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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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- 1. Unificazione quoad poenam o favor rei: quale riduzione di pena nel giudizio abbreviato su delitti e contravvenzioni in continuazione?Luca Agostini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Le coordinate della quaestio iuris - 2. Il conflitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La parola alle Sezioni Unite? 1. Le coordinate della quaestio iuris Punto di partenza di queste concise riflessioni è il dato normativo: l'art. 442, co. 2°, c.p.p. prevede che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Detta differenza nel regime premiale connesso all'accesso al giudizio abbreviato fu introdotta dall'art. 1, co. 44°, della L. 23 giugno 2017, n. 103, che mirava a renderlo più appetibile di quanto non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2023, n. 36361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36361 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI NA nata a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 20/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale MA di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36361 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello proposto dall'imputata NN RI, ha parzialmente riformato quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, che l' aveva dichiarata colpevole del delitto di tentato omicidio, con l'aggravante dei motivi abietti (ritenuta equivalente alle concesse circostanze generiche, con esclusione della contestata recidiva) e di quello di cui all'art.4 1.110/75. 1.1. La Corte territoriale, in particolare, ha escluso l'eiggravante di cui all'art.61, n.1, cod. pen. ed ha quindi rideterminato la pena nei seguenti termini;
pena base per il delitto di tentato omicidio (già ridotta di 2/3 per il tentativo) anni sette di reclusione, ridotta per le generiche ad anni quattro e mesi undici, aumentata di un mese per la continuazione per il reato di cui all'art.4 1.110/75, ridotta (per il rito abbreviato) ad anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la gravata sentenza. 1.2. Le imputazioni a carico della RI erano le seguenti: A) reato di cui agli artt. 56, 575, 577, comma 1 n.4 (61 n.1) cod. pen., perché, dopo avere intercettato TI ON, con la quale il proprio marito RD DR intratteneva relazione extraconiugale, sulla via Palmiro Togliatti in Molfetta, aveva avviato con la predetta una colluttazione nel corso della quale - mentre la ON si era armata di un coltello a serramanico che custodiva all'interno della propria borsa - la RI dopo avere estratto dalla tasca anteriore destra del giubbotto che indossava le forbici meglio descritte nel capo B) di imputazione, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della rivale, sferrandole più fendenti sul lato destro del viso, al lato sinistro delle spalle ed al braccio sinistro provocandole le seguenti lesioni: 'ernitorace con ferita aperta nel torace' con prognosi riservata come da referto rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta, dal quale veniva dimessa per essere trasferita presso gli ospedali riuniti di Foggia e dimessa in data 12 maggio 2018 con la diagnosi di 'idropneumotorace sinistro in seguito di ferita da arma bianca del torace' e prognosi di giorni trenta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà e, in particolare, per la pronta reazione della 2 vittima che era riuscita ad allontanarsi rifugiandosi presso l'ufficio di igiene pubblica di Molfetta. Con l'aggravante di avere agito per motivi abbietti. Accertato il Molfetta il 9 maggio 2018; B) reato di cui all'art. 4 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un paio di forbici aventi lunghezza pari a cm.13,5, di cui cnn.8 di lama e cm. 55, di manico, con cui aveva sferrato fendenti all'indirizzo di TI ON. Accertato in Molfetta il 9 maggio 2018. 1.3. La Corte territoriale - ad eccezione del profilo riguardante l'aggravante di cui all'art.61 n.1 cod. pen- - ha ritenuto infondato il gravame della imputata escludendo, anzitutto, la configurabilità della invocata legittima difesa (anche putativa) osservando, al riguardo, che il coltello a serramanico in possesso della vittima era stato rinvenuto chiuso e privo di macchie ematiche e che la RI non presentava alcuna ferita o graffio provocato dall'arma bianca della rivale e che, anzi, l'imputata nell'occasione aveva anche tagliato alcune docce di capelli alla vittima a riprova della assenza della invocata scriminante. La Corte di appello, inoltre, ha respinto il motivo di gravame con il quale era stata contestata la configurabilità del tentato omicidio con riferimento all'idoneità degli atti ed all'elemento psicologico in considerazione dell'arma usata (forbice appuntita), del numero di colpi inferti e delle zone vitali attinte con i fendenti;
infine, ha escluso l' ipotesi lieve prevista dal citato art.4 in considerazione della intrinseca potenzialità dell'oggetto (forbici appuntite con lama di circa cm. 8 di lunghezza) e della sua utilizzazione - da parte della RI - per scopi offensivi. 2. Avverso la predetta sentenza NN RI, per mezzo dell'avv. Michele Salvemini, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art,606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.56 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando in particolare che essendo state affondate le forbici per soli due centimetri nei tessuti della persona offesa, doveva escludersi il tentato omicidio per la oggettiva inidoneità degli atti anche perché la lama delle forbici era lunga soltanto sei centimetri. 3 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione rispetto al dolo omicidiario che sostiene essere insussistente. 2.3. Infine con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.442, comma 2, cod. proc. pen. avendo il primo giudice e la Corte di appello operato la riduzione della pena per il reato contravvenzionale nella misura di un terzo anziché della metà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie, fatta eccezione per l'aggravante sopra indicata) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dalla ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, 4 Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 3. Ciò posto, quanto ai due primi motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione), si osserva che essi risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di responsabilità della RI per entrambi i reati. In particolare, con riferimento all'elemento oggettivo del reato ed alla idoneità degli compiuti al fine di uccidere, le censure risultano prive di pregio;
invero, l'idoneità va valutata secondo il canone della prognosi postuma condotta in base alla situazione esistente al momento dell'azione non condizionabile dagli effetti prodotti (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339). Rispetto all'omicidio tentato la prova del c.d. 'animus necandi', in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che - come detto - va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. 3.1. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova 5 dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali l'avere colpito la vittima con una forbice appuntita più volte in zone vitali come il viso e la schiena, provocandole le lesioni sopra indicate Tali elementi sono stati tutti ineccepibilmente apprez2:ati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. 3.2. A ragione, infine, si è escluso che il fatto che la persona offesa non si sia trovata, concretamente, in pericolo di vita — fosse circostanza idonea ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa oppure per la circostanza, verificatasi nel caso di specie, che la persona offesa aveva trovato rifugio presso il locale ufficio di igiene pubblica (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 3.3. Risultano poi manifestamente infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato/considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' 11/4/2016, Rv. 266915 - 01). Le censure sollevate dalla ricorrente, quindi, oltre a non confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, sollecitano una (inammissibile) lettura alternativa del materiale probatorio coerentemente vagliato dal giudice a quo. 4. Il terzo motivo risulta, invece, fondato. Come è noto infatti in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cocl proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte 6 o -e. le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo (Sez. 1 - , Sentenza n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello è incorsa nel lamentato vizio avendo ridotto la pena inflitta per il reato contravvenzionale nella misura di un terzo anziché della metà. A tale riduzione, che comporta la corretta quantificazione della pena per il reato contravvenzionale in giorni quindici (pena base mesi uno ridotta della metà per diminuente prevista per la scelta del rito abbreviato) , DI CL' determina la nuova pena finale di anni tre, mesi tre e giorni venticinquet(pena base per il delitto di tentato omicidio pari ad anni quattro e mesi undici poi ridotta di un terzo e pena per il reato contravvenzionale di mesi uno ridotta della metà), si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831). La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura sopra indicata;
mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni tre, mesi tre e giorni venticinque di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale MA di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36361 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, decidendo sull'appello proposto dall'imputata NN RI, ha parzialmente riformato quella pronunciata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, che l' aveva dichiarata colpevole del delitto di tentato omicidio, con l'aggravante dei motivi abietti (ritenuta equivalente alle concesse circostanze generiche, con esclusione della contestata recidiva) e di quello di cui all'art.4 1.110/75. 1.1. La Corte territoriale, in particolare, ha escluso l'eiggravante di cui all'art.61, n.1, cod. pen. ed ha quindi rideterminato la pena nei seguenti termini;
pena base per il delitto di tentato omicidio (già ridotta di 2/3 per il tentativo) anni sette di reclusione, ridotta per le generiche ad anni quattro e mesi undici, aumentata di un mese per la continuazione per il reato di cui all'art.4 1.110/75, ridotta (per il rito abbreviato) ad anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la gravata sentenza. 1.2. Le imputazioni a carico della RI erano le seguenti: A) reato di cui agli artt. 56, 575, 577, comma 1 n.4 (61 n.1) cod. pen., perché, dopo avere intercettato TI ON, con la quale il proprio marito RD DR intratteneva relazione extraconiugale, sulla via Palmiro Togliatti in Molfetta, aveva avviato con la predetta una colluttazione nel corso della quale - mentre la ON si era armata di un coltello a serramanico che custodiva all'interno della propria borsa - la RI dopo avere estratto dalla tasca anteriore destra del giubbotto che indossava le forbici meglio descritte nel capo B) di imputazione, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della rivale, sferrandole più fendenti sul lato destro del viso, al lato sinistro delle spalle ed al braccio sinistro provocandole le seguenti lesioni: 'ernitorace con ferita aperta nel torace' con prognosi riservata come da referto rilasciato dal pronto soccorso dell'ospedale di Molfetta, dal quale veniva dimessa per essere trasferita presso gli ospedali riuniti di Foggia e dimessa in data 12 maggio 2018 con la diagnosi di 'idropneumotorace sinistro in seguito di ferita da arma bianca del torace' e prognosi di giorni trenta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà e, in particolare, per la pronta reazione della 2 vittima che era riuscita ad allontanarsi rifugiandosi presso l'ufficio di igiene pubblica di Molfetta. Con l'aggravante di avere agito per motivi abbietti. Accertato il Molfetta il 9 maggio 2018; B) reato di cui all'art. 4 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un paio di forbici aventi lunghezza pari a cm.13,5, di cui cnn.8 di lama e cm. 55, di manico, con cui aveva sferrato fendenti all'indirizzo di TI ON. Accertato in Molfetta il 9 maggio 2018. 1.3. La Corte territoriale - ad eccezione del profilo riguardante l'aggravante di cui all'art.61 n.1 cod. pen- - ha ritenuto infondato il gravame della imputata escludendo, anzitutto, la configurabilità della invocata legittima difesa (anche putativa) osservando, al riguardo, che il coltello a serramanico in possesso della vittima era stato rinvenuto chiuso e privo di macchie ematiche e che la RI non presentava alcuna ferita o graffio provocato dall'arma bianca della rivale e che, anzi, l'imputata nell'occasione aveva anche tagliato alcune docce di capelli alla vittima a riprova della assenza della invocata scriminante. La Corte di appello, inoltre, ha respinto il motivo di gravame con il quale era stata contestata la configurabilità del tentato omicidio con riferimento all'idoneità degli atti ed all'elemento psicologico in considerazione dell'arma usata (forbice appuntita), del numero di colpi inferti e delle zone vitali attinte con i fendenti;
infine, ha escluso l' ipotesi lieve prevista dal citato art.4 in considerazione della intrinseca potenzialità dell'oggetto (forbici appuntite con lama di circa cm. 8 di lunghezza) e della sua utilizzazione - da parte della RI - per scopi offensivi. 2. Avverso la predetta sentenza NN RI, per mezzo dell'avv. Michele Salvemini, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art,606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.56 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando in particolare che essendo state affondate le forbici per soli due centimetri nei tessuti della persona offesa, doveva escludersi il tentato omicidio per la oggettiva inidoneità degli atti anche perché la lama delle forbici era lunga soltanto sei centimetri. 3 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione rispetto al dolo omicidiario che sostiene essere insussistente. 2.3. Infine con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.442, comma 2, cod. proc. pen. avendo il primo giudice e la Corte di appello operato la riduzione della pena per il reato contravvenzionale nella misura di un terzo anziché della metà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati. 2. Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" (come nel caso di specie, fatta eccezione per l'aggravante sopra indicata) e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dalla ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l' insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico- giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, 4 Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). 3. Ciò posto, quanto ai due primi motivi (che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione), si osserva che essi risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha confermato il giudizio di responsabilità della RI per entrambi i reati. In particolare, con riferimento all'elemento oggettivo del reato ed alla idoneità degli compiuti al fine di uccidere, le censure risultano prive di pregio;
invero, l'idoneità va valutata secondo il canone della prognosi postuma condotta in base alla situazione esistente al momento dell'azione non condizionabile dagli effetti prodotti (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339). Rispetto all'omicidio tentato la prova del c.d. 'animus necandi', in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente. In quest'ottica assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che - come detto - va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili. 3.1. Da tale corretto approccio ermeneutico i giudici di merito - le cui decisioni ben possono essere lette in sinossi tra loro, stante la concorde analisi e valutazione degli elementi di prova in esse contenute (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; Cass. Sez. 3, n. 13926 dell' 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Cass. Sez. 2, n. 5606 del 10/1/2007, Conversa, Rv. 236181) - non si sono discostati, avendo essi ritenuto raggiunta la prova 5 dell'elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali l'avere colpito la vittima con una forbice appuntita più volte in zone vitali come il viso e la schiena, provocandole le lesioni sopra indicate Tali elementi sono stati tutti ineccepibilmente apprez2:ati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario. 3.2. A ragione, infine, si è escluso che il fatto che la persona offesa non si sia trovata, concretamente, in pericolo di vita — fosse circostanza idonea ad influire sulla valutazione della volontà omicida, sia per la non correttezza metodologica della ricostruzione dell'idoneità dell'azione in base ai risultati prodotti, sia perché tali esiti possono essere determinati anche da fattori indipendenti dall'intento dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa oppure per la circostanza, verificatasi nel caso di specie, che la persona offesa aveva trovato rifugio presso il locale ufficio di igiene pubblica (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702). 3.3. Risultano poi manifestamente infondati i rilievi riguardanti l'elemento psicologico del reato/considerato che nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23618 dell' 11/4/2016, Rv. 266915 - 01). Le censure sollevate dalla ricorrente, quindi, oltre a non confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, sollecitano una (inammissibile) lettura alternativa del materiale probatorio coerentemente vagliato dal giudice a quo. 4. Il terzo motivo risulta, invece, fondato. Come è noto infatti in tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cocl proc. pen., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte 6 o -e. le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina, costituisce norma penale di favore ed impone che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti di pena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli disposti per i delitti (oltre che sulla pena base), nella misura di un terzo (Sez. 1 - , Sentenza n. 39087 del 24/05/2019, Rv. 276869 - 01). Nel caso in esame la Corte di appello è incorsa nel lamentato vizio avendo ridotto la pena inflitta per il reato contravvenzionale nella misura di un terzo anziché della metà. A tale riduzione, che comporta la corretta quantificazione della pena per il reato contravvenzionale in giorni quindici (pena base mesi uno ridotta della metà per diminuente prevista per la scelta del rito abbreviato) , DI CL' determina la nuova pena finale di anni tre, mesi tre e giorni venticinquet(pena base per il delitto di tentato omicidio pari ad anni quattro e mesi undici poi ridotta di un terzo e pena per il reato contravvenzionale di mesi uno ridotta della metà), si procede direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. come novellato dalla stessa legge n. 103 del 2017, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di statuire - contestualmente all'annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata - rideterminando la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831). La sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio sul punto con la rideterminazione della pena nella misura sopra indicata;
mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni tre, mesi tre e giorni venticinque di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.