Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1990, n. 5399
CASS
Sentenza 23 marzo 1990

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L'applicabilità della "messa alla prova" dell'imputato minorenne prevista dall'art. 28 DPR n. 448 del 1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) ai procedimenti in corso alla data della loro entrata in vigore, riguarda la generalità di detti procedimenti, quale che sia lo stato o il grado in cui si trovino.*

Ai fini della concessione della cosiddetta "messa alla prova" dell'imputato minorenne, il giudice deve rivolgere la sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentono di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto al fine della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore, elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali del reo, nella sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per il raggiungimento di tale giudizio. (nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice di merito reiettiva della "messa alla prova" sul rilievo della gravità del reato e della raggiunta maturità del soggetto, ritenuta dalla suprema Corte, uno dei presupposti imprescindibili dell'istituto, essendo l'immaturità ad esso ostativa, siccome causa di proscioglimento).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1990, n. 5399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5399
    Data del deposito : 23 marzo 1990

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