Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
Configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, la condotta dell'avvocato che, nell'esercizio del proprio mandato professionale, persegua gli interessi del proprio cliente con condotte di minaccia nei confronti della controparte. (Nella specie, l'imputato aveva inviato una missiva con richieste di rilevanti somme di denaro per chiudere la controversia, minacciando altrimenti denunce che avrebbere portato a misure cautelari nei confronti della controparte e del suo difensore).
Commentari • 4
- 1. Esercitare arbitrariamente le proprie ragioni non è estorcereAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più… - 4. Commette reato l'avvocato che chiede denaro a controparte con minaccia (Cass. 29585/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2017, n. 31725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31725 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
31725-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2017 Composta da: Sent. n. sez.#71 Presidente - MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.5178/2017 ANTONIO PRESTIPINO ADRIANO IASILLO LUCIANO IMPERIALI ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di: NE PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;
sentito il PG MASSIMO GALLI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Sentito il difensore dell'ON, avv. Arnaldo Faro, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 16 novembre 2016 il gip del tribunale di Agrigento convalidava l'arresto dell'avv. ON Giuseppe, eseguito nella flagranza del delitto di estorsione in danno di CE NE, anche lei esercente la professione forense, applicando nei confronti dell'arrestato la misura degli arresti domiciliari con alcune prescrizioni aggiuntive.
2. Come risulta dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza, la vicenda processuale aveva tratto origine dall'assistenza legale utilmente prestata dalla NE a IE IU IA per consentirle di ottenere un'indennità previdenziale nell'interesse di un figlio disabile. La NE avrebbe però richiesto alla propria assistita compensi ritenuti dalla IE di molto eccedenti quelli dovuti, tanto che la donna, per sostenere le proprie ragioni, si era rivolta all'avv. ON. Costui, dopo avere esaminato i fatti come prospettati dalla IE, aveva quindi presentato contro la stessa NE, nell'aprile del 2013, una denuncia per estorsione, ma era stato a sua volta denunciato subito dopo dalla collega per i reati di truffa e calunnia in concorso con la IE. 3. 11 4 ottobre 2016, la NE aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento che la vedeva imputata di estorsione in danno della IE, iscritto al nr. 523/13 mod. 21. Al fine di evitare la costituzione di parte civile della sua ex assistita, ma anche perché timorosa delle possibili conseguenze di una perniciosa pubblicità, e gravemente scossa dal proprio coinvolgimento nel procedimento penale che la riguardava, la NE, nella speranza di tacitare le pretese della persona offesa con una preventiva iniziativa risarcitoria, aveva cercato contatti con l'ON, che si erano concretati nello scambio di numerosi sms e in alcune riunioni tenutesi alla presenza di terzi, che erano stati tenuti informati dello sviluppo delle trattative. 3.1. 1 29.10.2016, era quindi stato concluso tra l'avv. ON, la IE e la NE, un accordo transattivo, consacrato nel documento in atti.
3.1. L'ON aveva però appreso, in stretta successione temporale rispetto a tale accordo, che la NE si sarebbe resa responsabile di altre condotte estorsive nei confronti della IE in ordine ad un'altra vicenda “previdenziale", riguardante un secondo figlio della IE, anche lui gravemente disabile;
aveva quindi spedito alla collega, il 29 ottobre 2016, una mail con cui raddoppiava le proprie richieste di risarcimento. Il testo del messaggio conteneva allusioni all'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere tra la NE ed altre persone, ed evocava la possibilità di accertamenti a tappeto e provvedimenti cautelari personali contro tutti gli interessati.
3.1.1. Le successive mail, del 30 ottobre e del 9 novembre 2016, rincaravano la dose delle minacce "mediatiche".
4. Le ultime richieste di denaro avevano però convinto la NE a presentare contro l'ON, 1'8 novembre 2016, una denuncia per tentativo di estorsione;
Il 12 novembre del 2016, l'ON era stato infine tratto in arresto immediatamente dopo avere ricevuto dalla NE due assegni circolari dell'importo complessivo di 14.000 euro in esecuzione dell'ultimo accordo sottoscritto in pari data con la persona offesa, di cui è menzione nella parte finale dell'imputazione cautelare.
5. Così ricostruiti i fatti, il Gip operava, ai fini della qualificazione delle condotte dell'ON, una radicale distinzione tra le richieste di denaro, che lo stesso aveva rivolto alla NE in relazione alla vicenda previdenziale da cui era scaturito il procedimento per estorsione a carico di quest'ultima, dalle analoghe pretese avanzate in relazione alla seconda vicenda previdenziale, riguardante un altro figlio della IE. Rilevava, infatti, il gip, che soltanto con riferimento alla prima vicenda le pretese dell'ON potevano essere considerate giudizialmente "strutturate", essendo stato già avviato un procedimento penale a carico della NE, e già fissata un'udienza, mentre le richieste riguardanti la seconda vicenda previdenziale attenevano a fatti che non erano stati ancora oggetto di accertamento giudiziario, e sui quali non potevano quindi innestarsi legittime pretese risarcitorie. Con riferimento a quest'ultima vicenda, le minacce "mediatiche" dell'indagato comportavano quindi, secondo il gip, la connotazione estorsiva della sua condotta e la conseguente necessità della risposta cautelare, selezionata con riferimento alle sole esigenze cautelari di cui alla lett. A) dell'art. 274 cod. proc. Pen.. 6.Sull'istanza di riesame dell'indagato, il Tribunale della Libertà, con ordinanza del 28 novembre 2016, revocava il provvedimento restrittivo.
6.1. I giudici del riesame contestano, in sostanza, la distinzione tra pretese “strutturate” e non operata dai giudici territoriali e ridimensionano la stessa capacità intimidatoria delle minacce mediatiche dell' ON, rilevando che il procedimento penale a carico della NE avrebbe comunque avuto un inevitabile clamore sugli organi di informazione;
rilevano, soprattutto, che l'avv. ON aveva costantemente coltivato le proprie richieste risarcitorie alla luce del sole, organizzando riunioni alla presenza di terzi, costantemente informati dello sviluppo delle trattative, e verbalizzando il contenuto degli interventi. Le condotte dell'indagato, pur giudicate in ipotesi “veramente disonorevoli" per un avvocato, non potrebbero quindi essere ricondotte alla contestata fattispecie estorsiva, potendo integrare soltanto il meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen., non suscettibile di fondare titoli cautelari.
7. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 6060 lett. B) cod. proc. Pen. il vizio di inosservanza dell'art. 629 cod. pen. ed erronea applicazione dell'art. 393 cod. pen. In sostanza, secondo il PM ricorrente, il Tribunale della libertà non avrebbe considerato che nelle valutazioni del caso occorrerebbe tener conto non solo dell'astratta esistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile, ma della natura dei mezzi di autotutela adoperati dall'ON, le condotte intimidatorie del quale avrebbero assunto, nella specie, una particolare valenza intimidatoria, tale da coartare in modo assoluto la libertà di autodeterminazione della persona offesa, con l'effetto di rendere di per sé ingiusta anche la pretesa. Non solo, ma l'ON avrebbe agito nella vicenda anche per il perseguimento di interessi personali esulanti dal mandato ricevuto dalla IE, inserendo nell'accordo del 12 novembre 2016 la pretesa ad un risarcimento del danno nella misura di € 14.000 in relazione all'archiviazione della denuncia a suo tempo presentata contro di lui dalla NE, che non avrebbe nulla a che vedere con i fatti riguardanti la IE.
7.1. Con un secondo motivo, deduce il PM impugnante la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del preteso diritto esercitato dall'ON con le condotte contestate. Il motivo si sviluppa, in sostanza, lungo la rilevata sovrapposizione di richieste personali e richieste nell'interesse della RÉ; l'ordinanza impugnata non si sarebbe minimamente curata di specificare a tutela di quale diritto avesse inteso agire l'indagato, se proprio, o se riferibile al mandato della IE, che peraltro avrebbe dimostrato, nel corso della vicenda processuale, di non avere più interesse ad ottenere il ristoro dei danni subiti per effetto delle condotte professionali della stessa IE. Il ricorso si conclude con l'illustrazione della personalità dell'ON, titolare di sei condanne definitive, cinque per il delitto di diffamazione, una per il delitto di calunnia. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Va anzitutto rilevata la correttezza, in diritto, delle argomentazioni del Tribunale relative al discutibile discrimine stabilito dal gip, al fine della qualificazione giuridica di una condotta come autotutela minacciosa o violenta di un diritto, o come perseguimento in forma estorsiva di un profitto ingiusto, tra pretese giudizialmente "strutturate” e no. Basta ricordare, al riguardo, la chiara formulazione dell'art. 393 cod. pen., che ricollega la fattispecie della ragion fattasi proprio alla mancata attivazione, da parte dell'autore, dei meccanismi giudiziari di tutela dei diritti;
ma ci si potrebbe anche riferire all'art. 1965 cod. civ., secondo cui la transazione è diretta a porre fine ad una lite già iniziata ma anche a prevenire un lite che "può" insorgere tra le parti. In definitiva, quello che conta ai sensi dell'art. 393 cod. pen è soltanto l'astratta configurabilità di un diritto, in capo all'autore della condotta punibile, in termini di plausibile “giustiziabilità".
1.1.Ne segue che la considerazione del gip relativa allo stato soltanto “embrionale", dal punto di vista giudiziario, delle questioni connesse alla reiterazione di condotte estorsive, da parte della NE, in occasione della vertenza relativa al sussidio assistenziale a favore di un figlio della IE diverso da quello interessato nel proc. Pen. nr. 523/13 mod. 21, non merita particolare apprezzamento.
2. Nello stesso errore di prospettiva incorre a ben vedere anche il PM ricorrente, quando sottolinea che nell'accordo transattivo stipulato tra l'ON e la NE il 12 novembre 2016 sarebbe stata inserita una clausola che nulla avrebbe a che vedere con il mandato conferito all'indagato dalla IE. Non si comprende, infatti, perché mai l'ON non avrebbe potuto definire transattivamente qualunque altra possibile questione, anche personale, pendente con la NE, non potendo certo essere limitato dal vincolo del mandato ricevuto dalla IE, né dal fatto che le sue pretese risarcitorie "personali" non avevano ancora trovato il riscontro di battute giudiziarie più o meno avanzate, senza dire che anche l'archiviazione costituisce pur sempre una significativa battuta giudiziaria.
3. Anche la valutazione del PM relativa alla nebulosa identificazione dei diritti oggetto delle trattative tra l'ON e la NE si rivela poi infondata.
3.1. Per quel che riguarda l'accordo del 12 novembre 2016, le valutazioni del PM finiscono con l'essere persino contraddittorie. L'ON era stato denunciato dalla NE per i reati di truffa e calunnia proprio in relazione alle vicende che avevano interessato la IE e, come ricorda lo stesso ricorrente, nel Febbraio del 2016 aveva appreso dell'archiviazione del procedimento a suo carico. Il procedimento penale “speculare" a carico della NE era andato invece avanti. In questa situazione, non c'è dubbio che l'ON potesse astrattamente vantare ragioni di danno nei confronti della NE, per essere stato ingiustamente accusato di gravi reati;
e non c'è dubbio che la NE aveva tutto l'interesse ad evitare che il suo collega assumesse contro di lei iniziative conseguenti all'archiviazione.
3.2. Non diversamente può però ritenersi per quel che riguarda la tutela degli interessi della IE. Il tribunale osserva esattamente, in proposito, che gli intenti rinunciatari della IE sono rimasti nel vago, e sono contraddetti dalle prove documentali;
l'ON era munito di apposita procura speciale, allegata all'accordo del 29 ottobre del 2016, per difendere la IE contro la NE;
la stessa rinunciabilità dei diritti coinvolti nella vicenda processuale è più che dubbia, considerando l'implicazione di minori disabili.
3.2.1. Peraltro, le stesse riunioni organizzate dall'ON per definire le questioni con la persona offesa, anche con la partecipazione di terzi e della stessa IE, che figura tra i sottoscrittori dell'accordo, dimostrerebbero l'esistenza di un mandato, oltre a rilevare sotto il profilo soggettivo nel senso di porre in dubbio gli ipotizzati intenti estorsivi. Al riguardo, è alquanto opinabile l'affermazione del PM che con il coinvolgimento di terzi l'ON intendesse soltanto assicurarsi una copertura per le parallele condotte vessatorie contro la collega e deve anzi convenirsi con le considerazioni contenute nella memoria depositata dall'ON sulla rilevanza, in chiave difensiva, della partecipazione di altri legali alle trattative e della registrazione dei colloqui.
4. Se questo è il contesto di fondo dell'intervento dell'ON, è poi appena il caso di precisare che il professionista che agisca nell'interesse di un cliente non può considerarsi "estraneo" alla contesa che opponga il proprio patrocinato ad un terzo, e le pressioni che egli eserciti sulla controparte oltre i limiti della correttezza, superando la soglia del penalmente rilevante, non possono per sé essere considerate alla stregua di una intermediazione criminale che finisca per sovrapporsi al rapporto giuridico altrui nel perseguimento di autonomi interessi illeciti;
l'avvocato una parte tecnica che si affianca alla parte sostanziale della contesa, nella conclusiva unitarietà di una parte complessa.
4.1. D'altra parte, non risulta allo stato che l'ON abbia assunto condotte vessatorie direttamente nei confronti di terzi estranei ai suoi rapporti con la NE, e la stessa minaccia mediatica, come sottolinea con apprezzamento logicamente ineccepibile il Tribunale, appariva in radice depotenziata dall'inevitabile clamore pubblico (e "pubblicistico") che il procedimento penale a carico della NE avrebbe comunque avuto almeno a livello locale. La minaccia mediatica è stata quindi in un certa misura enfatizzata dal PM ricorrente come fattore di coartazione "assoluta" della volontà della persona offesa che, oltretutto, come risulta dagli atti, si era determinata spontaneamente a contattare l'indagato, assumendo lei stessa l'iniziativa.
4.1.1.E' vero che queste ultime considerazioni interpellano aspetti umani della vicenda processuale che danno conto della valutazione del “veramente disonorevole" comportamento dell'ON contenuta nel provvedimento impugnato;
il fatto che fosse stata la stessa NE ad assumere l'iniziativa di contattare l'indagato, in vista di vantaggi piuttosto incerti e precari, verosimilmente legati soltanto alla prospettiva di limitare i danni e di ammorbidire l'atteggiamento dei suoi possibili accusatori (e basterebbe considerare, al riguardo, la circoscritta efficacia della rimessione della querela formulata dalla BA nell'accordo sottoscritto il 29 ottobre 2016, di cui si dà esplicitamente atto nel testo), dimostra, infatti, in quale stato di disperazione versasse la persona offesa all'epoca dei fatti, quale la sua estrema vulnerabilità ad insidie e pressioni che incidessero sul nervo sensibile delle sue vicissitudini giudiziarie. L'approfittamento di questa condizione personale da parte dell'ON è evidente, ma questo nulla toglie, al netto di non pertinenti giudizi morali, alla debolezza del quadro indiziario con riguardo alla specifica ipotesi estorsiva contestata, anche considerando l'allargamento delle trattative ad un ampio contesto soggettivo. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Il consignere relatore Dr Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Presidente 30 GIU. 2017 d.ssa Matilde Cammino IL متقاتلنا Il Cancelliere Il Funzionario Giudiziario E R P Angelo Maria CANGEM!! U S