Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure interdittive, sussiste l'interesse del P.M. a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca della sospensione dall'esercizio delle funzioni di magistrato, quando nei confronti di quest'ultimo la Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura abbia già applicato la misura della sospensione cautelare obbligatoria prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 109 del 2006, per un periodo superiore al termine di durata massima della misura interdittiva richiesta in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2008, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/12/2008
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2857
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30129/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
contro l'ordinanza del 31 luglio 2008 emessa dal Tribunale di Perugia;
nel procedimento a carico di:
FI AN, nata a [...] il [...];
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentiti gli avvocati Stile Alfonso M. ed Efisio Figus Diaz, che hanno chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 c.p.p. dai difensori di AN IG, indagata per i reati di concussione (capo a) e di abuso d'ufficio (capo b), ha revocato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione di magistrato, applicata con provvedimento del 2 luglio 2008 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia con riferimento alla sola concussione. La provvisoria imputazione di concussione contestata alla IG faceva riferimento al fatto che la stessa, abusando della sua qualifica di magistrato - in servizio presso il Tribunale di Roma -, aveva costretto o comunque indotto il produttore cinematografico IT CC GO ad offrirle numerose elargizioni nonché a stipulare un contratto di consulenza a favore del marito, GN NO, che prevedeva un compenso mensile di 100.000 Euro. In particolare, le utilità provenienti da CC GO sarebbero consistite, oltre che nel contratto di consulenza sopra menzionato, in soggiorni negli appartamenti di Londra e di Sabaudia di proprietà del CC GO, in regali, tra cui una collana e una borsa del valore, rispettivamente, di 6.000,00 e di 700,00 Euro, nonché nel pagamento di una festa di compleanno del costo di circa 2.000,00 Euro.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento emesso dal G.i.p., IT CC GO, pressato da una serie di vicissitudini giudiziarie, avrebbe cercato protezione in ambienti giudiziari e per questo scopo avrebbe individuato la dottoressa AN IG, giudice presso il Tribunale di Roma, ufficio dove l'imprenditore risultava avere una procedura fallimentare e un procedimento penale a carico;
la IG avrebbe approfittato della situazione di debolezza in cui si trovava CC GO, svolgendo, in ragione della sua professione di magistrato, una pressione psicologica nei confronti dell'imprenditore tanto da indurlo a corrisponderle una serie di utilità e di vantaggi. 2. - Il Tribunale ha ritenuto incerta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p., sostenendo che, allo stato degli atti, le utilità conseguite dall'indagata si potevano collocare "al di fuori di un'attività concussoria".
Per quanto riguarda il contratto di consulenza stipulato in data 23 marzo 2007 i giudici hanno escluso ogni possibilità di ricondurre l'incarico ad un qualche intervento della indagata per favorire il marito. Peraltro, nell'ordinanza si sottolinea che l'utilizzo dell'appartamento londinese del produttore faceva parte dei benefits contemplati dal contratto e che ad usufruirne fu soprattutto il marito della IG. Quest'ultima avrebbe utilizzato saltuariamente l'appartamento con l'assenso di CC GO con il quale, solo dopo l'affidamento dell'incarico di consulenza al marito, si era instaurato un rapporto personale di amicizia. Nell'ambito di tale rapporto di amicizia si inserisce anche l'uso dell'appartamento di Sabaudia, offerto per due volte, a titolo di ospitalità, dal CC GO alla famiglia della IG.
In ordine al regalo della collana i giudici hanno escluso ogni ipotesi di attività induttiva dal momento che l'indagata restituì il dono;
riguardo alla borsa il Tribunale evidenzia, sulla base di una articolata ricostruzione dei fatti, che l'indagata non l'aveva nè richiesta ne' gradita;
per la festa pagata dal CC GO è stato messo in rilievo come quest'ultimo abbia dichiarato che si era trattato di una semplice cena al ristorante offerta per festeggiare il compleanno di un'amica, cioè della IG.
In conclusione, secondo i giudici l'indagata sarebbe "entrata prepotentemente ed in modo invadente" nella vita di CC GO dopo l'avvio del rapporto professionale del marito, assumendo l'impropria veste di "consigliere giuridico" e dando continuamente pareri sulle vicende giudiziarie dell'imprenditore, condotte che possono avere rilievo sul piano disciplinare, ma che non raggiungono il livello di gravità indiziaria da cui desumere un'attività induttiva o costrittiva, realizzata con abuso della qualità, come causa efficiente delle dazioni indicate che, secondo i giudici, trovano giustificazione nel rapporto d'amicizia instauratosi tra i due.
3. - Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per i seguenti motivi.
3.1. - Innanzitutto viene censurata l'inosservanza di alcune norme processuali. Si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. b), in quanto il Tribunale, avendo erroneamente qualificato e trattato l'impugnazione proposta dalla difesa come "riesame" e non come "appello", non ha ne' individuato i motivi dedotti con l'atto di impugnazione, distinguendoli da quelli nuovi e come tali inammissibili, ne' ha indicato nella decisione i punti ai quali si riferivano i motivi proposti, in questo modo impedendo la corretta partecipazione dell'accusa al processo. Successivamente il ricorrente si dilunga ad esaminare il motivo dell'appello con cui la difesa aveva eccepito, davanti al Tribunale, l'omesso deposito di atti.
3.2. - Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere i giudici escluso la sussistenza del reato di concussione, seppure a livello dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il pubblico ministero ricorrono i presupposti della concussione, avendo la FI "approfittato di una costrizione o induzione qualificata, ossia da lei prodotta con l'abuso della qualità o dei poteri", situazione questa desumibile, secondo il ricorrente, dalla quotidiana frequentazione della casa di CC GO con l'esibizione del servizio di scorta, nonché dai continui riferimenti circa il suo potere di influenzare i giudici del Tribunale di Roma.
In particolare, si assume che i giudici dell'appello cautelare non hanno tratto le doverose conclusioni derivanti dalle dichiarazioni di AR ME e di PI RI in ordine alle forti pressioni esercitate dall'indagata sul CC GO, dichiarazioni che sono state ritenute poco credibili sull'erroneo presupposto che i due testimoni avessero risentimenti nei confronti della FI, dagli stessi denunciata per calunnia e diffamazione, circostanza questa che non avrebbe trovato alcun riscontro documentale. Sotto un altro profilo si stigmatizza la decisione impugnata che, dopo avere sottolineato una serie di condotte poste in essere dall'indagata e consistenti in atteggiamenti concussori come, ad esempio, la sua partecipazione a riunioni con lo staff dei legali di CC GO, le richieste di revoca del mandato difensivo ad avvocati e i pareri resi su questioni giudiziarie, finisce per considerarle, inspiegabilmente, penalmente irrilevanti. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto individuare la condotta induttiva posta in essere dall'indagata, che si è estrinsecata "in una pressione psicologica" che ha determinato l'oggettivo condizionamento della libertà morale del soggetto passivo, che si sarebbe determinato alla prestazione indebita non per timore ma per evitare maggiori danni. Nella specie, sarebbe stata sufficiente una condotta fraudolenta, di carattere persuasivo, idonea ad esercitare una pressione psichica e a produrre nel soggetto passivo lo stato di "sudditanza" in forza del quale si sarebbe determinato alle dazioni indebite. In sostanza, si rileva che il Tribunale non ha tenuto conto della concreta e difficile situazione, anche psicologica, in cui si trovava IT CC GO, il quale, sottoposto ad indagini per bancarotta fraudolenta, si sentiva vittima di una persecuzione giudiziaria.
Quindi, il pubblico ministero riferisce alcuni episodi che, a suo dire, i giudici avrebbero trascurato ovvero malamente interpretato. In particolare, si contesta un passaggio dell'ordinanza impugnata in cui si afferma che il rapporto di amicizia tra l'indagata e il CC GO sarebbe iniziato successivamente alla stipula del contratto di collaborazione tra questi e il marito, GN NO;
inoltre, si rileva come il Tribunale abbia del tutto trascurato alcune frasi e alcune condotte dell'indagata risultanti dagli atti, che dimostrerebbero le interferenze nelle vicende giudiziarie di CC GO funzionali alla realizzazione della concussione.
3.3. - Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale anche sotto un ulteriore profilo, riguardante il mancato riconoscimento del concorso tra concussione e abuso d'ufficio da parte del Tribunale. Il pubblico ministero dopo aver premesso che il G.i.p. - contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata - non ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 323 c.p., ma si è limitato solo ad affermare che tale fattispecie doveva ritenersi assorbita nella condotta di concussione, assume che il Tribunale, una volta ritenuto non ipotizzabile il reato di concussione, avrebbe dovuto esaminare ed eventualmente accertare la sussistenza dell'abuso d'ufficio e, conseguentemente, confermare il provvedimento interdittivo, applicabile per tale delitto. 3.4. - Con un altro motivo viene dedotta la manifesta illogicità della motivazione. Si assume la mancanza di ogni coerenza logica nell'esposizione dell'ordinanza impugnata, che sarebbe caduta in evidenti travisamenti della prova, soprattutto con riferimento alle ragioni per le quali CC GO avrebbe deciso di rivolgersi al marito della IG per la propria consulenza.
Inoltre, viene evidenziato come i giudici abbiano del tutto trascurata la procura datata 30 marzo 2007 rilasciata da CC GO in favore del GN con cui questi veniva nominato procuratore speciale in tutte le procedure di natura fallimentare e gli veniva conferito il potere di nominare e revocare avvocati e procuratori legali con facoltà di sostituzione.
Ancora, si rileva l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata considerazione delle dichiarazioni rese da PI RI sulle ragioni e le modalità attraverso cui CC GO giunse a rivolgersi al marito dell'indagata e a nominarlo proprio consulente. Sotto altri profili il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale là dove afferma, senza citare alcuna fonte, che l'appartamento londinese sarebbe stato utilizzato quasi esclusivamente dal GN, mentre la stessa indagata avrebbe ammesso di averlo utilizzato all'incirca ogni venti giorni, dal maggio 2007 al giugno 2008 (interrogatorio del 30 giugno 2008);
allo stesso modo viene contestata la ricostruzione che i giudici hanno fatto della vicenda relativa all'acquisto della borsa PR del valore di 700,00 Euro.
4. - In data 10 dicembre 2008 i difensori dell'indagata hanno depositato una memoria difensiva con cui hanno puntualmente contestato i diversi motivi contenuti nel ricorso di cui hanno chiesto venga dichiarata l'inammissibilità.
Inoltre, hanno eccepito la carenza di interesse del pubblico ministero ricorrente, in quanto nei confronti dell'indagata il Consiglio Superiore della Magistratura, in conseguenza della misura applicata dal giudice perugino, ha disposto la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, sospensione durata circa tre mesi e revocata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura per il venir meno della misura interdirti va: sia assume che, di fatto, l'indagata è rimasta sospesa dal servizio per la durata di circa tre mesi, a fronte della sospensione disposta dal G.i.p. per un periodo addirittura minore, pari a soli due mesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Preliminarmente deve respingersi l'eccezione della difesa, secondo cui il pubblico ministero non avrebbe interesse al ricorso. La circostanza che nei confronti dell'indagata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura abbia applicato la sospensione cautelare obbligatoria, prevista dal D.Lgs.23 febbraio 2006, n. 109, art. 21, per un periodo superiore alla misura interdittiva richiesta dal pubblico ministero nel processo penale, non implica il venir meno dell'interesse al ricorso, in quanto il pubblico ministero ha comunque interesse ad ottenere la sospensione dal servizio dell'indagata per effetto della misura cautelare interdittiva e per l'intero periodo previsto dalla legge. Infatti, la IG non risulta sia stata sospesa dall'esercizio delle sue funzioni per due mesi, cioè per il termine di durata massima fissato dall'art. 308 c.p.p., comma 2, essendo intervenuto prima il provvedimento di revoca del Tribunale di Perugia (31.7.2008). Si tratta, evidentemente, di misure che hanno una differente natura e che seguono diversi regimi, anche se entrambe incidono sull'attività inerente l'ufficio pubblico che viene temporaneamente interdetta al soggetto interessato;
peraltro, la sospensione cautelare obbligatoria ex art. 21, D.Lgs. cit. consegue a quella cautelare personale applicata in sede penale, che rappresenta in realtà il suo necessario presupposto.
6. - Deve ritenersi del tutto infondato il motivo contenuto nel ricorso con cui si censura l'ordinanza impugnata per avere qualificato come ricorso di riesame l'appello presentato dalla difesa dell'indagata ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. Si tratta infatti di un mero errore formale che non ha avuto alcuna conseguenza sulla decisione assunta dal Tribunale, che ha limitato la sua cognizione ai punti del provvedimento impugnato che hanno formato oggetto di censura, in base alla norma generale di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1. 7. - Per il resto il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
7.1. - L'ordinanza impugnata offre una serie di spiegazioni circa l'insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concussione per quanto riguarda i "regali" che CC GO avrebbe fatto alla indagata, evidenziando come, allo stato, non vi siano elementi per ritenere che le donazioni della collana e delle borse, nonché l'offerta dell'uso dell'appartamento di Sabaudia e il pagamento della festa in favore della IG, di per sè sole considerate, fossero "utilità" ottenute per effetto di una attività concussiva.
Appare invece carente e contraddittoria la motivazione con cui il Tribunale di Perugia è giunto ad escludere ogni ipotesi di reato, seppure a livello di gravità indiziaria, in relazione al rapporto di consulenza tra CC GO e il marito dell'indagata, GN NO. Il relativo contratto, avente ad oggetto una forma di collaborazione professionale continuativa per la cura degli interessi del produttore, in proprio e quale procuratore della società "CC GO Cinema e spettacolo s.r.l." prevedeva un corrispettivo mensile di Euro 100.000 e, inoltre, una serie di benefits, tra cui la messa a disposizione di un ufficio, all'interno della sede della società sopra menzionata, di un collaboratore e di autista, nonché l'utilizzo dell'appartamento londinese di CC GO. I giudici perugini hanno ritenuto che anche tale complessiva "utilità" non potesse collegarsi ad una condotta di concussione posta in essere dall'indagata, in quanto dagli atti di indagine non sarebbero emersi elementi per ricondurre la stipula del contratto ad un qualche intervento della FI. Nell'ordinanza è stato messo in rilievo che l'indagata è risultata estranea sia alla fase precontrattuale sia a quella della stipula vera e propria del contratto, materialmente redatto dall'avvocato Canfora Maurizio e sottoscritto dalle parti il 23.3.2007; inoltre, è stato sottolineato come non vi siano prove di contatti tra l'indagata e CC GO prima della conclusione del contratto e che solo dopo l'avvio del rapporto professionale con il marito è provato che la IG abbia costantemente frequentato CC GO, circostanza quest'ultima che i giudici hanno ritenuto pacificamente dimostrata. In sostanza, secondo il Tribunale l'accertata estraneità dell'indagata alla stipulazione del contratto di consulenza e, quindi, l'esclusione - con riferimento ad un quadro di gravità indiziaria - della concussione sarebbe dimostrata dalla circostanza che prima del conferimento dell'incarico professionale non vi sono prove che la FI e il CC GO si frequentassero. Tuttavia, questa impostazione evidenzia una lacuna motivazionale e una intrinseca contraddittorietà, perché si limita a considerare la condotta della IG nel momento della stipulazione del contratto e non anche durante lo svolgimento del rapporto nel cui ambito sarebbero state conseguite le "utilità".
Secondo la stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella ordinanza impugnata risulta che, a seguito delle sue traversie giudiziarie, iniziate con il fallimento della società Fin.Ma.Vi., CC GO si sia determinato ad "avvicinare uomini politici e magistrati" al fine di evitare ovvero di limitare quelle che a lui apparivano "ingiuste persecuzioni giudiziarie" ed è in questa prospettiva che l'imprenditore decide di "contattare" la dott.ssa IG AN, magistrato del Tribunale di Roma, dove era in corso un processo per bancarotta fraudolenta che lo riguardava. Proprio a proposito della "genesi" di questo incarico il Tribunale evidenzia come l'attività posta in essere dal CC GO, così come ricostruita, costituisca in realtà "un embrione di attività corruttiva", sebbene poi concluda ritenendo che si sia trattato di una intenzione che non sia sfociata in una condotta punibile. Invero, quella della corruzione è una ipotesi che non è stata coltivata nemmeno dal pubblico ministero, che non sembra aver svolto alcuna indagine in tal senso, per cui i giudici dell'appello cautelare non potevano certo trarre conclusioni differenti rispetto ad una impostazione accusatoria che puntava decisamente sulla condotta di concussione.
In ogni caso, questa ricostruzione della nascita del rapporto di consulenza professionale tra CC GO e ZO GN in vista di un contatto con la IG, in quanto magistrato a Roma, è un argomento che non può non pesare anche nell'ottica dell'ipotizzato reato di concussione. Se è vero che il contratto del 23.3.2007 non poteva essere di per sè l'utilità di una attività di concussione, perché, secondo l'ordinanza impugnata, rappresentava semmai un prodromo di una possibile attività corruttiva di CC GO, tuttavia il tribunale non chiarisce la vicenda successiva al contratto e gli eventuali collegamenti tra un compenso così elevato e l'assidua e complessa attività posta poi in essere dalla IG nell'interesse di CC GO. In particolare, nell'ordinanza non si è tenuto conto di quanto riferito nel provvedimento del G.i.p. che, riportando le dichiarazioni rese da PI RI, evidenzia come solo dopo l'individuazione della IG, come magistrato ritenuto in grado di fornire un aiuto, CC GO abbia stipulato il contratto con GN ZO. Se questo è il contesto in cui sono sorti e si sono sviluppati i rapporti tra IG e CC GO, allora appare del tutto illogico che i giudici dell'appello cautelare abbiano limitato il loro accertamento alla sola condotta dell'indagata precedente alla stipula del contratto di consulenza a favore del marito, omettendo di prendere in esame la sua condotta successiva a tale atto. Condotta che nel provvedimento del G.i.p. viene considerata, sulla base di prove logiche e indiziarie, dimostrativa di un forte interessamento dell'indagata per il lucroso contratto del marito.
Da quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato e dal ricorso del pubblico ministero dopo l'avvio del rapporto professionale di consulenza affidato al marito, la IG si è progressivamente inserita in maniera "invadente" (è l'espressione utilizzata dal Tribunale) tanto nella vita privata che nelle relazioni professionali di CC GO.
Sono i giudici di merito a sottolineare che l'indagata, da un certo momento in poi, assume "la veste di consigliere giuridico" di CC GO, al quale suggeriva la sostituzione di professionisti per la migliore assistenza nella varie vicende giudiziarie in cui era coinvolto, dandogli consigli sulle strategie da seguire anche in materia penale, partecipando attivamente a riunioni tecniche del produttore con i suoi avvocati e interessandosi, in un caso, del procedimento penale di bancarotta fraudolenta di cui CC GO era imputato, facendo cenno al pubblico ministero di Roma titolare dell'indagine del "grave danno che CC GO stava complessivamente subendo soprattutto per la vicenda fallimentare". Il Tribunale non ha preso in attenta considerazione la circostanza che il 30.3.2007 CC GO conferiva a NO GN una procura con cui lo nominava procuratore speciale in tutte le procedure riguardanti il fallimento della Fin.Ma.Vi s.p.a., comprese quelle aventi rilievo penale, conferendogli anche il potere di nominare e revocare avvocati e procuratori legali, con facoltà di sostituzione e che significativi elementi probatori dimostravano che la IG, prima di tale data, si era recata e trattenuta a lungo presso l'abitazione di CC GO. Il pubblico ministero ricorrente ha messo in risalto che una delle visite della IG a CC GO risale al 25.3.2007, che qualche giorno successivo (29.3.2007) la Procura di Roma disponeva una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'imprenditore e che il 30.3.2007 questi conferiva ulteriori poteri a GN NO, ampliando le competenze del professionista anche ai procedimenti penali che lo interessavano. Si tratta di circostanze che non sono state prese nella dovuta considerazione dal Tribunale e che anzi dimostrano che la frequentazione del CC GO da parte della IG è precedente all'aprile 2007, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata. Nessuna spiegazione viene offerta in relazione alla circostanza che con la procura del 30.3.2007 ZO GN riceveva una serie di incarichi che comportavano competenze giuridiche, propriamente nel settore penale, estranee quindi alla formazione e professione del commercialista. Del grande attivismo dell'indagata non viene fornita alcuna spiegazione, laddove la tesi accusatoria tenta di dimostrare, sulla base di concreti elementi probatori di natura indiziaria, che le utilità attribuite al GN nel corso del rapporto di consulenza fossero in realtà il prodotto dell'attività induttiva realizzata dall'indagata.
La carenza motivazionale riscontrata consiste proprio nel fatto che i giudici non hanno compiuto alcuna verifica sul significato che la condotta dell'indagata ha assunto per la gestione del contratto e per la sua successiva evoluzione, sia nel momento in cui si sono conferiti nuovi poteri al GN, sia quando il contratto ha subito un ridimensionamento nei compensi (18.3.2008), dopo che era ormai conosciuta l'indagine condotta dalla Procura di Perugia. La spiegazione che tutto possa giustificarsi nell'ambito di un rapporto di semplice amicizia rivela la sua insufficienza nel momento in cui si esaminano le condotte tenute dalla indagata dopo l'inizio dell'attività professionale del marito per conto di CC GO, caratterizzate da quella che gli stessi giudici hanno definito una "prepotente" ed "invadente" intrusione nella vita anche professionale del produttore, con i continui interessamenti sulle sue vicende giudiziarie.
Non è stato escluso dal Tribunale con adeguata motivazione che l'attività della IG sia stata svolta per aumentare, consolidare ovvero solo mantenere i profitti e i benefits conseguenti al contratto di consulenza stipulato dal marito, contratto particolarmente vantaggioso, che inizialmente prevedeva, come si è detto, un corrispettivo di Euro 100.000 mensili e che comunque ha fruttato la somma di Euro 180.000, percepiti in meno di un anno. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'abuso della qualità sarebbe consistito nella strumentalizzazione da parte dell'indagata della propria qualifica soggettiva di magistrato, facendo pesare tale qualità personale per conseguire utilità non dovute. L'induzione sarebbe stata posta in essere attraverso un'opera di persuasione e di suggestione ai danni dell'imprenditore circa la sua capacità di intervento e risoluzione delle vicende giudiziarie di questi, così condizionandone la volontà e determinandolo alle "dazioni" indebite, sicuro di doversi accattivare i favori del giudice, unico modo per evitare ulteriori pregiudizi.
Ebbene questa ipotesi deve essere verificata alla luce della diversa prospettiva indicata, secondo cui la IG, anche ammettendo la sua iniziale estraneità alla genesi del contratto di consulenza, ha successivamente approfittato della situazione in cui si trovava CC GO, assicurando a lei e al marito la percezione dei vantaggi e delle utilità derivanti dal rapporto professionale in questione.
In questa ottica anche le regalie e, soprattutto, l'uso dell'appartamento londinese di CC GO possono acquisire una differente valenza.
7.2. - L'accoglimento del motivo del ricorso riguardante il vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di concussione assorbe le doglianze attinenti il mancato accertamento del reato di abuso d'ufficio.
Tuttavia, si osserva che il Tribunale, una volta esclusa l'ipotesi della concussione, avrebbe dovuto compiere una verifica sulla sussistenza dell'abuso di ufficio, delitto che era stato contestato nell'imputazione provvisoria e che il G.i.p. aveva considerato ricompreso nel reato di cui all'art. 317 c.p.. Del resto, in sede di appello ex 310 c.p.p. è consentita la modifica della qualificazione giuridica data al fatto dal pubblico ministero:
in questa materia vige il principio della immutabilità del fatto, da intendersi come accadimento reale, ma non il principio dell'immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso, sicché il tribunale è libero di stabilire la definizione giuridica dei fatti rispetto ai quali l'indagato è chiamato a difendersi. 8. - In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2009