Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2002, n. 14757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14757 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
1C. ee 74694 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Enrico 147 57 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magist i residente G.N. 4422/01 Bruno Consigliere Cron.34411 Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud. 15/05/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74694 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 2131
contro
LI O%; - intimato avverso la sentenza n. 448/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso AS IO, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle imposte diret- te, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presen- tata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che non spettasse la detrazio- in aggiunta alla sospensione, rideterminava ne, l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della - detrazione stessa e notificava al contribuente la car- tella di pagamento per la maggior somma. 2 Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente in entrambi i gradi di merito. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero, denun- ciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. Diritto e motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, so- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - autentica di cui in virtù della interpretazione all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 3 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è dovuto per spese, non avendo svolto alcuna attività processuale la parte vittoriosa.
P.Q.M.
S La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone)for Bruno Saccucci) ver DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 170TT. 2002. IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4