Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Competente a provvedere sulle modalità esecutive delle misure cautelari è il giudice che procede. (In specie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il G.I.P., dopo aver disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, demandi al P.M. il compito di individuare la struttura dove la misura debba eseguirsi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 28982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28982 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 853
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 52181/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALBA;
nei confronti di:
G.M. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 1444/2012 GIP TRIBUNALE di ALBA, del 07/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimenti emessi in data 6 e 7 dicembre 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Alba ha demandato al P.M. presso il medesimo Tribunale l'individuazione della struttura presso la quale M..G. - persona con gravi problemi di tossicodipendenza, indagata per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza privata in danno della madre e del fratello con lui conviventi - dovrebbe scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti applicata con ordinanza del 6 novembre 2012. 2. Con parere formulato in data 6 dicembre 2012, il P.M. - a seguito di una relazione trasmessa dal Dipartimento salute mentale dell'A.S.L. di Alba, che aveva segnalato l'assenza di disturbi riferibili a patologia psichiatrica in atto, sollecitando quindi la revoca della misura degli arresti domiciliari presso la relativa struttura ospedaliera di Alba - aveva chiesto al G.i.p. di mantenere il regime degli arresti domiciliari "in altra idonea struttura, stante il rischio di reiterazione del reato".
3. Avverso i suddetti provvedimenti adottati dal G.i.p. ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Alba, deducendone l'abnormità strutturale o, quanto meno, funzionale, per avere determinato uno sviluppo anomalo della progressione procedimentale - attraverso la stasi di un meccanismo che, per sua natura, deve essere caratterizzato da particolare speditezza - e per il fatto di apparire finalizzati a sollecitare l'esercizio da parte del P.M. di compiti che propriamente non gli appartengono. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va accolto, non essendo prevista dal codice di rito la possibilità, successivamente all'adozione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, di una interlocuzione finalizzata a sollecitare al P.M. l'espressione di "eventuali determinazioni", ovvero l'individuazione della struttura ove debba eseguirsi la disposta misura cautelare.
A norma degli artt. 279 e 284 c.p.p., spetta al Giudice che procede, e non al P.M. - titolare del correlativo potere di richiesta ex art.291 c.p.p., - provvedere sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari, oltre che sulle eventuali modifiche delle loro modalità esecutive.
Ulteriore conferma, al riguardo, proviene dal disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 ter, che, in relazione alle diverse ipotesi individuate dal comma 4 bis (persona affetta da AIDS conclamata, grave deficienza immunitaria o altra malattia particolarmente grave che determini l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con lo stato di detenzione), attribuisce proprio al giudice 11 potere di disporre la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza, ovvero, se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui alla L. 5 giugno 1990, art. 1, comma 2.
L'impugnato provvedimento, dunque, deve ritenersi abnorme (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Rv. 215094) non solo dal punto di vista strutturale, poiché avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche sul piano funzionale, avendo determinato, per la sua anomalia, la regressione di un procedimento che, proprio per la sua specifica natura, deve essere caratterizzato da requisiti e forme di particolare celerità e snellezza.
5. Dalle su esposte considerazioni, conclusivamente, discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento dal P.M. impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013