Sentenza 8 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2002, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A ª R 7 9 T 1 . S 3 I T ACOR 01 7 65 /02 . R G N E A ' R L 7 L 6 A 9 E 1 D REPUBBLICA D - 5 I E - T 3 S N N E E E G S S G E I " E LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23504/99 Pres. e Rel. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 4414 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/10/01 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: PREFETTO p.t. di POTENZA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
F.LLI ARDIZZONE s.a.s. in persona dell'amministratore Fabio RD - intimata - avverso la sentenza del Pretore di Lagonegro n.2 del 15.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/2223 2001 udienza del 30/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; persona del Udito il P.M. in Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il 6 aprile 1998, mediante apposita apparecchiatura, la Polizia Stradale di Potenza rilevava che l'autovettura targata AK958YP circolava a velocità di oltre 40km/h superiore a quella di 40 km/h- consentita in località Lago Sirino di Nemoli. Con ordinanza ingiunzione in data 23.09.98 il Prefetto di Potenza irrogava doppia sanzione pecuniaria alla s.a.s. F.LL RD, quale proprietaria del mezzo, e quale obbligata in solido, in tale veste, con il conducente. Su opposizione dell'accomandatario RD Fabio, il Pretore di Lagonegro, con sentenza 15.01.99, annullava l'ordinanza ingiunzione, compensando le spese. L'opponente aveva dedotto la nuLLtà dell'ordinanza ingiunzione perché la trasgressione non era stata immediatamente contestata, perché il metodo di rilevazione utilizzato non consentiva di rilevare con assoluta precisione la velocità del veicolo;
perché il limite di velocità non era validamente imposto e segnalato;
perché la motivazione del provvedimento era inadeguata, né era stato notificato in termini. La sentenza ha affermato che l'ordinanza ingiunzione non aveva motivato il rigetto delle deduzioni della società; che, mentre per legge avrebbero dovuto essere notificati sia il verbale di accertamento che il verbale di contestazione, era stato notificato il solo verbale di contestazione, peraltro in 2 Caf una forma che non corrispondeva al disposto dell'art. 385 del regolamento di attuazione del C.d.S.; che non si giustificava l'omessa contestazione immediata. Per tali ragioni di invalidità, il provvedimento opposto doveva essere annullato. Il Prefetto di Potenza, con atto notificato il 4.12.99, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo extrapetizione, violazione degli artt. 200 e 201 384 e 385 del regolamento di attuazione C.d.S. e vizio diC.d.S., motivazione. L'intimata società non si è costituita. Motivi della decisione Il motivo di impugnazione, formalmente unico, investe le quattro cause di invalidità che la sentenza impugnata ha posto a giustificazione dell'annullamento dell'ordinanza ingiunzione prefettizia. La Prefettura deduce anzitutto -in relazione alle invalidità per l'omessa notifica del verbale d'accertamento e per la sottoscrizione del verbale di contestazione da parte di funzionario diverso dall'accertatore- che si tratta di vizi non proposti dal ricorrente in sede d'opposizione e rilevati d'ufficio dal Pretore, in violazione del principio dispositivo che regge il processo di opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie. La denunciata extrapetizione sussiste. Il carattere impugnatorio del giudizio di opposizione non ne modifica la disciplina, che rimane quella dettata dal codice di procedura civile e, quindi, impone al giudice di pronunciare nei limiti delle fattispecie costitutive dedotte che, nel caso, non comprendevano né l'omessa notifica del verbale di accertamento distinto dal verbale di Caf contestazione, né la sottoscrizione, del verbale di contestazione, ad opera di agente diverso da quello accertatore. La Prefettura contesta poi il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, negandone la sussistenza ed assumendone, comunque, l'irrilevanza. La censura merita, in parte, accoglimento. Mentre lo scopo deflattivo e di trasparenza che giustifica l'intervento del privato nel procedimento amministrativo -secondo le previsioni dell'art. 10 della l.s. 241/90 e, in particolare, per le sanzioni amministrative, dell'art. 18 della 1.s. 689/81 e, per le infrazioni stradali, dell'art. 203 dlgs 285/92- verrebbe vanificato se la autorità competente non dovesse esaminare le deduzioni del privato e spiegare, sia pure sinteticamente, le ragioni che consentono di disattenderle (Cass. 391/99; 5884/97; 911/96; 391/96; 11332/90; 2885/87), merita approfondimento il rilievo che, secondo quanto la stessa sentenza impugnata precisa, la motivazione non manca, anche se è sinteticamente espressa. Come riferisce la sentenza impugnata, le seguenti considerazioni dell'ordinanza ingiunzione ("considerato che l'accertamento della velocità a mezzo apparecchiatura elettronica costituisce nel vigente c.d.s. valido elemento di prova e che la notifica del verbale di accertamento ha comunque garantito l'esercizio del diritto di difesa da parte del contravventore;
... ritenute irrilevanti le altre motivazioni esposte nello scritto difensivo") giustificavano il rigetto delle deduzioni difensive della società. Il Pretore valuta tali considerazioni "apodittiche e stringate": è perciò evidente che la motivazione del rigetto delle difese del trasgressore non era assente ma, a giudizio del Pretore, insoddisfacente: è stato cioè censurato il giudizio espresso, così configurando come vizio di forma 4 بة (violazione dell'obbligo di motivazione) anche la motivazione presente, ma ritenuta non condivisibile. La soluzione è errata perché il Pretore deve valutare direttamente, nei limiti segnati dai motivi di opposizione, la sussistenza dell'illecito e le argomentazioni con cui il Prefetto respinge le deduzioni del privato possono rilevare, quindi, solo sul piano probatorio. Sostiene la Prefettura ricorrente che, nel ritenere l'ordinanza ingiunzione viziata dal differimento della contestazione, il Pretore si è posto in contrasto con i numerosi precedenti giurisprudenziali dei quali viene ricordata solo la Cass. 71/97- senza che le ragioni addotte (la contestazione differita, ove ammessa nel caso di specie, diverrebbe la regola e non l'eccezione; il diritto di difesa del privato risulterebbe gravemente pregiudicato) portino apprezzabili argomenti di segno contrario. Il differimento della contestazione nei confronti del conducente (difetto occorre qui osservare- che la società proprietaria del mezzo ha interesse a rilevare perché ne conseguirebbe l'invalidità delle contestazioni, come proprietaria e come obbligata solidale, emesse nei suoi confronti) è stato censurato dalla sentenza impugnata sia perché, non costituendo il differimento la regola, ma l'eccezione, la motivazione riportata nel verbale ("in quanto l'apparecchiatura di rilevamento ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") giustificherebbe per la sua genericità il costante differimento, mentre il diritto di difesa che spetta al trasgressore può essere sacrificato solo in presenza di un fattore eccezionale specifico;
sia perché uno degli agenti, ponendosi a breve 5 Caf distanza dall'apparecchio di rilevamento, avrebbe potuto fermare l'auto in assoluta sicurezza, data la velocità del mezzo. La giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso che, ove gli agenti accertatori deducano l'impossibilità di contestazione immediata, in riferimento, come nel caso, alle previsioni dell'art. 201 dlgs 285/92 in relazione all'art.384.1 e) del dpr 495/92, il giudice può rilevare l'illegittimità del differimento ove accerti che, in concreto, la contestazione immediata era possibile (Cass. 10107/00; 4010/00; 12330/99; 6123/99). Nel caso, il Pretore si è invece limitato a considerazioni astratte, nell'assunto che il servizio doveva essere organizzato in modo da consentire la contestazione immediata, senza però accertare se, concretamente, data la velocità del mezzo, lo stato dei luoghi e le caratteristiche dell'apparecchio di rilevazione utilizzato fosse possibile una conoscenza dell'infrazione in tempo utile per fermare l'auto; approccio astratto che comporterebbe, come risultato finale, il massimo di impunità per il mezzo più veloce. La sentenza va quindi cassata e rinviata al tribunale di Lagonegro, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, in relazione alla eccezione di E N O I A Z assenza o mancata segnalazione del limite di velocità, che il Pretore non ha L L A R E " T D 7 esaminato. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di S I 1 9 3 G . E . T R N R legittimità. A 7 ' A 6 L D 9 L 1 E E
P.Q.M.
- D 5 T - N I 3 E S E Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di S N E G E " G S E I L Lagonegro, anche per le spese del giudizio di legittimità. A Roma, 30 ottobre 2001 GONE Il Pres.est. k me FER 2002 Deposible Cof IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Andrea Blanchi il