Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle leggi ed in modo da assicurare sempre l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei rapporti con i colleghi, ai sensi dell'art. 13 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione; pertanto sussiste il reato di abuso di ufficio con violazione di legge, secondo la nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., allorché il medesimo ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte volte a dirottare pazienti dall'ospedale ad una clinica privata.
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio, medico, dirottamento dei pazienti verso il proprio studioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/1999, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 12.2.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Calbi " N. 315
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N. 30248/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NN IA n. a Milano il 24.6.1932. avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 1.12.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Francesco Calbi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del d. V. Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine di reato di cui all'art. 323 C.P. e rigetto nel resto. Udito il difensore avv. G. Viola che chiede l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Con decreto di giudizio immediato NN IA (il solo che qui interessa) veniva chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Milano dei seguenti reati: capo A) delitto di cui agli artt. 81,110,323/1^ e 2^ comma CP. perché il NN in qualità di pubblico ufficiale essendo primario cardiologo dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano al fine di procurare alla EMO(di cui era proprietario ed amministratore Colombo Antonio concorrente nello stesso reato) un ingiusto profitto patrimoniale, abusava del suo ufficio prima facendo stipulare al Fatebenefratelli convenzioni con la Columbus-Emo, poi dirottando pazienti dal Fatebenefratelli alla EMO senza considerare la disponibilità delle strutture pubbliche a praticare identico servizio, infine emarginando e vassando i medici del proprio reparto che non assecondavano la scelta del primario (capo A) della rubrica). Nel corso del dibattimento il PM contestava al NN i reati di cui all'art. 323 e 479 CP. Con il primo si addebitava la predetta di avere, nella qualità di cui sopra al fine di favorire ingiustamente i dottori Mendia e Lavagna, abusato del suo ufficio attestando falsamente nella relazione della direzione sanitaria del 29.10.1992 che un intervento di pacemaker era avvenuto il giorno 26.5.1992 e non il giorno 27.5.1992 (capo E))
Con il secondo si addebitava al NN il falso ideologico perché nella relazione indicata al precedente reato lo stesso NN affermava falsamente che il reimpianto del pacemaker al paziente era avvenuto il 26.5.1992 invece del 27.5.1992 (capo F)). Il Tribunale con sentenza del 18.11.1995, condannava il NN alla pena di mesi nove di reclusione e ai danni in favore della costituita parte civile per i reati di cui ai capi E) ed F). L'imputato veniva prosciolto dai reati di cui ai capi A) e D), diversamente qualificati i fatti ai sensi dell'art. 323/1^ CP, perché estinti per amnistia per effetto del DPR 75/90 ed era assolto dai reati di cui ai capi B) e C) perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 1.12.1997, su gravame del PM e dell'imputato assolveva quest'ultimo dai reati di cui ai capi D) e E), nonché da quello di cui al capo A)
limitatamente all'attività di intervenire nel procedimento di stipulazione delle convenzioni intervenute con il Centro Cuore Columbus rese operative il 7.1.1998 ed il 26.5.1988, nonché a quella consistita nell'invio di pazienti al detto contro perché il fatto non è più preveduto come reato dalla legge mentre dichiarava colpevole l'imputato del reato di abuso di cui al capo A) quanto agli episodi di emarginazione e cessazione di medici del reparto commesso sino al febbraio 1993 e unificato detto reato nel vincolo della continuazione con quello di cui al capo F) con le attenuanti generiche rideterminava la pena in mesi dieci reclusione. La Corte osservava che era pacifico il reato di falso ideologico ed era risultato che il NN, emarginando e vessando i medici del proprio reparto che nell'esercizio della propria attività professionale, non assecondavano le sue scelte nell'opera di dirottamento dei suoi pazienti dal Fatebenefratelli alla Columbus - EMO, aveva realizzato gli estremi del delitto di cui all'art. 323 c.p. con un comportamento generatore di un danno ingiusto.
Il NN ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo si deduce l'assoluta indeterminatezza della imputazione di cui al capo A) ultima parte, in relazione alla condotta criminosa concernente le asserite vessazioni ed emarginazioni nei confronti dei medici del reparto. Con il secondo motivo si sostiene l'erronea applicazione del reato di abuso di ufficio quale delineato dalla Legge 16/07/1997, n.234 e mancanza di motivazione con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 323 c.p. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità del reato di falso ideologico di cui al capo F). Il ricorrente ha proposto una memoria difensiva.
Osserva la Corte che il primo motivo è infondato.
Invero, l'imputazione di cui al capo A) non è affatto indeterminata - come sostiene il ricorrente- ma si basa su fatti concreti enunciati espressamente dai giudici di merito e consistiti in atteggiamenti persecutori e vessatori posti in essere dal NN nei confronti dei suoi collaboratori che non lo assecondavano nell'attività di dirottamento dei pazienti dell'ospedale Fatebenefratelli verso la clinica privata Columbus. Più in particolare, i giudici di merito hanno accertato, circostanziando la imputazione, che il NN pose in essere minacce e ritorsioni nei confronti dei dottori IN, CA e PE;
che rimosse da alcuni incarichi altri collaboratori e che si determinò a muovere rilievi disciplinari nei confronti dei soli collaboratori dissidenti sulla base di presupposti per lo più pretestuosi e formalistici e solo dopo che gli stessi avevano esternato le loro critiche.
Infondata è anche la seconda censura.
Dall'accertamento dei fatti come sopra esposti la Corte del merito ha tratto il convincimento che il comportamento del NN era generatore di danno nei confronti delle persone cui era diretto. La Corte ha, dunque, congruamente motivato proprio alla luce del nuovo testo dell'art. 323 c.p. (come modificato dalla L. 234/97). E che il danno alle persone oggetto di sistematiche vessazioni fosse arrecato intenzionalmente si desume implicitamente ma assai chiaramente dalle modalità della condotta delittuosa già delineata secondo l'accertamento insindacabile del giudice del merito. Tale condotta censurata dalla Corte del merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici, è stata posta in essere dal NN, primario del reparto di cardiologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano e, quindi, Pubblico Ufficiale, con violazione di specifiche norme di legge nello svolgimento delle sue funzioni. Invero, è pacifico che il dipendente pubblico deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate in conformità delle leggi con diligenza ed in modo da assicurare sempre l'interesse della Amministrazione per il pubblico bene. Egli, inoltre, nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione (art, 13 statuto degli impiegati civili dello stato di cui al DPR 3/57). L'art. 63 del DPR 20/12/1979, n. 761 (citato dallo stesso ricorrente), non smentisce tale principio ma si limita a stabilire che il medico appartenente alla funzione iniziale è soggetto al controllo ed alle direttive ricevute dal medico appartenente alla posizione apicale, escludendo ovviamente che egli sia passibile di malgoverno o di abusi da parte del superiore gerarchico. Del resto la stessa Costituzione codifica il principio che la condotta del dipendente pubblico deve essere costantemente rivolta ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97).
Alla stregua di tali considerazioni appare chiaro che sussiste anche il requisito dell'abuso di ufficio commesso con violazione di legge come vuole l'art. 323 c.p. (nuovo testo). In ordine al terzo motivo è pacifico, in punto di fatto che fu commesso un errore nel corso di una operazione e che lo stesso fu eliminato mediante un intervento correttivo solo il giorno seguente e dunque ne consegue la legittima conclusione che il NN, nella sua qualità di primario presso l'ospedale Fatebenefratelli e, quindi pubblico ufficiale, nella relazione di servizio sull'incidente, diretta alla direzione sanitaria dell'ospedale , affermava che il reimpianto del pace-maker era avvenuto il 26/05/92 (giorno del primo intervento) invece che il 27/05/92 (giorno in cui era realmente avvenuto l'intervento correttivo). La consapevolezza della falsa attestazione non può dar luogo a dubbi soprattutto se si considera che il movente di un tale comportamento è stato individuato dalla Corte del merito nell'intento di salvare da un procedimento disciplinare un dipendente "fedele" cioè non facente parte del gruppo dei collaboratori dissidenti.
Il ricorso è, pertanto, infondato, e va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1999