Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2001, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. I SOLE 24 ORE ☐ 3000 suprema di Cassazione per diritti L. 9 FEB 2001 IL CANCELLIERE il - Sezione Lavoro. composta dai signori Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Giovanni Prestipino R. G.m. 15732/1998 Presidente Cron. 4003 dr. Alberto Spand Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. CI Vigolo Consigliere Ud.25.10.2000 dr. Camillo Mladoro Consigliere CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in i persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dagli avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga ed Umberto IG Picciotto, con i quali è elettivamente domiciliato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso al Sig. in Roma alla via della Frezza n. 17, per diritti L. 4453 ilricorrente;
IL CANCELLIERE
CONTRO
OL EZ, OR CI, ER MA, PADOAN - 1 - IV, OL NG, EG AN e TE FF, rappresentati e difesi dagli avv.. Gian Mario Balduin ed Emanuele Spata giusta procura a margine del controricorso ed elttivamente domiciliati presso lo IO Pellegrini a Roma alla via Studio Legale avv. De Sanctis n. 15, controricorrenti;
NONCHE' TI IO, GO TI, OL NO BO, intimati;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia in data 19 giugno 26 settembre 1997, n. 137/97, m. 61/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 25 ottobre 2000; udito l'avv. Giuseppe Fabiani per l'INPS; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IO Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste popia esecutiva SPATA dal Sig. SPAT per diritti ✓. 11 26 FEB 2001 IL CANCELL 2 1 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato im data 3 maggio 1995 i signori EZ SC, IV OA, WA OZ, IO AN, NG TO SC, TI Domi- go FF TE, AN HI, IM GI SC, FI TI, NO BO LO, MA IZ e CI AD adivano il Pretore di Venezia, im fum zione di giudice del lavoro, deducen- do di essere rimasti alle dipendenze dell'A.T.P. fino al 30 marzo 1993, data im cui il curatore fallimentare aveva collocato im mobilità tutti i dipendenti dell'azienda, dichiarata fallita il 9.1.93; che l'INPS, im spregio della corretta interpretazione dell'art. comma 17 bis del d.l. n. 148/93, convertito com legge m. 236/93 e successiva nor- mativa, che aveva esteso l'istituto della mobilità anche alle imprese autoferrotranviarie, aveva riconosciuto loro l'indennità di mobilità solamente com decorrenza 20 luglio 1993, anzichè 1° aprile 1993, data di iscrizione alle liste di mobilità. Chiedevamo, quindi, che l'INPS venis- se condannatto al pagamento dell'indennità di mobilità con la predetta corretta decorrenza, oltre accessori di legge. Si costituiva l'INPS, che chiedeva il rigetto delle do- mande. Nel corso del giudizio WA TI, ZE TI 3 e IG IA SC rinunciavano al ricorso. L'INPS rimumciava alle eccezioni preliminari. Il Pretore accoglieva la domanda, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire 1'imdemmità di mobilità con la decorrenza richiesta e condannando 1 "IMPS alla corresponsione dei relativi importi, oltre interessi legali e spese di lite. Contro la sentenza del Pretore interponeva appello 1* INPS com ricorso depositato il 5 aprile 1997 e ne chiedeva l'integrale riforma. fou Si costituivano i ricorrenti vittoriosi in primo grado, resistendo all'impugnazione. Con sentenza im data 19 giugno - 26 settembre 1997 il Tribunale di Venezia respingeva l'appello. Osservava il Tribunale che il comma 4 bis dell'art. 3 della legge 223/91, al di là della decorrenza, si era limitato ad estendere la complessiva normativa sull'indennità di mobilità ad una determinata catego- ria di lavoratori (personale il cui rapporto di lävore è regolato dal r.d. m. 140/1931), senza intro- durre alcuna sostanziale modifica in ordine ai pre- supposti, anche formali, ed al contenuto del diritto;
che in base alla natura integrativa del comma intro- dotto dalla legge 236/93 si poteva ritenere che la locuzione "presente legge" andava riferita alla legge - 4 - 223/91; che nessuna censura poteva essere mossa alla sentenza impugnata, laddove aveva utilizzato il si- stema dell'interpretazione letterale;
che anche sotto il profilo del principio di retroattività la sentenza impugnata andava confermata;
che la locuzione "presente legge", im quanto inserta mella legge 223/91, nom po- the teva essere interpretata come riferita a tale legge e quindi retroattivamente;
cha anche l'argomento afferente alla modifica introdotta da ultimo com legge m. 542/96 nom aveva pregio. Avverso detta sentenza, com atto notificato il 16 settem- bre 1998, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, af- fidato ad unico motivo. Hanno resistito com controricorso notificato il 26 ottobre 1998, i signori EZ CO, CI AD, MA RI ziero, IV AD, NG SC, AN HI e FF TE. I signori IO AN, TI OR, NO BO Bo- seolo nom si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione. Com l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 bis della legge 23 Imglio 1991 m. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17 bis del d.l. 20 maggio 1993 m. 148, a sua volta aggiunto in -5- sede di conversion dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, com riferimento all'art. 11, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce che il Tri- bunale ha accolto un'interpretazione letterale della disposizione che si assume violata, rivolta a privile- giare la portata integrativa, e quindi l'implicito riconoscimento dell'efficacia retroattiva della stessa;
; che la motivazione offferta dal Tribunale non appare com- vincente;
che l'indennith di mobilità, quale misura 3 a sostegno del reddito definitivamente perduto per ef- fetto del licenziamento, rientra tra le prestazioni dell- l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, è correlata ad uno stato di disoccupazione attuale, ed è destinata a sovvenire að um perdurante stato di bisogno dėl lavoratore%;B che l'innovazione legislativa appare ri- ferita ad um bem determinato e circoscritto momento sto- rico;
che suscita perciò serie perplessità l'applicazione retroattiva del trattamento di mobilità a periodi anterio- ri all'epoca in cui il Parlamento ha ritenuto sussistère le ragioni di necessità e di urgenza, che hanno portato all'emanazione della disposizione estensiva. Il ricorso deve essere rigettato. Ed invero questa Corte resta esentata dal controllo sulla fondatezza dei rilievi svolti dall'ente ricorrente - (manto, per effetto della modifica che, com l'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996 m. 542 (iterativo di altri preceden- ti e convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 649 che ha fatto salvi gli effetti ed i rapporti sorti in forza di quelli precedenti), è stata apportata- proprio im rela- zione all'ambito temporale dei limiti circa la sua appli- cabilità e com portata incontestabilmente retroattiva - alla previsione di cui al comma 4 bis dell'art. 3 della legge n. 223 del 1991, essendosi stabilita l'applicabilità del tratta हूँ mento in materia di mobilità per il personale il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal regio decreto n. 148 del 1931 (nel quale evidentemente debbono farsi rientrare gli intimati, avendo il Tribunale ritenuto e sul punto non è stata svolta contestazione alcuna che, nella specie, dovesse aversi riguardo proprio alla disciplina da questo dettata), licenziato da imprese di- chiarate fallite "successivamente alla data del 1° gennaio Ne 1993" deriva che ->ricadendo gli intimati nella si- tuazione personale descritta nella disposizione normativa come per ultimo così modificata, essendo stato dichiarato il fallimento dell'impresa, alle cui dipendenze lavoravano, con sentenza del 9 gennaio 1993, ed essendo stati essi li- cenziati il successivo 30 marzo, proprio a causa di tale evento nei loro confronti deve ricevere applicazione, in ogni caso, la disposizione in questione. - 7 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti delle parti costituite;
mulla per le spese nei confronti degli intimati mon costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in lire 7.200, , oltre lire 3.500.000 per onorario;
nulla per le spese nei confronti degli inti- mati nom costituiti. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2000. Il Presidente (dr. Giovanni Prestipino) Iỵ Consigliene estensore (dr. Donato Figurelli) Приле примі Phill I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O T A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L T . R L , A N O ' Depositata in Cancelleria A B L S 3 E L I 7 E P D - S D 9 FEB. 2001 8 I A - I N T 1 S oggi, S G 1 IL COLLABORATORE N O O E A P E S M DI CANCELLERIA A E I M G D R I A P G E U A S E , O L D O T R T E I T T A S R L I I N L G E D S E E E R O D 8 -