CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20901 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: LI AR AL, nato in [...] il [...] nel procedimento a carico di BO PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 20/5/2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT DI, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito l'avvocato Vittoria Maria Bossio, difensore della parte civile, che non si oppone al rinvio a nuovo ruolo e deposita note scritte, chiedendo in ogni caso l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Aldo Minghelli, difensore dell'imputato, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2b' Penale Sent. Sez. 6 Num. 20901 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava l'assoluzione emessa nei confronti di PE BO, in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile articolando sette motivi di ricorso. 2.1. Il motivo formulato al punto 1) consiste, più che in una vera e propria doglianza, in un'esposizioni delle ragioni a sostegno della sussistenza dell'interesse ad impugnare. 2.2. Con il secondo e terzo motivo, formulati per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, si contesta l'omesso esame della memoria difensiva depositata in sostituzione della discussione orale. 2.3. Con il quarto e quinto motivo, formulati per vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, e violazione di norme processuali, si contesta l'intero apparato motivazionale, evidenziando plurimi aspetti di incongruenza ed errori nella valutazione delle prove. 2.4. Con il sesto e settimo motivo, formulati per violazione di norme processuali e violazione di legge penale, si contesta l'assoluzione dell'imputato in relazione al reato di calunnia con la formula "perché il fatto non sussiste", anziché "perchè il fatto non costituisce reato", nonostante i giudici di merito avessero riconosciuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'inammissibilità del ricorso rende superfluo il differimento della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine alla questione concernente l'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione che prevede, nel caso di impugnazione della sentenza ai soli effetti civili, la prosecuzione del giudizio dinanzi alla sezione civile competente. La norma in esame, infatti, prevede la trasmissione degli atti al giudice civile solo nel caso in cui il ricorso superi il preliminare vaglio di ammissibilità che, pertanto, rimane sempre di competenza del giudice penale. 2. Procedendo preliminarmente all'esame del secondo e terzo motivo, si evidenzia come la doglianza consista essenzialmente nella ritenuta omessa valutazione della memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte di appello. I motivi sono manifestamente infondati, atteso che il ricorrente formula una mera deduzione formale, sostenendo che la memoria non sarebbe stata valutata per il sol fatto che non risulta menzionata nella sentenza. 2 Invero, la lesione del diritto di difesa sussiste solo ove si dimostri - e nel caso di specie ciò non si è verificato - che la memoria asseritamente non esaminata conteneva motivi in concreto non valutati dal giudice dell'impugnazione. In buona sostanza, il motivo avrebbe richiesto l'indicazione di questioni poste con la memoria e non affrontate, neppure implicitamente, dalla decisione della Corte di appello. Occorre ribadire, pertanto, il consolidato principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez.4, n. 18385 del 9/1/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez.1, n. 26536 del 24/6/2020, Minchella, Rv. 279578). 3. Il quarto e quinto motivo di ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto, mediante l'integrale richiamo di parte delle deposizioni contrapposte a brani della sentenza, nonché con l'introduzione di elementi probatori anche documentali, si tende a sollecitare una non consentita rilettura del materiale probatorio. È opportuno evidenziare come i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito correttamente la vicenda, con una motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. Anche nella parte del ricorso con il quale si deduce il travisamento della prova, la difesa del ricorrente non dimostra l'esistenza di un significato radicalmente diverso tra la fonte probatoria e l'interpretazione datane in sentenza, limitandosi sostanzialmente a sottolineare delle asserite discrasie che - nell'ottica del ricorrente - avrebbero potuto condurre ad una diversa ricostruzione della vicenda. Per consolidata giurisprudenza, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta 3 logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 10795 del 16/2/2021, Rv. 281085). Nel caso di specie, non emerge affatto una radicale incompatibilità tra le discrasie evidenziate dal ricorrente e l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, sicchè viene meno anche la decisività del lamentato travisamento della prova. Infine, occorre aggiungere che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez.3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777). Nel caso di specie, invece, il travisamento dedotto dal ricorrente concerne prove dichiarative già esaminate in primo grado, rispetto alle quali la Corte di appello ha confermato la valenza dimostrativa già ritenuta dal giudice di primo grado. 3.1. Parimenti inammissibili sono le doglianze relative all'avvenuto riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 598 cod.pen., dovendosi in primo luogo sottolineare l'assoluta irrilevanza delle diverse conclusioni cui era giunto il g.i.p. nell'ordinare l'imputazione coatta motivando proprio sulla non sussistenza della causa di non punibilità. Sul punto, occorre sottolineare come la difesa del ricorrente non si confronta con la motivazione resa dai giudici di merito, secondo i quali le accuse rivolte nella memoria difensiva depositata dall'avvocato BO (contenente le accuse oggetto del reato di calunnia) non concernevano esclusivamente reati in materia edilizia, ma riguardavano anche una denuncia- querela per il reato di cui all'art. 612-bis cod.pen. Il contesto conflittuale al quale la memoria si riferiva, pertanto, era ben più ampio e contemplava la necessità di riferire anche le presunte condotte illecite attribuite al RE. 4. Risultano inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso, direttamente ricollegabili alle considerazioni svolte al punto 1) in tema di interesse all'impugnazione. In linea generale, le considerazioni articolate dal ricorrente al punto 1) non possono qualificarsi quale motivo di ricorso, trattandosi di osservazioni generali in merito all'interesse a ricorrere della parte civile. Viceversa, il ricorrente omette di confrontarsi con la tematica dell'interesse ad impugnare lì dove va a sindacare la formula utilizzata per l'assoluzione 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023 otg 'C .2 dell'imputato dal reato di calunnia. Sostiene il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe errato nell'assolvere l'imputato dal reato di calunnia con la formula "perché il fatto non sussiste", anziché con quella "perché il fatto non costituisce reato". Per consolidata giurisprudenza, è' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile. La Corte ha specificato, da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento (Sez.3, n. 497 del 26/11/2021, dep.2022, Privitera, Rv. 282611). La pronuncia da ultimo intervenuta sul tema si inserisce nel solco dell'autorevole indirizzo affermato da Sez.U, n. 40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile di danno. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT DI, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito l'avvocato Vittoria Maria Bossio, difensore della parte civile, che non si oppone al rinvio a nuovo ruolo e deposita note scritte, chiedendo in ogni caso l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Aldo Minghelli, difensore dell'imputato, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 2b' Penale Sent. Sez. 6 Num. 20901 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava l'assoluzione emessa nei confronti di PE BO, in ordine ai reati di cui agli artt. 368 e 595 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile articolando sette motivi di ricorso. 2.1. Il motivo formulato al punto 1) consiste, più che in una vera e propria doglianza, in un'esposizioni delle ragioni a sostegno della sussistenza dell'interesse ad impugnare. 2.2. Con il secondo e terzo motivo, formulati per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, si contesta l'omesso esame della memoria difensiva depositata in sostituzione della discussione orale. 2.3. Con il quarto e quinto motivo, formulati per vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle prove, e violazione di norme processuali, si contesta l'intero apparato motivazionale, evidenziando plurimi aspetti di incongruenza ed errori nella valutazione delle prove. 2.4. Con il sesto e settimo motivo, formulati per violazione di norme processuali e violazione di legge penale, si contesta l'assoluzione dell'imputato in relazione al reato di calunnia con la formula "perché il fatto non sussiste", anziché "perchè il fatto non costituisce reato", nonostante i giudici di merito avessero riconosciuto l'insussistenza dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. L'inammissibilità del ricorso rende superfluo il differimento della trattazione in attesa della decisione delle Sezioni unite in ordine alla questione concernente l'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione che prevede, nel caso di impugnazione della sentenza ai soli effetti civili, la prosecuzione del giudizio dinanzi alla sezione civile competente. La norma in esame, infatti, prevede la trasmissione degli atti al giudice civile solo nel caso in cui il ricorso superi il preliminare vaglio di ammissibilità che, pertanto, rimane sempre di competenza del giudice penale. 2. Procedendo preliminarmente all'esame del secondo e terzo motivo, si evidenzia come la doglianza consista essenzialmente nella ritenuta omessa valutazione della memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte di appello. I motivi sono manifestamente infondati, atteso che il ricorrente formula una mera deduzione formale, sostenendo che la memoria non sarebbe stata valutata per il sol fatto che non risulta menzionata nella sentenza. 2 Invero, la lesione del diritto di difesa sussiste solo ove si dimostri - e nel caso di specie ciò non si è verificato - che la memoria asseritamente non esaminata conteneva motivi in concreto non valutati dal giudice dell'impugnazione. In buona sostanza, il motivo avrebbe richiesto l'indicazione di questioni poste con la memoria e non affrontate, neppure implicitamente, dalla decisione della Corte di appello. Occorre ribadire, pertanto, il consolidato principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive che devono essere esaminate dal giudice cui vengono rivolte, a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez.4, n. 18385 del 9/1/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez.1, n. 26536 del 24/6/2020, Minchella, Rv. 279578). 3. Il quarto e quinto motivo di ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto, mediante l'integrale richiamo di parte delle deposizioni contrapposte a brani della sentenza, nonché con l'introduzione di elementi probatori anche documentali, si tende a sollecitare una non consentita rilettura del materiale probatorio. È opportuno evidenziare come i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito correttamente la vicenda, con una motivazione immune da manifesta illogicità o contraddittorietà. Anche nella parte del ricorso con il quale si deduce il travisamento della prova, la difesa del ricorrente non dimostra l'esistenza di un significato radicalmente diverso tra la fonte probatoria e l'interpretazione datane in sentenza, limitandosi sostanzialmente a sottolineare delle asserite discrasie che - nell'ottica del ricorrente - avrebbero potuto condurre ad una diversa ricostruzione della vicenda. Per consolidata giurisprudenza, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta 3 logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 10795 del 16/2/2021, Rv. 281085). Nel caso di specie, non emerge affatto una radicale incompatibilità tra le discrasie evidenziate dal ricorrente e l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, sicchè viene meno anche la decisività del lamentato travisamento della prova. Infine, occorre aggiungere che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez.3, n. 45537 del 28/9/2022, Rv. 283777). Nel caso di specie, invece, il travisamento dedotto dal ricorrente concerne prove dichiarative già esaminate in primo grado, rispetto alle quali la Corte di appello ha confermato la valenza dimostrativa già ritenuta dal giudice di primo grado. 3.1. Parimenti inammissibili sono le doglianze relative all'avvenuto riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 598 cod.pen., dovendosi in primo luogo sottolineare l'assoluta irrilevanza delle diverse conclusioni cui era giunto il g.i.p. nell'ordinare l'imputazione coatta motivando proprio sulla non sussistenza della causa di non punibilità. Sul punto, occorre sottolineare come la difesa del ricorrente non si confronta con la motivazione resa dai giudici di merito, secondo i quali le accuse rivolte nella memoria difensiva depositata dall'avvocato BO (contenente le accuse oggetto del reato di calunnia) non concernevano esclusivamente reati in materia edilizia, ma riguardavano anche una denuncia- querela per il reato di cui all'art. 612-bis cod.pen. Il contesto conflittuale al quale la memoria si riferiva, pertanto, era ben più ampio e contemplava la necessità di riferire anche le presunte condotte illecite attribuite al RE. 4. Risultano inammissibili anche gli ultimi due motivi di ricorso, direttamente ricollegabili alle considerazioni svolte al punto 1) in tema di interesse all'impugnazione. In linea generale, le considerazioni articolate dal ricorrente al punto 1) non possono qualificarsi quale motivo di ricorso, trattandosi di osservazioni generali in merito all'interesse a ricorrere della parte civile. Viceversa, il ricorrente omette di confrontarsi con la tematica dell'interesse ad impugnare lì dove va a sindacare la formula utilizzata per l'assoluzione 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2023 otg 'C .2 dell'imputato dal reato di calunnia. Sostiene il ricorrente, infatti, che la Corte di appello avrebbe errato nell'assolvere l'imputato dal reato di calunnia con la formula "perché il fatto non sussiste", anziché con quella "perché il fatto non costituisce reato". Per consolidata giurisprudenza, è' inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione della parte civile diretto alla sola sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione nella quale manchi un positivo giudizio di accertamento circa l'insussistenza del fatto, ovvero la sua attribuibilità all'imputato ovvero la commissione dello stesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, in quanto l'eventuale accoglimento dell'impugnazione non potrebbe procurare al ricorrente alcun vantaggio pratico, neppure in funzione della prosecuzione del giudizio risarcitorio in sede civile. La Corte ha specificato, da un lato, che l'assenza di detto accertamento positivo esclude qualunque preclusione a proporre l'azione risarcitoria davanti al giudice civile, e, dall'altro, che la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato non è idonea a fondare un accertamento circa la sussistenza del danno e del conseguente diritto della parte civile ad ottenerne il risarcimento (Sez.3, n. 497 del 26/11/2021, dep.2022, Privitera, Rv. 282611). La pronuncia da ultimo intervenuta sul tema si inserisce nel solco dell'autorevole indirizzo affermato da Sez.U, n. 40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse concreto, il ricorso immediato per cassazione della parte civile, che sia diretto esclusivamente alla sostituzione della formula "perché il fatto non sussiste" con quella, corretta, "perché il fatto non costituisce reato" nella sentenza di assoluzione che abbia accertato l'esistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, in quanto detto accertamento, quale che sia la formula del dispositivo, ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile di danno. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.