Sentenza 14 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
⠀ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 037 85 /03SUTREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. N. 16356/00 Cron.8718 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T EN Z A sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato 2002 VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta 4889 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-1- resistente con mandato la sentenza n. 327/00 del Tribunale di avverso SASSARI, depositata il 26/05/00 - R.G.N. 693/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RINALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- INPS
contro
IS AR SVOLGOMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 17 settembre 1997 AR IS conveniva in giudizio davanti al Pretore di Sassari l'INPS chiedendone la condanna al pagamento per gli anni -1994 1995 dell'indennità di maternità che l'Istituto le aveva negato dopo averne disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, la cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli e dopo che la stessa, versando i contributi richiesti, aveva chiesto il pagamento di tale indennità come coltivatrice diretta. Con sentenza in data 19 gennaio 1999 il Pretore adito accoglieva la domanda e condannava l'INPS al pagamento della chiesta indennità. A seguito di appello dell'Istituto il Tribunale di Sassari confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che era stato lo stesso INPS appellante a iscrivere d'ufficio la IS come coltivatrice diretta con decorrenza dal 1° gennaio 1994 dopo averne disposto la cancellazione come bracciante agricola, chiedendo e ottenendo per tale modificata iscrizione della IS i relativi contributi . CAN Il Tribunale concludeva affermando che, in conseguenza, doveva ritenersi che al momento della maternità sussistessero le condizioni previste dalla legge per il conseguimento dell'indennità di maternità e cioè l'attività di coltivatrice diretta accertata dallo stesso INPS. Con unico articolato motivo l'INPS ricorre per cassazione. L'intimata si è costituita con procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6 legge 29 dicembre 1987 n. 546, 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 come modificata dagli artt. 62 e 63 della legge 30 aprile 1969 n.153, del combinato disposto di cui agli artt. 1886 e 1895 c.c. nonchè carenza e contraddittorietà di 1 motivazione sul punto, deduce che l'inizio del periodo indennizzabile decorreva dal 9 settembre 1994, ossia dal secondo mese prima del parto, come risultava dal certificato medico di gravidanza allegato al fascicolo di primo grado, mentre l'accertamento dell'obbligo di iscrizione in qualità di coltivatrice diretta era intervenuto in data 2 giugno 1995 e la pubblicazione dell'elenco suppletivo era intervenuta in epoca necessariamente successiva. L'INPS aggiunge che anche a ritenere, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 6 novembre 1995, che gli effetti del certificato d'urgenza di iscrizione decorressero dalla domanda di iscrizione anziché dalla effettiva iscrizione, ciò nonostante, però, non avrebbero potuto coprire un rischio non precostituito di un rapporto assicurativo non ancora sorto per mancanza della iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti due mesi prima del parto. Nei limiti della proposta censura il ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale dato atto che l'INPS aveva d'ufficio modificato la iscrizione dalla categoria dei braccianti agricoli quella dei coltivatori diretti e l'aveva fatta decorrere dal 1° gennaio 1994 chiedendo e ottenendo dalla IS i relativi contributi in relazione a un periodo indennizzabile che lo stesso Istituto ha indicato in ricorso come iniziato in data 9 settembre 1994, cioè in epoca notevolmente antecedente alla decorrenza della iscrizione e senza tener conto degli effetti retroattivi della iscrizione all'anno precedente ( 1993 )in riferimento alla data di avvenuta presentazione della domanda dell'interessata in forza della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 483 del 1995. L'INPS, a questo punto, avrebbe dovuto inoltrare domanda revocatoria della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. anziché ricorrere per cassazione se avesse ritenuto che il Tribunale aveva deciso sulla base di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti della causa e che non fosse stato un punto controverso della sentenza impugnata attribuendo alla IS una decorrenza della iscrizione diversa da quella che 2 andava attribuita sulla base della documentazione prodotta e, per una mera svista, erroneamente compulsata. Tuttavia non ha ritenuto di giovarsi di tale rimedio revocatorio. Come doglianza di ricorso per cassazione la proposta impugnazione, invece, deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo presente che l'onorario in favore dell'intimata, costituitasi soltanto con procura, va limitato alla avvenuta partecipazione all'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro..10,0 ltreoltre euro 1500.00 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma il 27 novembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Cafiteris Il Presidente V incendo Miles Quan fu ll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria O 14 MAR. 200 elle H N CANCELLIERE T I S S D V I E S N L 7 L L B 3 O O 9 O V 9 S I 1 O S V 1 E 1 N O - S D - N I O W 8 S 0 T I 1 N S ' N Y N O S L I E T V C I S O ' C S V 0 1 3