CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 22/01/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 764/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5169/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6389/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRES-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_1 adì la CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120249027720970/000, notificatole in data 28.5.2024, per un importo complessivo di Euro
108.440,50, limitatamente alle seguenti cartelle:
1) 0712021001241475, IRAP 2017 con interessi e sanzioni;
2) 07120210026273467, IVA 2019 con interessi e sanzioni;
3) 07120210026273568, Diritto annuale Camera di Commercio 2017;
4) 07120210032572807, IVA 2019 con interessi e sanzioni;
5) 07120210077194611, IRES 2017 con interessi e sanzioni;
6) 07120220034516583, Diritto annuale Camera di Commercio 2018;
7) 0712023001410671, IVA 2017 con interessi e sanzioni;
8) 0712023003937986, IRAP 2018 nonché IVA 2018, con interessi e sanzioni.
Dedusse a sostegno:
1) Illegittimità per estinzione sia della pretesa che delle sanzioni e degli interessi per decorrenza del termine di anni cinque, decadenza dell'Agenzia delle EN RI;
2) nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3 comma 3 della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992; 3) nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relative agli interessi anche di mora e alle sanzioni e della metodica di calcolo;
4) indebita richiesta di compensi di riscossione da parte dell'Agenzia delle EN RI. In relazione a tale motivo evidenziò che l'atto impugnato era stato stampato il giorno 17/05/2024 e notificato il 28/05/2024, mentre dal 1° gennaio 2022 non dovevano essere più addebitati al contribuente i compensi di riscossione, così come stabilito dalla legge 234/2021 che aveva a sua volta modificato l'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999 relativo agli “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”;
5) nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto proveniva dal seguente indirizzo pec Email_3 non inserito nei pubblici registri;
6) invalidità per non applicabilità della sanatoria ex art.156 cpc in quanto atto esattivo recettizio;
7) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Si costituì in giudizio l'Ader chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 6389 emessa all'udienza del 25.3.2025 e depositata l'11.4.2025 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre ad oneri accessori se dovuti, in favore del difensore dell'Agenzia EN RI, con attribuzione.
La decisione è stata impugnata dalla società che ne ha chiesto la riforma ed a sostegno ha indicato i seguenti motivi:
1. la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. la nullità della sentenza impugnata per error in judicando commesso dai giudici di primo grado;
3. nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato emesso nei confronti del contribuente;
chiedendo:
4. di accogliere l'appello proposto e, conseguentemente annullare l'atto impugnato, poiché illegittimo ed infondato;
5. dichiarare illegittimo l'atto impugnato per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge;
6. di pronunciarsi sulle eccezioni di incostituzionalità;
7. condannare l'appellato al pagamento, delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai difensori, ex art.93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
L'ader, costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni ha concluso per la conferma della decisione con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notifica della sentenza perché effettuata da un avvocato del libero Foro.
Questa eccezione va esaminata unitamente a quella sub 2 con la quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/92 per essersi l'Ader costituita con un avvocato del libero Foro, richiamando, a sostegno, molteplici sentenze.
Preliminarmente va evidenziata la carenza di interesse dell'appellante a sollevare la prima eccezione, giacché, essendo stato l'appello proposto nei termini, alcuna incidenza ha avuto la notifica della sentenza.
La sentenza è stata depositata l'11 aprile 2025, la notifica è avvenuta il 18 aprile 2025 e l'appello è stato depositato il 10 giugno 2025, quindi nei termini anche considerando il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza.
Le eccezioni relative alla costituzione di un avvocato del libero Foro sono infondate.
L'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle
EN e RI .) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l'articolo 4-novies del decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di
Stato su base convenzionale.
La possibilità della costituzione in giudizio con avvocati del libero Foro è stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza resa a sezioni unite ( n. 30008 depositata il 19.11.2019 ).
Infondata è conseguentemente anche l'eccezione con riferimento all'effettuazione della notifica dall'avvocato del libero Foro.
Con altro motivo – sub 3 – l'appellante ritiene che le spese di giudizio dovevano essere compensate in quanto la decisione di rigetto trova fondamento nei documenti prodotti sono in giudizio.
L'eccezione è infondata in quanto i documenti sulla base dei quali il ricorso era stato rigettato preesistevano al giudizio e la loro produzione solo nella fase del giudizio è scaturita dalla impugnazione della intimazione di pagamento.
Con il motivo sub 4 l'appellante deduce la nullità dell'intimazione per mancata indicazione delle norme di legge relative ad interessi e sanzioni.
L'eccezione non è fondata in quanto il saggio di interessi e le sanzioni sono previste da norme di lege conoscibili dal contribuente. Peraltro l'importo di interessi, di poche centinaia di euro, e sanzioni non è eccessivo, il che consentiva al contribuente di controllare la correttezza del calcolo.
Con il motivo sub 5 l'appellante eccepisce la nullità della notifica della intimazione perché proveniva da un indirizzo pec – notifica.acc.campania@pec.agenzia riscossione.it – non inserito nei registri pubblici. Sulla questione adombra anche un profilo di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto ai privati è fatto obbligo di utilizzare un indirizzo pec registrato.
Il collegio, concordando con la decisione dei primi giudici, ritiene che la notifica non sia viziata.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi che l'appellante non ha dedotto ( cfr. tra le numerose, Cass. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024).
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento che incida sul diritto di difesa.
Con il motivo sub 6 l'appellante sostiene di non essere tenuto al pagamento dei compensi di riscossione in quanto aboliti a decorrere dall'1 gennaio 2022 per effetto del c. 15 della legge 234/2021.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999, che tratta gli "Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione", disciplina il finanziamento di questo servizio e il recupero dei costi. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore sono stati eliminati e sostituiti da un nuovo sistema in cui l'agente della riscossione riceve le risorse per il servizio dal bilancio dello Stato, e poi le riversa a quest'ultimo. Le modalità di riscossione e l'attribuzione degli oneri ai debitori per i carichi affidati prima del 2022, quale è quello in esame, sono regolate dal sistema previgente.
Ne deriva che gli oneri sono dovuti in relazione all'epoca di affidamento del carico.
Con il motivo sub 7 l'appellante eccepisce la nullità della intimazione per prescrizione, che ritiene quinquennale per i tributi, anche con riferimento alle sanzioni, e decadenza.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024, ritiene che:
il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Partendo dal richiamo di queste pronunce di diritto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la citata sentenza ha, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali). In materia di interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
Il motivo che attiene al merito della pretesa, involge la valutazione della regolarità di notifica delle cartelle.
L'appellante assume di non averle impugnate perché provenienti da un indirizzo pec non riconducibile all'agenzia riscossione, eccezione infondata per le ragioni indicate in relazione al quinto motivo di appello.
In relazione alla prescrizione essa può essere valutata da questo giudice con riferimento al tempo intercorso tra la notifica delle cartelle e quella della intimazione …970, avvenuta il 28 maggio 2024, termine non decorso né per i tributi, né per le sanzioni, dovendosi computare il periodo di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale.
Con il motivo sub 8) l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 25 bis del decreto legislativo 546/92, eccezioni infondata in quanto l'attestazione di conformità è necessaria solo per i documenti formati su supporto analogico o cartaceo e non per quelli nativi digitali, come sono quelli prodotti dall'Ader.
Con il motivo sub 9) l'appellante ripropone l'eccezione di nullità della intimazione per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione non è fondata in quanto l'intimazione reca la firma a dell'agente della riscossione per la provincia di Napoli e il documento era riferibile all'organo amministrativo che aveva il potere di emettere l'atto.
In relazione agli altri motivi, proposti in primo grado e richiamati nell'appello, va rilevata la loro infondatezza:
alla intimazione non dovevano essere allegate le cartelle essendo conosciute o conoscibili dal contribuente;
non si ravvisa alcun vizio di motivazione della intimazione in quanto il suo contenuto consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta, cosa confermata dalla formulazione di motivi del ricorso che attenevano anche al merito della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro 2.500,00 oltre ad oneri accessori se dovuti, in favore del difensore dell'Agenzia EN RI, con attribuzione
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5169/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6389/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 11/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRES-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027720970000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Ricorrente_1 adì la CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120249027720970/000, notificatole in data 28.5.2024, per un importo complessivo di Euro
108.440,50, limitatamente alle seguenti cartelle:
1) 0712021001241475, IRAP 2017 con interessi e sanzioni;
2) 07120210026273467, IVA 2019 con interessi e sanzioni;
3) 07120210026273568, Diritto annuale Camera di Commercio 2017;
4) 07120210032572807, IVA 2019 con interessi e sanzioni;
5) 07120210077194611, IRES 2017 con interessi e sanzioni;
6) 07120220034516583, Diritto annuale Camera di Commercio 2018;
7) 0712023001410671, IVA 2017 con interessi e sanzioni;
8) 0712023003937986, IRAP 2018 nonché IVA 2018, con interessi e sanzioni.
Dedusse a sostegno:
1) Illegittimità per estinzione sia della pretesa che delle sanzioni e degli interessi per decorrenza del termine di anni cinque, decadenza dell'Agenzia delle EN RI;
2) nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3 comma 3 della Legge 241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992; 3) nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relative agli interessi anche di mora e alle sanzioni e della metodica di calcolo;
4) indebita richiesta di compensi di riscossione da parte dell'Agenzia delle EN RI. In relazione a tale motivo evidenziò che l'atto impugnato era stato stampato il giorno 17/05/2024 e notificato il 28/05/2024, mentre dal 1° gennaio 2022 non dovevano essere più addebitati al contribuente i compensi di riscossione, così come stabilito dalla legge 234/2021 che aveva a sua volta modificato l'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999 relativo agli “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”;
5) nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto proveniva dal seguente indirizzo pec Email_3 non inserito nei pubblici registri;
6) invalidità per non applicabilità della sanatoria ex art.156 cpc in quanto atto esattivo recettizio;
7) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
Si costituì in giudizio l'Ader chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte con sentenza n. 6389 emessa all'udienza del 25.3.2025 e depositata l'11.4.2025 rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre ad oneri accessori se dovuti, in favore del difensore dell'Agenzia EN RI, con attribuzione.
La decisione è stata impugnata dalla società che ne ha chiesto la riforma ed a sostegno ha indicato i seguenti motivi:
1. la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
2. la nullità della sentenza impugnata per error in judicando commesso dai giudici di primo grado;
3. nullo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato emesso nei confronti del contribuente;
chiedendo:
4. di accogliere l'appello proposto e, conseguentemente annullare l'atto impugnato, poiché illegittimo ed infondato;
5. dichiarare illegittimo l'atto impugnato per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge;
6. di pronunciarsi sulle eccezioni di incostituzionalità;
7. condannare l'appellato al pagamento, delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione ai difensori, ex art.93, primo comma, c.p.c., che hanno anticipato le spese e non riscossi i compensi.
L'ader, costituitasi in giudizio con deposito di controdeduzioni ha concluso per la conferma della decisione con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore anticipatario.
Nella seduta del 19 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della notifica della sentenza perché effettuata da un avvocato del libero Foro.
Questa eccezione va esaminata unitamente a quella sub 2 con la quale l'appellante ha eccepito la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 546/92 per essersi l'Ader costituita con un avvocato del libero Foro, richiamando, a sostegno, molteplici sentenze.
Preliminarmente va evidenziata la carenza di interesse dell'appellante a sollevare la prima eccezione, giacché, essendo stato l'appello proposto nei termini, alcuna incidenza ha avuto la notifica della sentenza.
La sentenza è stata depositata l'11 aprile 2025, la notifica è avvenuta il 18 aprile 2025 e l'appello è stato depositato il 10 giugno 2025, quindi nei termini anche considerando il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza.
Le eccezioni relative alla costituzione di un avvocato del libero Foro sono infondate.
L'articolo 4-novies D.L. 34/2019, aggiunto in sede di conversione con L. 58/2019, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016, secondo cui: «l'Ente (l'Agenzia delle
EN e RI .) è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ai sensi dell'articolo
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull'ordinamento dell'Avvocatura di Stato, di cui al R.D. 1611/1933, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi […] di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.L. 50/2016, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. […] Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992».
A sua volta, l'articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 statuisce che: «Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura di Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».
Orbene, l'articolo 4-novies del decreto crescita chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all'Avvocatura di
Stato su base convenzionale.
La possibilità della costituzione in giudizio con avvocati del libero Foro è stata affermata dalla Corte di cassazione con sentenza resa a sezioni unite ( n. 30008 depositata il 19.11.2019 ).
Infondata è conseguentemente anche l'eccezione con riferimento all'effettuazione della notifica dall'avvocato del libero Foro.
Con altro motivo – sub 3 – l'appellante ritiene che le spese di giudizio dovevano essere compensate in quanto la decisione di rigetto trova fondamento nei documenti prodotti sono in giudizio.
L'eccezione è infondata in quanto i documenti sulla base dei quali il ricorso era stato rigettato preesistevano al giudizio e la loro produzione solo nella fase del giudizio è scaturita dalla impugnazione della intimazione di pagamento.
Con il motivo sub 4 l'appellante deduce la nullità dell'intimazione per mancata indicazione delle norme di legge relative ad interessi e sanzioni.
L'eccezione non è fondata in quanto il saggio di interessi e le sanzioni sono previste da norme di lege conoscibili dal contribuente. Peraltro l'importo di interessi, di poche centinaia di euro, e sanzioni non è eccessivo, il che consentiva al contribuente di controllare la correttezza del calcolo.
Con il motivo sub 5 l'appellante eccepisce la nullità della notifica della intimazione perché proveniva da un indirizzo pec – notifica.acc.campania@pec.agenzia riscossione.it – non inserito nei registri pubblici. Sulla questione adombra anche un profilo di contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, in quanto ai privati è fatto obbligo di utilizzare un indirizzo pec registrato.
Il collegio, concordando con la decisione dei primi giudici, ritiene che la notifica non sia viziata.
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, pregiudizi che l'appellante non ha dedotto ( cfr. tra le numerose, Cass. ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024).
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento che incida sul diritto di difesa.
Con il motivo sub 6 l'appellante sostiene di non essere tenuto al pagamento dei compensi di riscossione in quanto aboliti a decorrere dall'1 gennaio 2022 per effetto del c. 15 della legge 234/2021.
L'eccezione non è fondata.
L'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999, che tratta gli "Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione", disciplina il finanziamento di questo servizio e il recupero dei costi. Dal 1° gennaio 2022, gli oneri di riscossione a carico del debitore sono stati eliminati e sostituiti da un nuovo sistema in cui l'agente della riscossione riceve le risorse per il servizio dal bilancio dello Stato, e poi le riversa a quest'ultimo. Le modalità di riscossione e l'attribuzione degli oneri ai debitori per i carichi affidati prima del 2022, quale è quello in esame, sono regolate dal sistema previgente.
Ne deriva che gli oneri sono dovuti in relazione all'epoca di affidamento del carico.
Con il motivo sub 7 l'appellante eccepisce la nullità della intimazione per prescrizione, che ritiene quinquennale per i tributi, anche con riferimento alle sanzioni, e decadenza.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione, il collegio, dando seguito alla costante giurisprudenza di legittimità ( da ultimo sezioni unite n. 11676 del 30.4.2024, ritiene che:
il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10549; 14 maggio 2018, n. 11624; 9 agosto 2016, n. 16713)”.
Partendo dal richiamo di queste pronunce di diritto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la citata sentenza ha, dunque, confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali). In materia di interessi e sanzioni correlati ai crediti erariali giurisprudenza ormai consolidata ha affermato la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda gli interessi, e di cui all'art. 20 D. Lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda le sanzioni.
Il motivo che attiene al merito della pretesa, involge la valutazione della regolarità di notifica delle cartelle.
L'appellante assume di non averle impugnate perché provenienti da un indirizzo pec non riconducibile all'agenzia riscossione, eccezione infondata per le ragioni indicate in relazione al quinto motivo di appello.
In relazione alla prescrizione essa può essere valutata da questo giudice con riferimento al tempo intercorso tra la notifica delle cartelle e quella della intimazione …970, avvenuta il 28 maggio 2024, termine non decorso né per i tributi, né per le sanzioni, dovendosi computare il periodo di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale.
Con il motivo sub 8) l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 25 bis del decreto legislativo 546/92, eccezioni infondata in quanto l'attestazione di conformità è necessaria solo per i documenti formati su supporto analogico o cartaceo e non per quelli nativi digitali, come sono quelli prodotti dall'Ader.
Con il motivo sub 9) l'appellante ripropone l'eccezione di nullità della intimazione per difetto di sottoscrizione.
L'eccezione non è fondata in quanto l'intimazione reca la firma a dell'agente della riscossione per la provincia di Napoli e il documento era riferibile all'organo amministrativo che aveva il potere di emettere l'atto.
In relazione agli altri motivi, proposti in primo grado e richiamati nell'appello, va rilevata la loro infondatezza:
alla intimazione non dovevano essere allegate le cartelle essendo conosciute o conoscibili dal contribuente;
non si ravvisa alcun vizio di motivazione della intimazione in quanto il suo contenuto consentiva al contribuente di comprendere le ragioni della richiesta, cosa confermata dalla formulazione di motivi del ricorso che attenevano anche al merito della pretesa.
L'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in euro 2.500,00 oltre ad oneri accessori se dovuti, in favore del difensore dell'Agenzia EN RI, con attribuzione