Sentenza 9 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10970 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
100 I D , LANOR O 1 0970/01 L 3 L 3 0 O 1 5 A B . S REPUBBLICA ITALIANA o I S T D R N A T A A ' , T L A 7 IN NOME DEL POPOLOTTANANO S L S - E O E 3 P . P D 1 S N 1 U ORT N A G I E Oggetto D O S C L E E A giurisdizione. T A X D EZIONI UNITE CIVILI N E O E Y T S C A O T E I R R T V I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E I D D G O E Primo Presidente f.f. - R.G.N. 5693/99 Dott. Corrado CARNEVALE Cron. 23590 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. Consigliere- Ud. 24/05/01 Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: LL ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MARIA CIALDINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2001 S.P.I. SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA S.R.L., 269 in persona del legale rappresentante pro-tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 21782/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, che ha concluso per per l'inammissibilità, in subordine il rigetto. -2- Ritenuto che con sentenza dell'11 dicembre 1998 il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata decisione pretorile, dichiarava il diritto dell'appellata s.p.a. Società per la pubblicità in Italia (SIP), già datrice di lavoro, ad ottenere in restituzione dalla ex lavoratrice ER AL una somma indebitamente pagata a titolo di retribuzione, oltre agli interessi legali;
che contro tale sentenza ricorre per cassazione controricorso la AL e resiste con illustrato con memoria la società;
considerato che
con il quinto motivo l'unico ad essere ora esaminato da queste Sezioni unite ai proc. civ. sensi dell'art. 142 disp. att. cod. - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia negato la propria giurisdizione ed abbia ritenuto quella delle commissioni tributarie in ordine alla domanda, proposta davanti al Pretore in via subordinata e riconvenzionale dalla stessa attuale ricorrente, di risarcimento del danno derivatole dal maggior prelievo fiscale sulle somme da restituire;
che il motivo è inammissibile poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione 3 in ordine alla detta domanda, con la conseguente titolarità, in capo all'attuale ricorrente, del solo interesse ad impugnarla per omessa pronuncia, un'inesistente declinatoria di ma non anche per giurisdizione;
che in ogni caso sul punto sussiste una preclusione du regiudicata (art. 324 cod. proc. civ.) poiché la declinatoria espressa di giurisdizione, contenuta nella sentenza di primo grado, non è stata impugnata con l'atto di appello (cfr. Sez. un. 30 giugno 1999 n.364); che la causa va rimessa alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso e trasmette gli atti alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi. Così deciso in Roma il 24 maggio 2001 Je Presidente Conad Course Il Consigliere extensore: Federico Rovelli # Collaboratore di Cancellaria, Cancelleria Celli Depositato in Roma, li 9 AGO 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D Or io