CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21224 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 16/01/2026 del TRIBUNALE di Reggio emilia udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il beneficio della pena sospesa condizionata ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati anche per il reato di cui all'art 572 cod. pen. concesso a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 21 febbraio 2024, divenuta irrevocabile in data 8 Marzo 2024. A ragione della decisione il Tribunale, premesso di avere adottato in data 3 settembre 2025, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, un provvedimento con cui aveva disposto “procedersi all'esecuzione” della sentenza sopra menzionata con l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della documentazione attestante l'esito positivo del percorso di recupero seguito dal condannato, ha osservato che, sulla base dei fatti nuovi dedotti dal pubblico ministero richiedente e comunque in Penale Sent. Sez. 1 Num. 21224 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 precedenza non valutati, risulta accertato che il condannato, contrariamente a quanto attestato nella relazione conclusiva dell'UEPE, non aveva adempiuto, se non formalmente, agli adempimenti ai quali era condizionato il beneficio. Infatti, XXXXXXXXXXXXX nel periodo in cui aveva frequentato i percorsi di recupero prescritti aveva reiterato condotte vessatorie nei confronti dei propri familiari, sia della moglie che dei figli, commettendo i reati per i quali gli era stata applicata la misura cautelare. Le vittime del reato non avevano avuto né conoscenza della partecipazione ai corsi né avevano apprezzato un cambiamento positivo del comportamento del condannato, il quale aveva reiterato le condotte delittuose sempre nell'ambito domestico In ogni caso, risulta dalla documentazione in atti che XXXXXXXXXXXXX ha presenziato, tra luglio 2024 gennaio 2025, a solo quattordici incontri, a fronte dei quarantotto previsti quale minimo legale di partecipazione secondo il disposto dell'art. 165, quinto comma, cod. pen., interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il percorso deve svolgersi almeno due volte a settimana e non con una cadenza minima di un incontro ogni due settimane come avvenuto nel caso di specie. 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 sotto il profilo della violazione del giudicato esecutivo Ad avviso del ricorrente il Giudice dell’esecuzione ha illegittimamente revocato un beneficio, già confermato con precedente provvedimento definitivo nel quale aveva espressamente valutato la documentazione proveniente dall’UEPE, già in possesso del pubblico ministero, attestando l'esito positivo del percorso di recupero ex art 165, quinto comma, cod. pen. In ogni caso, tutti gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata erano già esistenti e conoscibili al momento della prima decisione è comunque già conosciuti dal pubblico ministero, che, pertanto, avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il beneficio.
2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Ad avviso del ricorrente, il Tribunale procedente si è discostato dalla precedente ordinanza senza che la base istruttoria fosse mutata. In particolare, ha contestato la validità del percorso di recupero, basandosi sulla frequenza degli incontri e valorizzando i dati relativi alle presenze già ampiamente disponibili e cristallizzati ben prima della decisione del 3 settembre 2025, non impugnata 2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art 165, quinto comma, cod. pen. nonché travisamento della prova. Il Tribunale ha negato l'efficacia rieducativa del percorso basandosi sulle dichiarazioni 2 dei familiari, nonostante le stesse non siano risultate credibili perché smentite dalla documentazione in atti che attesta la partecipazione del condannato a quattordici incontri. L’ordinanza ha operato un’interpretazione retroattiva del termine bisettimanale, finendo per punire il condannato per le modalità organizzative del corso un incontro ogni due settimane e non due volte alla settimana – pur trattandosi di modalità decise dall'ente ed inizialmente avallate sia dall’UEPE sia dal Tribunale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi che, sia pure sotto diversi profili, deducono la violazione della preclusione del cd. giudicato esecutivo, non sono fondati. Anche in materia esecutiva vale, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 36547 del 18/9/2025 Rv. 288873; Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, [...], Rv. 288873-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, [...], Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, [...], Rv. 262596- 01), la preclusione derivante da preesistente giudicato, non opera non solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando siano prospettati elementi pregressi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del primo decidente. Il ricorrente, obliterando tale principio, non si confronta con il ragionamento svolto dall’ordinanza impugnata, correttamente indirizzato ad evidenziare, a fronte dell’intervenuta applicazione con provvedimento non più soggetto ad impugnazione della sospensione condizionale della pena per esito positivo del percorso di recupero imposta dalla sentenza di condanna come condizione ai sensi dell’art. 165 cod. pen., l’acquisizione di elementi, prima non oggetto di valutazione ma idonei a consentire la rivisitazione del decisum sia pure in contrasto con l’accertamento già definitivamente operato che, tuttavia, opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. All’ordinanza impugnata che, in questa corretta prospettiva, ha valorizzato per superare l’ accertamento contenuto nel provvedimento del 3 settembre 2025, fondato in via esclusiva sul formale esito positivo del percorso di recupero attestato dall’UEPE, gli elementi acquisiti in altro e più recente procedimento penale in cui è stata emessa nei confronti del condannato misura cautelare perché raggiunto da garvi indizi di colpevolezza in ordine alla ripetuta consumazione di reati di minacce e lesioni ai danni degli stessi familiari vittime delle condotte maltrattanti accertate con la sentenza che gli aveva concesso la sospensione condizionale dlela pena, il ricorrente nulla di concreto e specifico ha opposto, limitandosi a denunciare l’stratta violazione della preclusione e a sostenere in termini meramente assertivi l’identità della base fattuale posta a fondamento dei due provvedimenti adottati dal giudice 3 dell’esecuzione con decisioni di opposto contenuto. 2. Il terzo motivo, versato in fatto e quindi inammissibile nella parte in cui sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio mediante apprezzamenti riservati al giudice del merito, è infondato nella parte in cui censura l’interpretazione alla disposizione prevista dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69, successivamente modificato dall'art. 2, comma 13 della L. n. 134 del 2021 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 15, comma 1, l. n. 168 2023 («Nei casi di condanna … per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572 … la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164….)». Come si comprende anche dal chiaro contenuto dell'art. 18-bis disp. att. cod. pen., aggiunto dall'art. 15, comma 2 della L. 24 novembre 2023, n. 168 ( «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale»), il sistema delineato dal legislatore è imperniato sull’attribuzione del controllo del positivo superamento della prova, rappresentata dalla partecipazione ai corsi di recupero, al giudice, il quale deve valutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall'imputato alle prescrizioni impartite, a cominciare dall’effettiva partecipazione ai suddetti corsi, nonché le eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca della sospensione. Ciò che costituisce l’evento condizionante la conservazione della concessa sospensione condizionale, non è, quindi, la formale partecipazione e la documentata frequentazione del corso di recupero stabilito quale percorso riabilitativo, ma le concrete modalità di tale frequenza e, soprattutto, il raggiungimento del recupero, a cui il "percorso" è finalizzato. In linea con tale interpretazione, l’ordinanza impugnata ha pertinentemente osservato, sulla scorta di elementi fattuali non precedentemente valutati, che il percorso di recupero non aveva conseguito un risultato positivo apprezzabile a cagione non solo dello scarso 4 impegno profuso dal condannato, il quale aveva partecipato ad un numero assai ridotto di incontri, ma soprattutto, della reiterazione da parte di XXXXXXXXXXXXX di condotte vessatorie in concomitanza con la frequentazione del corso. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Reggio Emilia ha revocato il beneficio della pena sospesa condizionata ai sensi dell’art. 165, quinto comma, cod. pen. alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati anche per il reato di cui all'art 572 cod. pen. concesso a XXXXXXXXXXXXX con sentenza del 21 febbraio 2024, divenuta irrevocabile in data 8 Marzo 2024. A ragione della decisione il Tribunale, premesso di avere adottato in data 3 settembre 2025, sempre in funzione di giudice dell'esecuzione, un provvedimento con cui aveva disposto “procedersi all'esecuzione” della sentenza sopra menzionata con l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione della documentazione attestante l'esito positivo del percorso di recupero seguito dal condannato, ha osservato che, sulla base dei fatti nuovi dedotti dal pubblico ministero richiedente e comunque in Penale Sent. Sez. 1 Num. 21224 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 precedenza non valutati, risulta accertato che il condannato, contrariamente a quanto attestato nella relazione conclusiva dell'UEPE, non aveva adempiuto, se non formalmente, agli adempimenti ai quali era condizionato il beneficio. Infatti, XXXXXXXXXXXXX nel periodo in cui aveva frequentato i percorsi di recupero prescritti aveva reiterato condotte vessatorie nei confronti dei propri familiari, sia della moglie che dei figli, commettendo i reati per i quali gli era stata applicata la misura cautelare. Le vittime del reato non avevano avuto né conoscenza della partecipazione ai corsi né avevano apprezzato un cambiamento positivo del comportamento del condannato, il quale aveva reiterato le condotte delittuose sempre nell'ambito domestico In ogni caso, risulta dalla documentazione in atti che XXXXXXXXXXXXX ha presenziato, tra luglio 2024 gennaio 2025, a solo quattordici incontri, a fronte dei quarantotto previsti quale minimo legale di partecipazione secondo il disposto dell'art. 165, quinto comma, cod. pen., interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il percorso deve svolgersi almeno due volte a settimana e non con una cadenza minima di un incontro ogni due settimane come avvenuto nel caso di specie. 2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 665 e 666 sotto il profilo della violazione del giudicato esecutivo Ad avviso del ricorrente il Giudice dell’esecuzione ha illegittimamente revocato un beneficio, già confermato con precedente provvedimento definitivo nel quale aveva espressamente valutato la documentazione proveniente dall’UEPE, già in possesso del pubblico ministero, attestando l'esito positivo del percorso di recupero ex art 165, quinto comma, cod. pen. In ogni caso, tutti gli elementi indicati nell'ordinanza impugnata erano già esistenti e conoscibili al momento della prima decisione è comunque già conosciuti dal pubblico ministero, che, pertanto, avrebbe dovuto ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato il beneficio.
2.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione Ad avviso del ricorrente, il Tribunale procedente si è discostato dalla precedente ordinanza senza che la base istruttoria fosse mutata. In particolare, ha contestato la validità del percorso di recupero, basandosi sulla frequenza degli incontri e valorizzando i dati relativi alle presenze già ampiamente disponibili e cristallizzati ben prima della decisione del 3 settembre 2025, non impugnata 2.3. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art 165, quinto comma, cod. pen. nonché travisamento della prova. Il Tribunale ha negato l'efficacia rieducativa del percorso basandosi sulle dichiarazioni 2 dei familiari, nonostante le stesse non siano risultate credibili perché smentite dalla documentazione in atti che attesta la partecipazione del condannato a quattordici incontri. L’ordinanza ha operato un’interpretazione retroattiva del termine bisettimanale, finendo per punire il condannato per le modalità organizzative del corso un incontro ogni due settimane e non due volte alla settimana – pur trattandosi di modalità decise dall'ente ed inizialmente avallate sia dall’UEPE sia dal Tribunale CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi che, sia pure sotto diversi profili, deducono la violazione della preclusione del cd. giudicato esecutivo, non sono fondati. Anche in materia esecutiva vale, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 36547 del 18/9/2025 Rv. 288873; Sez. 1, n. 36547 del 18/09/2025, [...], Rv. 288873-01; Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, [...], Rv. 271453-01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, [...], Rv. 262596- 01), la preclusione derivante da preesistente giudicato, non opera non solo quando siano dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ma anche quando siano prospettati elementi pregressi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del primo decidente. Il ricorrente, obliterando tale principio, non si confronta con il ragionamento svolto dall’ordinanza impugnata, correttamente indirizzato ad evidenziare, a fronte dell’intervenuta applicazione con provvedimento non più soggetto ad impugnazione della sospensione condizionale della pena per esito positivo del percorso di recupero imposta dalla sentenza di condanna come condizione ai sensi dell’art. 165 cod. pen., l’acquisizione di elementi, prima non oggetto di valutazione ma idonei a consentire la rivisitazione del decisum sia pure in contrasto con l’accertamento già definitivamente operato che, tuttavia, opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva. All’ordinanza impugnata che, in questa corretta prospettiva, ha valorizzato per superare l’ accertamento contenuto nel provvedimento del 3 settembre 2025, fondato in via esclusiva sul formale esito positivo del percorso di recupero attestato dall’UEPE, gli elementi acquisiti in altro e più recente procedimento penale in cui è stata emessa nei confronti del condannato misura cautelare perché raggiunto da garvi indizi di colpevolezza in ordine alla ripetuta consumazione di reati di minacce e lesioni ai danni degli stessi familiari vittime delle condotte maltrattanti accertate con la sentenza che gli aveva concesso la sospensione condizionale dlela pena, il ricorrente nulla di concreto e specifico ha opposto, limitandosi a denunciare l’stratta violazione della preclusione e a sostenere in termini meramente assertivi l’identità della base fattuale posta a fondamento dei due provvedimenti adottati dal giudice 3 dell’esecuzione con decisioni di opposto contenuto. 2. Il terzo motivo, versato in fatto e quindi inammissibile nella parte in cui sollecita una lettura alternativa del compendio probatorio mediante apprezzamenti riservati al giudice del merito, è infondato nella parte in cui censura l’interpretazione alla disposizione prevista dall’art. 165, quinto comma, cod. pen. inserito dall'art. 6 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69, successivamente modificato dall'art. 2, comma 13 della L. n. 134 del 2021 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 15, comma 1, l. n. 168 2023 («Nei casi di condanna … per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572 … la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164….)». Come si comprende anche dal chiaro contenuto dell'art. 18-bis disp. att. cod. pen., aggiunto dall'art. 15, comma 2 della L. 24 novembre 2023, n. 168 ( «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale»), il sistema delineato dal legislatore è imperniato sull’attribuzione del controllo del positivo superamento della prova, rappresentata dalla partecipazione ai corsi di recupero, al giudice, il quale deve valutare i contenuti delle relazioni informative degli enti interessati, verificando la rispondenza degli obiettivi raggiunti dall'imputato alle prescrizioni impartite, a cominciare dall’effettiva partecipazione ai suddetti corsi, nonché le eventuali violazioni rilevanti ai fini della revoca della sospensione. Ciò che costituisce l’evento condizionante la conservazione della concessa sospensione condizionale, non è, quindi, la formale partecipazione e la documentata frequentazione del corso di recupero stabilito quale percorso riabilitativo, ma le concrete modalità di tale frequenza e, soprattutto, il raggiungimento del recupero, a cui il "percorso" è finalizzato. In linea con tale interpretazione, l’ordinanza impugnata ha pertinentemente osservato, sulla scorta di elementi fattuali non precedentemente valutati, che il percorso di recupero non aveva conseguito un risultato positivo apprezzabile a cagione non solo dello scarso 4 impegno profuso dal condannato, il quale aveva partecipato ad un numero assai ridotto di incontri, ma soprattutto, della reiterazione da parte di XXXXXXXXXXXXX di condotte vessatorie in concomitanza con la frequentazione del corso. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5