Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 3 0 87 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 4470/1999 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 7192 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Udienza 24 ottobre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA E sul ricorso proposto da: GE VA, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cabibbo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -,in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 4074 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Fabiani, Vincenzo Gorga e Umberto Luigi Picciotto ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'ufficio legale dell'Istituto), giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Rimini-Sezione Lavoro n. 417/98 del 2 novembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1257/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001 dal relatore cons. prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo e Giuseppe Fabiani;
يحكم Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e per l'accoglimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con "ricorso in appello" depositato in data 9 settembre 1997 IO TI impugnava dinanzi al Tribunale di Rimini (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) la sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di Rimini del 27 marzo 1997, con cui era stata rigettata la domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione della pensione per corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. 2 L'appellante deduceva quale motivo dell'impugnativa l'erronea interpretazione della disciplina normativa relativa alla cd. "contribuzione mista" in quanto l'attribuzione, in forza dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988 (convertito in legge dall'art. 1 della l. n. 153/1988), del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare ai titolari delle pensioni derivanti da lavoro dipendente operava, quale unico riferimento, la natura della contribuzione necessaria alla maturazione del diritto e non il tipo di gestione erogatrice della pensione;
nella specie, il lavoratore aveva maturato il diritto già in forza dei contributi versati per lavoro dipendente, mentre la commistione finale del breve periodo di E contribuzione per un anno di lavoro autonomo e l'erogazione della pensione da parte della gestione autonoma "coltivatori diretti- commercianti", in luogo della gestione "Fondo pensioni lavoratori dipendenti", non erano circostanze idonee a denegare il beneficio. р п Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che concludeva per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado. L'adito Tribunale di Rimini con sentenza del 2 novembre 1998 rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento, a favore dell'I.N.P.S., delle spese del grado. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha ritenuto che: a) la Corte Costituzionale, nel dichiarare 3 (con ordinanza n. 516/1995) non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 69/1998 (nella parte in cui non prevede che l'assegno per il nucleo familiare spetti anche ai titolari delle pensioni derivanti in misura prevalente da -lavoro dipendente) evidenziando come la scelta operata dal legislatore di limitare la concessione del beneficio de quo ai soli soggetti entrati in quiescenza quali dipendenti non potesse ritenersi incoerente ed irragionevole - ha operato un inscindibile collegamento tra il tipo di pensione attribuito per legge al soggetto e i benefici per carico di famiglia a lui spettanti in base a tale specifico titolo pensionistico>>; b) del resto la norma speciale di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/1989, nella elencazione tassativa dei soggetti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, individuati nei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ha operato un indubbio riferimento al titolo pensionistico e perciò alla natura, da lavoro autonomo ovvero dipendente, della gestione pensionistica, senza possibilità di applicazione per analogia ai titolari di pensioni aventi titolo in gestioni autonome, e senza distinzione, in questo ambito, della prevalenza contribuiva da lavoro dipendente nel caso della contribuzione mista>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza IO TI ha proposto ricorso affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste l'I.N.P.S. depositando procura speciale ad litem. MOTIVI DELLA DECISIONE I-. Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.l. n. 69/1988 e 6 (comma secondo) della legge n. 9/1963 e dell'art. 3 Cost., nonchè omessa motivazione”. sostiene l'erroneità della sentenza impugnata sulla base delle seguenti considerazioni: a) il problema relativo al concreto criterio di individuazione della prevalenza di una contribuzione sull'altra, nel quale la Corte Costituzionale ha individuato il limite dei propri poteri e che ha costituito la ragione ultima del sistema argomentativo utilizzato, risulta del tutto estraneo alla fattispecie in esame>>; b) nel casqui specie l'interessato avrebbe potuto chiedere quale dipendente che la prestazione fosse liquidata a carico del "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" possedendone interamente i requisiti di anzianità e di contribuzione;
la richiesta di trattamento a carico della gestione speciale ha trovato causa esclusivamente nella possibilità di utilizzare anche i contributi esistenti in tale "gestione">>; c) è la stessa disciplina della "gestione speciale CD-MC”, coinvolta nella fattispecie, 5 a concedere rilevanza al raggiungimento dei requisiti di pensione previsti dall'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti: l'art. 6 secondo comma della legge n. 5/1963 determina, infatti, la concessione del trattamento previsto "dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria per 1""i.v.s." quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale">>; d) se la tesi interpretativa dinanzi propugnata non dovesse essere condivisa, la norma istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare, disvelerebbe la propria illegittimità per violazione del principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost.>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza 迎 del Tribunale di Rimini "per violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.", in quanto erroneamente il Giudice di appello, per l'applicazione della cennata norma, ha fatto riferimento esclusivamente al criterio della “manifesta infondatezza" (e non anche all'altro criterio, pure previsto dalla legge, della “temerarietà”) e, inoltre, non ha valutato la peculiarità della fattispecie per qualificare manifestamente infondata la pretesa giudiziaria del ricorrente. II. Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato. L'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988 n. 153, ha radicalmente 6 innovato l'istituto degli assegni familiari, trasformandolo in assegno per il nucleo familiare, attribuito secondo un criterio selettivo fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia del lavoratore, sia attivo che pensionato, in correlazione al numero delle persone facenti parte del nucleo familiare. La riforma è tuttavia limitata dal legislatore (art. 2, primo comma) alla sola categoria dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in servizio o in quiescenza (ed ai lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi), e non si estende dunque al settore del lavoro autonomo. La limitazione è, peraltro, ribadita proprio in relazione alla R posizione dei pensionati già lavoratori autonomi, per la quale la legge M contiene una apposita norma (art. 2, comma 12 bis), la quale espressamente dispone che la equiparazione del loro trattamento di famiglia a quello dei lavoratori dipendenti - sancito dall'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 1980, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980 n. 440 - debba restare riferita al precedente regime degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797. La Corte costituzionale si è già espressa nel senso della legittimità costituzionale di questa nuova disciplina (sentenze n. 458/89 e n. 516 del 1995), sottolineando come la scelta operata dal 7 legislatore di limitare la concessione del beneficio de quo ai soli soggetti entrati in quiescenza come lavoratori dipendenti - non sia nè irragionevole nè arbitraria, e non risulti, quindi, lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. (norma quest'ultima che non vincola il legislatore a considerare le esigenze della vita come indiscriminatamente uniformi e a stabilire identici benefici previdenziali per tutte le categorie di lavoratori), tanto più che i trattamenti di famiglia per i pensionati delle gestioni autonome sono stati espressamente conservati, per cui le relative posizioni appaiono congruamente tutelate. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la fattispecie sottoposta a 迎 giudizio è particolare e sostanzialmente diversa da quelle portate all'esame del giudice delle leggi, riguardando un soggetto che avrebbe potuto ottenere la liquidazione di una pensione da lavoro dipendente, avendone maturato tutti i requisiti, ma che aveva richiesto (ed ottenuto) la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per poter utilizzare, in virtù del cumulo dei successivi periodi di contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche i contributi esistenti in tale gestione. Senonchè le peculiarità della situazione controversa non giustificano affatto l'attribuzione della prestazione richiesta. 8 Decisiva al riguardo è la considerazione che la norma in esame evidenzia un inscindibile collegamento tra il tipo di pensione attribuito per legge al soggetto e i benefici per carico di famiglia a lui effettivamente dovuti, così esprimendo una precisa volontà del legislatore di far dipendere la spettanza o meno dell'assegno per il nucleo familiare dall'ordinamento proprio della gestione che ha in carico la pensione di cui volta per volta l'interessato sia titolare. In questa prospettiva, diventa irrilevante che una pensione liquidata e amministrata da una gestione speciale dei lavoratori autonomi sia stata acquisita per effetto di contribuzione mista, ove pure, come nel caso di specie, la contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria fosse stata di per sé sufficiente ad ottenere la liquidazione di una pensione da lavoro dipendente. Una contraria soluzione, per questo caso particolare, sarebbe, infatti, ingiustificata perchè si risolverebbe nell'ammettere che il trattamento riguardante le prestazioni economiche familiari possa soggiacere a un regime diverso da quello previsto per la pensione, comportando così il venir meno di quel criterio oggettivo di individuazione della spettanza dello specifico beneficio, consistente appunto nel nesso tra l'orientamento proprio della gestione che ha in carico la pensione ed il trattamento di famiglia effettivamente dovuto in base alla disciplina di siffatto ordinamento. 9 Tra l'altro, nella situazione portata all'esame di questa Corte, la liquidazione (e la conservazione) della pensione nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono il risultato di una libera scelta del ricorrente, il quale ben poteva - avendo, come lui stesso afferma, maturato tutti i requisiti di legge nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - ottenere la pensione prevista dalle norme su tale assicurazione in base al disposto dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, ovvero esercitare la facoltà di trasferire i contributi accreditati nella gestione speciale in quella dei lavoratori dipendenti avvalendosi della disciplina del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434 e della legge 7 febbraio 1979 n. 29 e, ovviamente, R P assumendosene gli oneri -, o, ancora, utilizzare la disposizione dell'art. 2 ter del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (conv. nella legge 16 aprile 1974 n. 114) e convertire la pensione liquidata a carico della gestione speciale nella pensione dell'assicurazione generale obbligatoria. La questione poi che il beneficio legislativo della cumulabilità delle contribuzioni sarebbe ingiustamente sacrificato, trasformandosi l'esercizio del relativo diritto in un ostacolo all'acquisizione di altro beneficio previdenziale, è estranea al presente giudizio, nel quale non sono in discussione le norme riguardanti la disciplina dei casi di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ma si controverte unicamente sulla spettanza degli assegni per il nucleo familiare a chi sia titolare di 10 una pensione liquidata a carico di una gestione speciale per i lavoratori autonomi. III. Deve, invece, essere accolto il secondo motivo di ricorso. Al riguardo si rileva che la norma contenuta nell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - che esonera dal pagamento di spese, competenze ed onorari, salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria, i lavoratori rimasti soccombenti nei giudizi promossi per conseguire prestazioni previdenziali o di assistenza pubblica -, dopo essere stata abrogata dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384 (convertito con 1. n. 438 del 1992), è stata ripristinata per effetto della sentenza n. 134 del 1994 della Corte costituzionale, sicchè è tuttora vigente (cfr., ex plurimis, Cass. 27 maggio 1996 n. 4866; 23 gennaio 1996 n. 482; 13 ottobre 1995 n. 10694; 21 settembre 1995 n. 10017). La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio di appello a carico dell'assicurato soccombente, rientrando la relativa controversia nella previsione dell'art. 152 cit.. Nella specie, infatti, il Tribunale di Rimini ha erroneamente statuito la condanna alle spese del grado a carico dell'assicurato motivando esclusivamente in ragione della manifesta infondatezza della questione di diritto trattata>> quando, invece, nelle controversie previdenziali l'assicurato soccombente non può essere condannato al 11 pagamento delle spese senza che il giudice abbia accertato la sussistenza concorrente, oltre che della qualità concernente "la manifesta infondatezza” della domanda, anche di quella relativa alla “temerarietà" della pretesa giudizialmente azionata ed abbia thecongruamente motivato al riguardo (cfr. Cass. n. 14480/1999). La questione ai teus: dell'ond. 3ph e./ P.e. Va decila nel merits. In applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. anche le spese afferenti al giudizio di legittimità non possono gravare sul ricorrente.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo;
cassa in relazione al motivo accolto - l'impugnata sentenza e, - decidendo nel merito, statuisce che le spese del giudizio di secondo grado non fanno carico a IO TI;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 24 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente unterion Vincluiceinclude Willo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA QDIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria oggi, - 4 MAR. 2002 12 IL CANCELLIERE 9 0 9