CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32263 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RE AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo r annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32263 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 maggio 2022 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto ancora rileva, salvo rideterminare in senso migliorativo per l'imputato la pena inflitta, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di VA IO SC, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatogli al capo c), per avere, quale amministratore, dal 4 marzo 2008 al 29 agosto 2008, della White and Green s.r.I., dichiarata fallita in data 13 gennaio 2009, operato la cessione del contratto di leasing intercorso con la società Sardaleasing in favore della società C.S. & D., per un importo di euro 1.550.000, pagati per euro 1.500.000 mediante cessione di un credito nei confronti della F.M. Immobiliare s.r.I., che, tuttavia, versava in stato di decozione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale preso atto del giudicato interno formatosi sull'accertamento dell'innocenza, in relazione al reato di cui al capo c), dei soci decisori Ciserani e List, nel quadro di un tentativo di salvataggio delle società del gruppo Dussoni. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale preso in considerazione la documentazione prodotta in data 20 aprile 2008. 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali per non avere la sentenza impugnata considerato le dichiarazioni rese dai testi CE e GU, rilevanti quantomeno al fine di escludere il dolo del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere ritenuto sussistente il delitto di bancarotta distrattiva senza considerare che, per effetto dell'operazione in esame, la cessionaria subentrava nel contratto di leasing, accollandosi il debito residuo della cedente e liberando quest'ultima dall'onere della fideiussione per il debito ceduto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alle conclusioni del P.G. 1 Considerato in diritto 1. Va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal P.G., il reato non si è estinto per prescrizione, poiché, in disparte il rilievo della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall., sono stati individuati 705 giorni di sospensione della prescrizione, che condurrebbero anche il termine calcolato -senza considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale (dodici anni e mezzo dalla sentenza dichiarativa di fallimento)- oltre la data della decisione. 2. Ciò posto, il quarto motivo, che investe la stessa oggettività della distrazione, è fondato nella misura in cui denuncia che la sentenza impugnata non affronta, se non con formule di stile, il tema dell'accertamento della portata dell'operazione, sottraendosi ad un confronto con le specifiche deduzioni svolte con l'atto di appello, quanto non solo al rapporto tra valore dell'immobile e prezzo della cessione, ma anche con riferimento alla liberazione della cedente da propri impegni. 3. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Il primo motivo è infondato, poiché non esiste alcuna influenza del giudicato assolutorio di List e Cesarani, rispetto alla posizione dello SC, in quanto i profili soggettivi hanno natura strettamente personale. Tuttavia, l'appello aveva posto un problema di motivazione sulla consapevolezza, da parte dello SC, nel quadro di un'operazione di salvataggio, in ordine alla portata distrattiva dell'operazione. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che avesse partecipato alle trattative, perché ciò che occorreva considerare con chiarezza era la questione della consapevolezza del carattere distrattivo dell'operazione. Ora, la sentenza impugnata, da un lato, afferma assertivamente che l'avere fatto parte della compagine sociale per lungo tempo presupponeva nello SC una profonda conoscenza delle vicende societarie, ciò che avrebbe dovuto renderlo avvertito di un'operazione che la stessa sentenza descrive in termini poco chiari, e, dall'altro lato, illogicamente, non si pone il problema delle reali competenze tecniche dell'imputato e della relazione tra le sue pregresse esperienze nelle società - peraltro, è la stessa sentenza a riconoscere che il ruolo amministrativo era stato contenuto in pochi mesi, al punto da riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e la possibilità di 2 comprendere il significato dell'operazione che si inseriva in complesso piano relativo al gruppo di imprese. 4. Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 17/04/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo r annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32263 Anno 2023 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 17/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11 maggio 2022 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per quanto ancora rileva, salvo rideterminare in senso migliorativo per l'imputato la pena inflitta, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di VA IO SC, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva contestatogli al capo c), per avere, quale amministratore, dal 4 marzo 2008 al 29 agosto 2008, della White and Green s.r.I., dichiarata fallita in data 13 gennaio 2009, operato la cessione del contratto di leasing intercorso con la società Sardaleasing in favore della società C.S. & D., per un importo di euro 1.550.000, pagati per euro 1.500.000 mediante cessione di un credito nei confronti della F.M. Immobiliare s.r.I., che, tuttavia, versava in stato di decozione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale preso atto del giudicato interno formatosi sull'accertamento dell'innocenza, in relazione al reato di cui al capo c), dei soci decisori Ciserani e List, nel quadro di un tentativo di salvataggio delle società del gruppo Dussoni. 2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale preso in considerazione la documentazione prodotta in data 20 aprile 2008. 2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali per non avere la sentenza impugnata considerato le dichiarazioni rese dai testi CE e GU, rilevanti quantomeno al fine di escludere il dolo del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere ritenuto sussistente il delitto di bancarotta distrattiva senza considerare che, per effetto dell'operazione in esame, la cessionaria subentrava nel contratto di leasing, accollandosi il debito residuo della cedente e liberando quest'ultima dall'onere della fideiussione per il debito ceduto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Kate Tassone, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione, nonché le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in subordine associandosi alle conclusioni del P.G. 1 Considerato in diritto 1. Va premesso che, diversamente da quanto ritenuto dal P.G., il reato non si è estinto per prescrizione, poiché, in disparte il rilievo della contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall., sono stati individuati 705 giorni di sospensione della prescrizione, che condurrebbero anche il termine calcolato -senza considerare la circostanza aggravante ad effetto speciale (dodici anni e mezzo dalla sentenza dichiarativa di fallimento)- oltre la data della decisione. 2. Ciò posto, il quarto motivo, che investe la stessa oggettività della distrazione, è fondato nella misura in cui denuncia che la sentenza impugnata non affronta, se non con formule di stile, il tema dell'accertamento della portata dell'operazione, sottraendosi ad un confronto con le specifiche deduzioni svolte con l'atto di appello, quanto non solo al rapporto tra valore dell'immobile e prezzo della cessione, ma anche con riferimento alla liberazione della cedente da propri impegni. 3. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Il primo motivo è infondato, poiché non esiste alcuna influenza del giudicato assolutorio di List e Cesarani, rispetto alla posizione dello SC, in quanto i profili soggettivi hanno natura strettamente personale. Tuttavia, l'appello aveva posto un problema di motivazione sulla consapevolezza, da parte dello SC, nel quadro di un'operazione di salvataggio, in ordine alla portata distrattiva dell'operazione. Tutto ciò indipendentemente dal fatto che avesse partecipato alle trattative, perché ciò che occorreva considerare con chiarezza era la questione della consapevolezza del carattere distrattivo dell'operazione. Ora, la sentenza impugnata, da un lato, afferma assertivamente che l'avere fatto parte della compagine sociale per lungo tempo presupponeva nello SC una profonda conoscenza delle vicende societarie, ciò che avrebbe dovuto renderlo avvertito di un'operazione che la stessa sentenza descrive in termini poco chiari, e, dall'altro lato, illogicamente, non si pone il problema delle reali competenze tecniche dell'imputato e della relazione tra le sue pregresse esperienze nelle società - peraltro, è la stessa sentenza a riconoscere che il ruolo amministrativo era stato contenuto in pochi mesi, al punto da riconoscere le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, e la possibilità di 2 comprendere il significato dell'operazione che si inseriva in complesso piano relativo al gruppo di imprese. 4. Ne segue che la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 17/04/2023 Il Consigliere estensore