dal Consigliere MA IA BE;
udito il Publico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che conclude, riportandosi alla memoria scritta depositata, per l’inammissibilità del ricorso e l’eliminazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici;
udito l’Avv. Vincenzo Di Nanna, che insiste per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Teramo nei confronti di VI VI, ha dichiarato quest'ultimo interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5, confermando nel resto la sentenza, con la quale VI era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato di calunnia, commesso ai danni di tre agenti operanti, incaricati della trascrizione delle conversazioni intercettate nell’ambito di altro procedimento penale, che vedeva VI VI imputato di reati in materia di stupefacenti, per avere incolpato costoro, pur sapendoli innocenti, di avere compiuto volutamente degli errori nella suddetta attività di trascrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 18807 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 14/04/2026 2 2. Interpone ricorso in cassazione VI VI, tramite il difensore Avv. Vincenzo Di Nanna, chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata, riproducendo testualmente i motivi di appello e la decisione della Corte, e deducendo tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo il giudice di secondo grado applicato, in assenza di appello del pubblico ministero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, per travisamento del fatto di reato, avendo il ricorrente denunciato l'interprete e i carabinieri nella ferma e fondata condizione che costoro avrebbero ‘calcato la mano’ nell'opera di traduzione allo scopo di aggravare la sua posizione di indagato;
il consulente del pubblico ministero ha ritenuto di poter ricondurre la presenza di sistematici e ripetuti errori, riscontrati nell'opera della traduzione, all'uso del dialetto albanese, ma senza trarne la dovuta conseguenza e cioè che il convincimento dell'imputato fosse fondato su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà. 2.3 Con terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto che l'aver incolpato quattro persone sapendole innocenti, configuri un concorso formale dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen., mentre la denuncia querela è relativa ad un unico fatto di reato, sebbene commesso da più persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all’applicazione della pena accessoria. 2. Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4 - , n. 30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 03) Nonostante, quindi, la legittima applicazione della pena accessoria in esame in ragione della sua obbligatorietà ex lege (Sez. 6 n. 29898 del 10/01/2019, Rv. 276228) anche in sede di appello, senza necessità di appello del P.M. sul punto, 3 va osservato come, nel caso in esame, la pena accessoria deve essere esclusa, in quanto, prima dell’aumento per la continuazione interna, la pena base per il reato ritenuto è stata fissata in anni due di reclusione. L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, Rv. 272090; Sez. 2 n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320). 3. Il secondo motivo presenta invece una doglianza generica, rispetto ad una sentenza di appello che deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. doppia conforme, richiamandosi la stessa ripetutamente alla decisione di primo grado e ricorrendo entrambe a medesimi criteri di valutazione. La difesa indica genericamente un travisamento dei fatti o delle prove in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’avere il giudice di appello confermato la sentenza di condanna nonostante l’ammessa presenza di sistematici e ripetuti errori commessi dall’interprete nell’opera di traduzione delle conversazioni e di cui i carabinieri (oltre che l’interprete medesimo) avrebbero dovuto accorgersi, insistendo apoditticamente sulla “oggettiva” erroneità nella traduzione di alcune parole operata dall’interprete, ma senza un adeguato confronto con il ragionamento giuridico del giudicante, incentrato nell’escludere la buona fede dell’imputato non in funzione della certezza degli accertamenti in ordine ai difetti nella traduzione, ma sull’assenza di elementi oggettivi dimostrativi di una volontaria attività di erronea trascrizione da parte degli operanti medesimi (Sez. 6 n. 35228 del 24/09/2025, Rv. 288781: ‘In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all’innocenza dell’accusato è esclusa nel caso in cui la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza’) In sostanza, ciò che rileva, per il giudicante, ai fini del giudizio di responsabilità, non è l’oggettività degli errori di trascrizione - indiscussa -, ma l’assenza di elementi obiettivi a supporto di una deliberata scelta degli agenti di falsificare i dati trascritti, su cui avrebbe dovuto innestarsi una legittima convinzione da parte del ricorrente in ordine alla colpevolezza dei medesimi operanti in merito alla operazione di falsificazione. 4. In relazione al terzo motivo, si richiama il principio giurisprudenziale secondo il quale ‘In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p., 4 quanti sono gli incolpati’ (Sez. 6 n. 4537 del 09/01/2009, Rv. 242820), correttamente applicato dai giudici di merito. 5. Il ricorso deve, per i motivi suesposti, essere accolto limitatamente alla censura relativa all’applicazione della pena accessoria, che deve essere eliminata, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IA BE IA NA RD