Sentenza 23 marzo 1990
Massime • 2
L'applicabilità della "messa alla prova" dell'imputato minorenne prevista dall'art. 28 DPR n. 448 del 1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) ai procedimenti in corso alla data della loro entrata in vigore, riguarda la generalità di detti procedimenti, quale che sia lo stato o il grado in cui si trovino.*
Ai fini della concessione della cosiddetta "messa alla prova" dell'imputato minorenne, il giudice deve rivolgere la sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentono di valutare se sia adeguato il ricorso a detto istituto al fine della rieducazione e del positivo reinserimento nella società del minore, elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali del reo, nella sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per il raggiungimento di tale giudizio. (nella specie è stata annullata l'ordinanza del giudice di merito reiettiva della "messa alla prova" sul rilievo della gravità del reato e della raggiunta maturità del soggetto, ritenuta dalla suprema Corte, uno dei presupposti imprescindibili dell'istituto, essendo l'immaturità ad esso ostativa, siccome causa di proscioglimento).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1990, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1990 |
Testo completo
イ
53 9 9 AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 23-3-1990 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE L PENALE SENTENZA
N. 370Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Corrado Carnevale Presidente
1. Dott. Umberto Papadia Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Umberto Feliciangeli
» >> N. 964/90 Bruno Saccucci 3. » >>>
Paolino Dell'Anno 4. » »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI TI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della corte di appello di Catania, sezio-
ne per i minorenni, del 10 novembre 1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A Spinosi Roma
prima di es
Paolino Dell'anno
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dottor Frangini
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensoravvocato Rizza
Premesso in fatto:
Il 17 febbraio 1989 in Canicattini Bagni
Di Giacomo Saverio, di 15 anni,affrontò LI
TI di 17 anni di età, contestandogli sere stato esso LI responsabile di un furto in suo danno e colpendolo immediatamente dopo con un pugno e un calcio.Il LI estrasse allora da una tasca un coltello e con questo 3
colpì il suo aggressore che subì una ferita trapassante dello stomaco, del duodeno, dei vasi mesenterici superiori e della arteria iliaca destra, ferita che ne causò il decesso.
Si procedette a carico del LI per i reati di omicidio volontario e porto abusivo di coltello.
Il tribunale per i minorenni di Catania affermò la responsabi-
dell'imputato al quale concedetue le circostanze atte- lità
generiche, quella dell'avere reagito in stato di nuanti ira provocato dall'altrui fatto ingiusto e la diminuente
della minore età. Lo condannò quindi alla pena di anni sette di reclusione, mesi due di arresto e lire 100.000 di ammenda.
Avverso la sentenza fu interposto appello, dolendosi l'imputato di non essere stato prosciolto per immaturità, di non essersi riconosciuta la ipotesi dell'omicidio preterintenzionale dell'eccesso colposo in legittima difesa e, infine, della eccessività della pena. All'udienza dibattimentale avanti la corte di appello del
10 novembre 1989 il difensore chiese che, a norma dell'articolo
28 del D.P.R.n.448 del 22 settembre 1988, dettante norme
sul processo penale a carico di imputati minorenni, intanto entrato in vigore, si disponesse la "messa alla prova" dell'im-
putato. La richiesta venne respinta con ordinanza motivata
:
l'istituto non era applicabile nella con la ragione che
essendo "preordinato alla esclusione fase del dibattimento del dibattimento e della delcondanna", come resto doveva 4
desumersi dalla formulazione della norma ulteriormente cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.272 del di
1989 che detta le disposizioni transitorie del D.P.R.n.448,e in particolare dal raffronto tra il primo e il secondo comma della stessa.
La corte confermò quindi la sentenza del tribunale.
Nella motivazione della sentenza, al proposito della reiezione della istanza difensiva, si legge che questa era stata respinta anche per la gravità del fatto delittuoso e per la raggiunta dell'imputato oltre che per essere l'istitutomaturità
"incompatibile con il giudizio di appello".
Avverso la pronuncia di secondo grado si è proposto ricorso.
Con un primo motivo si denuncia vizio di violazione di
legge dal quale sarebbe affetta la ordinanza dibattimentale,
dovendo ritenersi applicabile anche nel dibattimento di
appello la disposizione di cui all'articolo 28 del D.P.R.n.488
del 1988.
Con un secondo motivo si denuncia assenza di motivazione per la parte in cui SI è ritenuta raggiunta la maturità
del minore, essendosi questa confusa con la assenza di patolo-
gie mentali, e si è disattesa la richiesta di un accertamento
peritale sul punto. Con un terzo motivo, infine,si denuncia analogo vizio di
motivazione nella parte in cui si è esclusa la configurabilità
del dolo di preterintenzione. ら
,
5
Così decide:
Il secondo e il terzo motivo del ricorso sono infondati.
Quanto alla raggiunta maturità dell'imputato, a prescindere da ogni rilievo sulla assoluta genericità della doglianzal prospettata ne l'atto di appello sullo specifico punto, deve
osservarsi che, con motivazione forse concisa ma non insuffi-
ciente, si é dato conto del perchè dovesse ritenersi per provato il requisito e non si rendesse necessario un parere peritale. Non è esatto che si sia confuso tra maturità e
assenza di i fermità di mente, assenza che venne rilevata e che in uno con l'ambiente familiare in cui il minore aveva vissuto, le esperienze lavorative e di socializzazione,
il suo carattere dava + tutto complessivamente dimostrazione non immaturità in riferimento al fatto delittuoso il di cui disvalore l'imputato, che aveva già raggiunto il diciaset-
tesimo anno, aveva certamente inteso.
Sempre con ragionamento corretto ed esente da vizi logici e giuridici lu sentenza impugnata ha motivato sul perchè
dovesse escludersi la preterintenzionalità dell'evento e ritenersi invece il dolo di uccidere, in tale senso deponen- do la natura e il tipo dell'arma usata, la parte del corpo mirata, la violenza del colpo, la stessa "intenzione dichiarata"
attraverso la pronuncia della frase "ti ammazzo" seguita dall'affondo del coltello nel corpo della vittima. Correttamen
te ancora si osservò che nessun rilievo poteva avere, nella ما
presenza di quelle circostanze, la unicità del colpo, atteso che questo fu sufficiente a far ritenere raggiunto lo scopo,
essendo valso in ogni caso l'intervento degli astanti a im obilizzare il feritore.
Fondato è invece il motivo con il quale si deduce erronea applicazione di legge della ordinanza dibattimentale reiettiva della istanza difensiva.
Al proposito deve rilevarsi che, mentre con la ordinanza
S escluse la ricorribilità all'istituto della messa alla prova in genert nel dibattimento, con la sentenza si restrinse tale incompatibilità con il giudizio di appello. Per quanto concern specificatamente la motivazione della sentenza sul poi inconferente appare il richiamo alla gravità del punto;
f atto e alla raggiunta maturità dell'imputato quali dati
ostativi alla concedibilità del beneficio una volta che si sia ritenuta presente una causa di preclusione processuale.
Premessi tali rilievi và rammentato che, per effetto di
espressa previsione normativa (art.30,II C.,del d.lgs.n.272
dell'articolo 28, che del 28 luglio 1989),la disposizione ha introdotto la "messa alla prova", si applica anche ai
procedimenti in corso alla data della entrata in vigore delle nuove norme sul processo а carico dei minorenni. Il
problema si riduce quindi a stabilire se all'istituto possa farsi ricorso anche nella fase del dibattimento di primo grado e-e in quali limiti-in quello ulteriore di appello. Si ritiene necessario, al fine di dare dimostrazione del perchè della decisione di questa corte, premettere alcune
osservazioni per inquadrare la natura dell'istituto in questione e le finalità che il legislatore ha inteso persegui-
re attraverso esso.
Come chiaramente si evince dalla stessa terminologia adoperata espressamente avvertito nella "relazione come del resto preliminare" sul testo legislativo, si è voluto dare vita analogo nel nostro ordinamento processuale a un istituto che appartie a quello del "probation" , per il quale,si è scritto, "si verifica che lo Stato cede la sua pretesa punitiva, se il reo cede la sua disposizione al reato", reato del quale
1'imputato è stato ritenuto responsabile conseguendone la condanna a una pena detentiva alla esecuzione della quale l'ordinamento provvisoriamente rinuncia, sostituendola con un "affidamento" per un periodo di tempo durante il
quale il condannato sarà "provato", e quindi, all'esito, si miglioramento valuterà il raggiunto ○ meno sodisfacente sociale del soggetto, conseguendone eventuale definitiva rinuncia da parte dell'ordinamento alla "retribuzione". La novità della "messa alla prova" rispetto al "probation"
è che addirittura si anticipa quella provvisoria rinuncia alla pretesa punitiva а un momento precedente la pronuncia giurisdizionale affermativa di responsabilità. E' peraltro innegabile che, concettualmente, presupposto ૬
essenziale debba restare un giudizio di responsabilità
penale del soggetto che si sia formato nel giudice, che altrimenti si imporrebbe la archiviazione о il prosciogli-
mento.
Ma allora, a prescindere dalle altre cosiderazioni che pure di seguito si svolgeranno, nella assenza di una qualsiasi preclusione posta dalla norma, appare concettualmente illogico il ritenere che la fruizione dell'istituto vada riservata proceda nella fase delle a colui a carico del quale si
indagini, durante la quale elementi probatori preliminari in ordine alla responsabilità sono in genere non ancora
emersi, mentre ne dovrebbe essere escluso l'imputato (tale qualità assumendo, per l'articolo 60 del codice, colui che sia stato rinviato al giudizio dibattimentale), a cui carico quegli elementi si sono quanto meno rafforzati in relazione a un giudizio di responsabilità.
La stessa collocazione della norma nel testo legislativo rafforza questa tesi interpretativa, essendo essa inserita tra quelle che regolano la ""definizione anticipata del
Я procedimento eV" giudizio in dibattimento"".
Del resto esplicitamente la relazione all'articolo 29 indica che la estinzione del reato per esito positivo della prova rispettivamente stabilitepotrà avvenire con le formule dagli articoli 425 e 531 del codice di procedura penale
а seconda che proceda il giudice dell'udienza preliminare o quello del dibattimento.
Nè può rilevare la osservazione dei giudici di merito circa о
la formulazione dell'articolo 30 del d.lgs.n.272 del 1989 2
nel quale solo nel primo comma che si riferisce alla "sentenza non luogo a procedere per irrilevanza del fatto", di cui all'articolo 27 del D.P.R.n.448,si prevede la possibilità
della pronuncia "in ogni stato e grado del procedimento", men-
tire ciò non si ripete per la "messa alla prova".L'argomento anzi rafforza la tesi opposta. Mentre, infatti, la disposizione dell'articolo 27 esplicitamente prevede la competenza del
giudice per le indagini preliminari, figura assente nella
abrogata normativa, altrettanto non è per que lla dell'articolo
28 che si riferisce genericamente al "giudice" senza ulteriore specificazione circa la fase processuale in cui 10 stesso operi.Per completare è da rilevarsi che il quarto comma dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo, che regola le modalità da seguirsi una volta ritenutosi dal giudice che nel caso concreto debba farsi ricorso all'istituto, prevede la competenza del "presidente del collegio che ha disposto la sospensione del processo e l'affidamento" per la conseguen-
te attività istruttoria, con chiaro riferimento, quindi, alla fase dibattimentale, unica nella quale è di norma previsto un "collegio".
Da tutto ciò deriva che all'istituto possa farsi ricorso, oltre nella fase delle indagini preliminari anche in quella the dibattimento, che anzi in questa ultima si renderà esso del più agevole per essersi delineati gli elementi che depongono per un giudizio di colpevolezza dell'imputato, presupposto, come si è Osservato per 1 applicabilità dell'istituto nel caso concreto.
Per quanto concerne i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa deve rilevarsi come la formulazione letterale della disposizione transitoria non permetta alcuna discriminazione riferendosi essa alla
generalità di questi senza eccezione nè rispetto allo stat
Be-dispertai.one-gr ain-cevigentsterstandesrevino-istitute==di nè rispetto al grado in cui si trovino.
E la ragione appare evidente, trattandosi di istituto di carattere sostanziale con riflessi premiali.
Quanto allo specifico problema della possibilità di un
suo ricorso nel giudizio di appello esso và risolto secondo i principi che regolano la cognizione del giudice di appello dettati dall'articolo 597 del codice vigente e dall'articolo
515 di quello abrogato.
Nel caso di specie peraltro non potette verificarsi alcuna causa preclusione processuale per non essersi avanzata
1 istanza nel dibattimento di primo grado stante il momento in cui insorse il chepresupposto normativo ha dato la
possibilità di richiedere la fruizione del beneficio.
Si è sopra accennato che la corte del merito rigettò la richiesta "anche" per la gravità del fatto e per la raggiunta maturità da parte del minore imputato. Orbene deve rilevarsi "
la assoluta carenza di tale motivazione "residuale", nulla essa rinvenendosi in riferimento alla utilità del ricorso in all'istituto.
F invero il richiamo alla gravità del fatto delittuoso, di per sè ostativa-secondo detti giudici-alla "messa alla
prova" è totalmente da respingersi non ponendo la norma preclusione alcuna alla sua applicabilità, in ipotesi, anche nei casi dei più gravi reati.
Quanto poi alla raggiunta maturità del soggetto deve rilevarsi come proprio la maturità deve essere tra i presupposti per il ricorso all'istituto essendo il contrario, e cioè
la immaturità, di ostacolo a esso in quanto causa di proscio-
glimento.
1 giudice dovrà invece rivolgere la sua indagine, nell'eserci-
Zio del potere-dovere affidatogli dal legislatore, alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare se sia
"adeguato" il ricorso all'istituto della "messa alla prova"
al fine della rieducazione e del positivo reinserimento
nella società del minore, elementi da individuarsi nel tipo di reato commesso, nelle modalità di attuazione di esso, nei motivi a delinquere, nei precedenti penali del reo, nella
sua personalità, nel suo carattere e in quanto altro di utile per il raggiungimento di detto giudizio.
Tale indagine dovrà compiere la corte da parte della quale si dovrà procedere al nuovo giudizio previo annullamento della sentenza impugnata entro gli indicati limiti.
P.Q.M.
visti gli articoli 537,543,545,c.p.p.;
annulla la sentenza impugnata nel punto concernen e il
diniego della "messa alla prova" ai sensi dell'articolo
28 del D.P.R.22.9.1988 n.448;
rigetta il ricorso nel resto;
rinvia per huova decisione sul punto su indicato alla corte di appello di Messina-sezione per i minorenni.
Roma, 23 marzo 1990.
il consigliere estensore il presidente
Clawrener Verlin. или Зим
HE ER (Dcft.) fuso
)
Gettys
Chacalers