CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/06/2023, n. 17717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17717 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente -
contro MI SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Laura Salvaneschi e Alberto Villa, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “BonelliErede”, alla via Salaria n. 259 in Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2615, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 14.5.2015, e pubblicata il 12.6.2015; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Oggetto: Ires - Ritenute non operate e non versate - Intesa stragiudiziale - Cessazione della materia del contendere. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17717 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 5 Fatti di causa 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla MI SP l’avviso di accertamento n. TMB 077D00860/2012, mediante il quale recuperava a tassazione ritenute indebitamente non operate e non versate, in relazione a canoni di royalties corrisposti a società estera (Tenaris Connection B.V., società lussemburghese), nonché maggiori ritenute alla fonte, non operate e non versate, sui dividendi corrisposti alla controllante estera TA LD (società portoghese con sede in Madeira), in relazione all’anno 2007 (sent. CTR, p. 1). L’Ente impositore notificava, inoltre, alla MI SP il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. TMBC07D00265/2012, sempre in relazione all’anno 2007. 2. La società impugnava con separati ricorsi gli atti che le erano stati notificati, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP riuniva i ricorsi, ed accoglieva parzialmente le contestazioni proposte dalla contribuente. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, censurando la parte della pronuncia in cui era risultata soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La MI SP si costituiva e resisteva, inoltre proponeva ricorso incidentale. La CTR rigettava l’appello principale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ed accoglieva parzialmente il ricorso incidentale proposto dalla società. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la MI SP, che ha pure proposto ricorso incidentale affidandosi a due motivi. 5. Successivamente l’Amministrazione finanziaria ha depositato nota con la quale ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese 3 di 5 processuali con riferimento all’intero giudizio. Con propria memoria completa di allegati, la società si è associata alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ed ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., e degli artt. 27, comma 3, e 27 bis, commi 1 e 5, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la CTR, per non aver rilevato che la cessione delle proprie quote della MI SP, effettuata dalla società Tenaris, holding lussemburghese, alla controllata società portoghese TA, con sede in Madeira, aveva quale proprio scopo prevalente l’elusione del prelievo fiscale italiano. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 27 bis, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato che la prova dello scopo prevalentemente elusivo della cessione delle quote dalla società Tenaris alla società TA risulta raggiunta. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, omettendo l’esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, proponendo un’analisi parziale delle risultanze di causa, ed omettendo di esaminare gli elementi di prova forniti per dimostrare l’elusività della cessione 4 di 5 delle quote della società italiana, intervenuta tra la holding lussemburghese e la società portoghese. 4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 60, lett. e) bis, del Dpr n. 60 del 1973, per non avere la CTR esaminato la specifica contestazione relativa alla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in conseguenza della violazione delle regole del contraddittorio preventivo. 5. Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 267 TFUE, la contribuente ha domandato rimettersi alla Corte di giustizia europea l’interpretazione pregiudiziale dell’art. 60 bis del Dpr n. 600 del 1973, in rapporto con l’art. 8 della Direttiva 799/77/CE, in materia di “natura facoltativa o obbligatoria, ratione temporis, delle modalità di notifica individuate nella Direttiva” (controric. con ric. inc., p. 61). 6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalle parti. L’Amministrazione finanziaria ha infatti comunicato, con nota datata 16.2.2023, che è stata raggiunta un’intesa con la società MI SP e, a seguito della rettifica di alcuni degli importi pretesi, cui ha proceduto l’Ente impositore in sede di autotutela, gli oneri residui sono stati interamente onorati dalla contribuente. Ha pertanto domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali con riferimento all’intero giudizio. 6.1. Con propria memoria completa di allegati, e datata 27.2.2023, la società si è associata alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 7. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 5 di 5 Letto l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e cessata la materia del contendere. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.
- ricorrente -
contro MI SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti Laura Salvaneschi e Alberto Villa, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “BonelliErede”, alla via Salaria n. 259 in Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2615, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 14.5.2015, e pubblicata il 12.6.2015; ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva: Oggetto: Ires - Ritenute non operate e non versate - Intesa stragiudiziale - Cessazione della materia del contendere. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17717 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 21/06/2023 2 di 5 Fatti di causa 1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla MI SP l’avviso di accertamento n. TMB 077D00860/2012, mediante il quale recuperava a tassazione ritenute indebitamente non operate e non versate, in relazione a canoni di royalties corrisposti a società estera (Tenaris Connection B.V., società lussemburghese), nonché maggiori ritenute alla fonte, non operate e non versate, sui dividendi corrisposti alla controllante estera TA LD (società portoghese con sede in Madeira), in relazione all’anno 2007 (sent. CTR, p. 1). L’Ente impositore notificava, inoltre, alla MI SP il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. TMBC07D00265/2012, sempre in relazione all’anno 2007. 2. La società impugnava con separati ricorsi gli atti che le erano stati notificati, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP riuniva i ricorsi, ed accoglieva parzialmente le contestazioni proposte dalla contribuente. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione adottata dalla CTP, censurando la parte della pronuncia in cui era risultata soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La MI SP si costituiva e resisteva, inoltre proponeva ricorso incidentale. La CTR rigettava l’appello principale introdotto dall’Amministrazione finanziaria, ed accoglieva parzialmente il ricorso incidentale proposto dalla società. 4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso la MI SP, che ha pure proposto ricorso incidentale affidandosi a due motivi. 5. Successivamente l’Amministrazione finanziaria ha depositato nota con la quale ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese 3 di 5 processuali con riferimento all’intero giudizio. Con propria memoria completa di allegati, la società si è associata alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, ed ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., e degli artt. 27, comma 3, e 27 bis, commi 1 e 5, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorsa la CTR, per non aver rilevato che la cessione delle proprie quote della MI SP, effettuata dalla società Tenaris, holding lussemburghese, alla controllata società portoghese TA, con sede in Madeira, aveva quale proprio scopo prevalente l’elusione del prelievo fiscale italiano. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., e dell’art. 27 bis, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato che la prova dello scopo prevalentemente elusivo della cessione delle quote dalla società Tenaris alla società TA risulta raggiunta. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica il vizio di motivazione in cui è incorsa la CTR, omettendo l’esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, proponendo un’analisi parziale delle risultanze di causa, ed omettendo di esaminare gli elementi di prova forniti per dimostrare l’elusività della cessione 4 di 5 delle quote della società italiana, intervenuta tra la holding lussemburghese e la società portoghese. 4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 60, lett. e) bis, del Dpr n. 60 del 1973, per non avere la CTR esaminato la specifica contestazione relativa alla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in conseguenza della violazione delle regole del contraddittorio preventivo. 5. Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 267 TFUE, la contribuente ha domandato rimettersi alla Corte di giustizia europea l’interpretazione pregiudiziale dell’art. 60 bis del Dpr n. 600 del 1973, in rapporto con l’art. 8 della Direttiva 799/77/CE, in materia di “natura facoltativa o obbligatoria, ratione temporis, delle modalità di notifica individuate nella Direttiva” (controric. con ric. inc., p. 61). 6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dalle parti. L’Amministrazione finanziaria ha infatti comunicato, con nota datata 16.2.2023, che è stata raggiunta un’intesa con la società MI SP e, a seguito della rettifica di alcuni degli importi pretesi, cui ha proceduto l’Ente impositore in sede di autotutela, gli oneri residui sono stati interamente onorati dalla contribuente. Ha pertanto domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la compensazione delle spese processuali con riferimento all’intero giudizio. 6.1. Con propria memoria completa di allegati, e datata 27.2.2023, la società si è associata alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. 7. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. 5 di 5 Letto l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e cessata la materia del contendere. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 14.4.2023.