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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2023, n. 29632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29632 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RC UE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29632 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 10 maggio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, inflitta dal g.u.p. presso il tribunale di Parma, in sede di rito abbreviato, a De MA MA per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate in danno di tre agenti di polizia e danneggiamento del loro veicolo di servizio, commessi in Parma il 20 febbraio 2015, con la recidiva reiterata, specifica ed infranquinquennale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di censura, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata spiegazione ai motivi di appello in tema di insussistenza - e comunque interruzione - del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato, alla guida dell'autovettura Seat Leon in fuga, e le lesioni cagionate agli agenti di polizia giudiziaria VE, RR e Di LA, occupanti del mezzo inseguitore, in realtà determinate dall'improvvido, improvviso ed imprevedibile contegno di guida di un altro utente delle strada, immessosi con il suo veicolo nel flusso della circolazione nonostante l'azionannento di tutti i presidi di segnalazione da parte degli operanti e tale da provocare il sinistro stradale da cui sono derivate le infauste conseguenze per questi ultimi. 2.2. Con un secondo motivo, ha rilevato violazione di legge e vizio della motivazione - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova - in relazione all'affermazione di responsabilità per il citato delitto di lesioni personali e per il delitto di danneggiamento nella forma dolosa, non avendo colto, la Corte territoriale, che si versasse in un caso al più sussunnibile nell'alveo della colpa cosciente, anche perché la stessa sentenza impugnata aveva sostenuto che l'unico scopo dell'imputato fosse quello di fuggire e di non essere arrestato dalle forze di polizia. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1.Va premesso che la sentenza costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). 2. Ancora, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6, n.23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; sez. 4, n.34270 del 3/7/07, Scicchitano, Rv. 236945). E "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 01 Ta I la rico). Va aggiunto, poi, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di un contesto processuale analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione, nel caso di specie non rinvenibile nei motivi di ricorso - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 2 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La GU e altro, Rv. 26921701). 3.Ebbene, date tali premesse, il primo motivo si traduce, per un verso, in una dissertazione riepilogativa dei tradizionali principi di diritto in tema d'interpretazione del nesso di causalità nei reati di evento e, per altro verso, assume connotati puramente assertivi e non si confronta con la "ratio decídendi" delle sentenze di merito, che a quei principi ermeneutici si sono serenamente conformate. Come è noto, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, nel senso che, in tal caso, la condotta dell'agente degrada da causa a mera occasione dell'evento: ciò che si verifica allorquando ci si trova in presenza di una causa sopravvenuta che, pur ricollegandosi causalmente all'azione o all'omissione dell'agente, si presenta con carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia come un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. L'apprezzamento sulla natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è accertamento devoluto al giudice di merito, che deve logicamente motivare il suo convincimento sul punto (v. Sezione IV, 11 luglio 2007, Tamborini, rv. 237659, e Sezione IV, 20 settembre 2012, Montanaro, non massimata, oltre alle pronunce richiamate dalla sentenza della Corte territoriale a pag. 4). E allora, la sentenza di secondo grado, con motivazione piana, per nulla (manifestamente) illogica e comunque del tutto condivisibile, ha affermato (pag.4) che "la manovra imprudente di un utente della strada, in quel contesto, rappresentava una circostanza non solo prevedibile, ma, anzi, altamente probabile e come tale rappresentata, accettata e, perciò, voluta dal DE RC per il caso si fosse verificata. Deve infatti osservarsi che fu il DE RC a dare origine al pericoloso inseguimento, con la propria sconsiderata condotta di guida, con la quale aveva messo seriamente a repentaglio l'incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada, nei termini riportati nell'informativa di p.g. del 21/02/2015 (cfr. in particolare l'annotazione a firma di RR RT ad essa allegata). In quel contesto, con la vettura della P. G. lanciata a tutta velocità all'inseguimento dei due fuggitivi, la presenza di ostacoli o pericoli da evitare, in ragione della contestuale presenza di altri automobilisti che impegnavano la medesima strada, non costituiva affatto una circostanza imprevedibile, essendo, semmai, quegli ostacoli e quei pericoli consentanei alla scelta di azione del DE RC, il quale si era dato alla fuga lungo la trafficata via Emilia, in 3 pieno orario pomeridiano, a folle velocità , per giunta dopo aver deliberatamente causato l'impatto con la stessa vettura inseguitrice". Tale puntuale argomentazione, in linea con gli ordinari passaggi del ragionamento inferenziale, ha integrato la struttura espositiva della sentenza di primo grado, che (pag.7) già aveva rimarcato che le significative lesioni cagionate ai poliziotti "sono state conseguenti ad una situazione di gravissimo pericolo indotto dal citato prevenuto ed a cui quest'ultimo ha sottoposto gli operanti della pattuglia presenti a bordo della volante a motivo del pericolosissimo inseguimento causato dall'imputato; questi, infatti, ha creato un'evidente situazione di rischio non consentito, dal quale sono eziologicamente derivate le lesioni citate"; e la presenza del "terzo paratosi dinnanzi all'auto della polizia" non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato "in forza del principio di concausalità nella produzione dell'evento". 4. Le considerazioni svolte refluiscono, in parte, sulle osservazioni che investono i profili di aspecificità e manifesta infondatezza del secondo motivo, riguardante la valutazione dell'elemento soggettivo dei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Ribadito che l'accertamento della esistenza del dolo, in assenza di ammissioni da parte dell'imputato, non può che poggiarsi sulla disamina dei dati esteriori ed obbiettivi della condotta, alle sue modalità operative, ai "facta concludentia", deve precisarsi che la sentenza impugnata, nell'ispirarsi ai principi cardine della pronuncia delle SS.UU. n. 38343 del 18/09/2014 in tema di delimitazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha - dapprima, pag.
5 - sottolineato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, "occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento"; ed ha - poi, pag.
6 - prendendo spunto dai singoli criteri evidenziati dal dictum del Supremo Consesso, esplicitato analiticamente, in modo particolareggiato e con argomentazioni del tutto immuni da censure, come la condotta dell'imputato si sia rivelata "sideralmente lontana da quella doverosa" in quanto: si è tradotta in una fuga folle e prolungata, in un contesto profondamente illecito, su "strade trafficate, con manovre azzardate e spericolate, che hanno messo a rischio l'incolumità degli 4 operanti di p.g. e degli utenti della strada, nei termini analiticamente descritti nella già menzionata relazione di servizio a firma dell'Ass.BERRINI"; DE MA è persona gravata da molteplici precedenti, anche per "delitto connotato da violenza o minaccia alla persona", con ciò palesando "spregiudicata assenza di remore nel commettere reati, anche a costo di mettere a repentaglio l'altrui incolumità"; la condotta di resistenza a pubblico ufficiale "si è protratta per un notevole lasso temporale", radicando una "situazione di elevatissimo rischio per l'incolumità" degli inseguitori e degli altri automobilisti e anche il contegno successivo è stato coerente con lo spregio per qualsiasi interesse in gioco, anche attinente alla salute delle persone, incompatibile col fine precipuo di sottrarsi al controllo della polizia, sino a concordare con i familiari false versioni volte a depistare le indagini;
l'imputato si è determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, tanto da farsi tamponare violentemente con lo scopo di paralizzare l'inseguimento e, subito dopo, dall'indirizzare intenzionalmente e senza indugio il veicolo contro l'agente BERRINI, costringendolo a scansarsi repentinamente per evitare di essere investito;
non vi sono - di
contro
- indici interpretativi di segno contrario, tali da insinuare anche soltanto il dubbio che il prevenuto "si sarebbe astenuto dall'azione ove avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento" in uno scenario caratterizzato da una molteplicità di comportamenti scientemente idonei ad attentare all'altrui incolumità personale. I motivi di ricorso evitano di misurarsi con tali evidenze processuali e si limitano ad insistere sulla precipua finalità dell'imputato di darsi alla fuga, come se tale obbiettivo fosse incompatibile con la collaterale rappresentazione ed indiretta volizione delle conseguenze di danno all'altrui integrità fisica, che costituisce l'essenza del dolo eventuale nel delitto di lesioni personali. 5.L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente al collegio di rilevare, ex officio - in assenza, sul punto, di motivi di gravame e, pervero, anche di motivo di ricorso per cassazione - l'omissione della riduzione di un terzo della pena inflitta nell'ambito del giudizio abbreviato, in armonìa con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza delle SS.UU. n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818 e n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 2836989, perché la pena concretamente irrogata per specie e quantità - in quanto ricompresa nei limiti edittali previsti dall'art. 337 cod. pen., effettuato il corretto e contenuto aumento per la continuazione - non è illegale e la relativa questione deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il consigliere esensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29632 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 30/05/2023 Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Bologna del 10 maggio 2022, che ha confermato la sentenza di condanna, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione, inflitta dal g.u.p. presso il tribunale di Parma, in sede di rito abbreviato, a De MA MA per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate in danno di tre agenti di polizia e danneggiamento del loro veicolo di servizio, commessi in Parma il 20 febbraio 2015, con la recidiva reiterata, specifica ed infranquinquennale. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, che ha articolato due motivi di censura, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata spiegazione ai motivi di appello in tema di insussistenza - e comunque interruzione - del nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'imputato, alla guida dell'autovettura Seat Leon in fuga, e le lesioni cagionate agli agenti di polizia giudiziaria VE, RR e Di LA, occupanti del mezzo inseguitore, in realtà determinate dall'improvvido, improvviso ed imprevedibile contegno di guida di un altro utente delle strada, immessosi con il suo veicolo nel flusso della circolazione nonostante l'azionannento di tutti i presidi di segnalazione da parte degli operanti e tale da provocare il sinistro stradale da cui sono derivate le infauste conseguenze per questi ultimi. 2.2. Con un secondo motivo, ha rilevato violazione di legge e vizio della motivazione - ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova - in relazione all'affermazione di responsabilità per il citato delitto di lesioni personali e per il delitto di danneggiamento nella forma dolosa, non avendo colto, la Corte territoriale, che si versasse in un caso al più sussunnibile nell'alveo della colpa cosciente, anche perché la stessa sentenza impugnata aveva sostenuto che l'unico scopo dell'imputato fosse quello di fuggire e di non essere arrestato dalle forze di polizia. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'IN ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 1 Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. 1.Va premesso che la sentenza costituisce una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Cass. pen., sez. 12.06.2019 - dep. 6.09.2019, n. 37295, rv. 27218). 2. Ancora, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già disattese dal giudice del gravame di merito o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis, Sez. 4, n. 18826 del 9/2/12, Pezzo, Rv. 253849; sez. 6, n.23014 del 29/4/21, B., Rv. 281521; sez. 4, n.34270 del 3/7/07, Scicchitano, Rv. 236945). E "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 01 Ta I la rico). Va aggiunto, poi, che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" - ovvero di un contesto processuale analogo a quello oggetto di scrutinio - il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione, nel caso di specie non rinvenibile nei motivi di ricorso - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 2 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La GU e altro, Rv. 26921701). 3.Ebbene, date tali premesse, il primo motivo si traduce, per un verso, in una dissertazione riepilogativa dei tradizionali principi di diritto in tema d'interpretazione del nesso di causalità nei reati di evento e, per altro verso, assume connotati puramente assertivi e non si confronta con la "ratio decídendi" delle sentenze di merito, che a quei principi ermeneutici si sono serenamente conformate. Come è noto, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma 1, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma "sufficiente" a determinare l'evento, nel senso che, in tal caso, la condotta dell'agente degrada da causa a mera occasione dell'evento: ciò che si verifica allorquando ci si trova in presenza di una causa sopravvenuta che, pur ricollegandosi causalmente all'azione o all'omissione dell'agente, si presenta con carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia come un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. L'apprezzamento sulla natura eccezionale ed imprevedibile del fatto sopravvenuto è accertamento devoluto al giudice di merito, che deve logicamente motivare il suo convincimento sul punto (v. Sezione IV, 11 luglio 2007, Tamborini, rv. 237659, e Sezione IV, 20 settembre 2012, Montanaro, non massimata, oltre alle pronunce richiamate dalla sentenza della Corte territoriale a pag. 4). E allora, la sentenza di secondo grado, con motivazione piana, per nulla (manifestamente) illogica e comunque del tutto condivisibile, ha affermato (pag.4) che "la manovra imprudente di un utente della strada, in quel contesto, rappresentava una circostanza non solo prevedibile, ma, anzi, altamente probabile e come tale rappresentata, accettata e, perciò, voluta dal DE RC per il caso si fosse verificata. Deve infatti osservarsi che fu il DE RC a dare origine al pericoloso inseguimento, con la propria sconsiderata condotta di guida, con la quale aveva messo seriamente a repentaglio l'incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada, nei termini riportati nell'informativa di p.g. del 21/02/2015 (cfr. in particolare l'annotazione a firma di RR RT ad essa allegata). In quel contesto, con la vettura della P. G. lanciata a tutta velocità all'inseguimento dei due fuggitivi, la presenza di ostacoli o pericoli da evitare, in ragione della contestuale presenza di altri automobilisti che impegnavano la medesima strada, non costituiva affatto una circostanza imprevedibile, essendo, semmai, quegli ostacoli e quei pericoli consentanei alla scelta di azione del DE RC, il quale si era dato alla fuga lungo la trafficata via Emilia, in 3 pieno orario pomeridiano, a folle velocità , per giunta dopo aver deliberatamente causato l'impatto con la stessa vettura inseguitrice". Tale puntuale argomentazione, in linea con gli ordinari passaggi del ragionamento inferenziale, ha integrato la struttura espositiva della sentenza di primo grado, che (pag.7) già aveva rimarcato che le significative lesioni cagionate ai poliziotti "sono state conseguenti ad una situazione di gravissimo pericolo indotto dal citato prevenuto ed a cui quest'ultimo ha sottoposto gli operanti della pattuglia presenti a bordo della volante a motivo del pericolosissimo inseguimento causato dall'imputato; questi, infatti, ha creato un'evidente situazione di rischio non consentito, dal quale sono eziologicamente derivate le lesioni citate"; e la presenza del "terzo paratosi dinnanzi all'auto della polizia" non vale ad elidere la responsabilità dell'imputato "in forza del principio di concausalità nella produzione dell'evento". 4. Le considerazioni svolte refluiscono, in parte, sulle osservazioni che investono i profili di aspecificità e manifesta infondatezza del secondo motivo, riguardante la valutazione dell'elemento soggettivo dei reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Ribadito che l'accertamento della esistenza del dolo, in assenza di ammissioni da parte dell'imputato, non può che poggiarsi sulla disamina dei dati esteriori ed obbiettivi della condotta, alle sue modalità operative, ai "facta concludentia", deve precisarsi che la sentenza impugnata, nell'ispirarsi ai principi cardine della pronuncia delle SS.UU. n. 38343 del 18/09/2014 in tema di delimitazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, ha - dapprima, pag.
5 - sottolineato che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, "occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento"; ed ha - poi, pag.
6 - prendendo spunto dai singoli criteri evidenziati dal dictum del Supremo Consesso, esplicitato analiticamente, in modo particolareggiato e con argomentazioni del tutto immuni da censure, come la condotta dell'imputato si sia rivelata "sideralmente lontana da quella doverosa" in quanto: si è tradotta in una fuga folle e prolungata, in un contesto profondamente illecito, su "strade trafficate, con manovre azzardate e spericolate, che hanno messo a rischio l'incolumità degli 4 operanti di p.g. e degli utenti della strada, nei termini analiticamente descritti nella già menzionata relazione di servizio a firma dell'Ass.BERRINI"; DE MA è persona gravata da molteplici precedenti, anche per "delitto connotato da violenza o minaccia alla persona", con ciò palesando "spregiudicata assenza di remore nel commettere reati, anche a costo di mettere a repentaglio l'altrui incolumità"; la condotta di resistenza a pubblico ufficiale "si è protratta per un notevole lasso temporale", radicando una "situazione di elevatissimo rischio per l'incolumità" degli inseguitori e degli altri automobilisti e anche il contegno successivo è stato coerente con lo spregio per qualsiasi interesse in gioco, anche attinente alla salute delle persone, incompatibile col fine precipuo di sottrarsi al controllo della polizia, sino a concordare con i familiari false versioni volte a depistare le indagini;
l'imputato si è determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, tanto da farsi tamponare violentemente con lo scopo di paralizzare l'inseguimento e, subito dopo, dall'indirizzare intenzionalmente e senza indugio il veicolo contro l'agente BERRINI, costringendolo a scansarsi repentinamente per evitare di essere investito;
non vi sono - di
contro
- indici interpretativi di segno contrario, tali da insinuare anche soltanto il dubbio che il prevenuto "si sarebbe astenuto dall'azione ove avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento" in uno scenario caratterizzato da una molteplicità di comportamenti scientemente idonei ad attentare all'altrui incolumità personale. I motivi di ricorso evitano di misurarsi con tali evidenze processuali e si limitano ad insistere sulla precipua finalità dell'imputato di darsi alla fuga, come se tale obbiettivo fosse incompatibile con la collaterale rappresentazione ed indiretta volizione delle conseguenze di danno all'altrui integrità fisica, che costituisce l'essenza del dolo eventuale nel delitto di lesioni personali. 5.L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente al collegio di rilevare, ex officio - in assenza, sul punto, di motivi di gravame e, pervero, anche di motivo di ricorso per cassazione - l'omissione della riduzione di un terzo della pena inflitta nell'ambito del giudizio abbreviato, in armonìa con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza delle SS.UU. n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.283818 e n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 2836989, perché la pena concretamente irrogata per specie e quantità - in quanto ricompresa nei limiti edittali previsti dall'art. 337 cod. pen., effettuato il corretto e contenuto aumento per la continuazione - non è illegale e la relativa questione deve ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30/05/2023 Il consigliere esensore Il Presidente