Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel sistema della determinazione del premio basato sulle tariffe approvate con d.m., caratterizzato dalla classificazione delle lavorazioni in gruppi, la voce 9121 comprende, oltre all'attività di autotrasporto, con le eventuali operazioni di carico e scarico, l'esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida, rilevando queste ultime di per sè e non quali attività complementari del trasporto con autotreno, e risultando comprensive anche della circolazione su strada della macchina (nella specie, escavatore semovente non su guida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10345 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADARIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CASSA DI RISPARMIO DI - VERONA - VICENZA - BELLUNO ED ANCONA - BANCA SpA (ora CARIVERONA SpA);
- intimato -
avverso la sentenza n. 77/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 26/11/98 - R.G.N. 10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AN RP e l'Inail controvertono circa la classificazione a fini tariffari dell'attività svolta dal primo, con le seguenti modalità: nel periodo agosto-ottobre di ogni anno, utilizzando un escavatore semovente FAI 1000 GTV, dotato di benna a due valve, non su guida, provvede al carico di barbabietole da zucchero (dai campi dove sono ammucchiate, in luoghi facilmente accessibili per le macchine operative ed i mezzi di trasporto), su autotreni di proprietà altrui, provvedendo a spostare l'escavatore nei vari campi del vicentino, del veronese, del bresciano e del mantovano dove è richiesta la sua opera, mediante circolazione sulle pubbliche vie. Il Pretore, in accoglimento della domanda del AN, ha statuito che tale attività di carico, svolta all'interno di aziende agricole, va inquadrata nella voce 9231, corrispondente al carico, scarico e facchì naggio di ortofrutticoli;
riteneva viceversa che la voce invocata dall'Inail, la n. 9121 ("Autotreni, autoarticolati e trattori con rimorchio per trasporto merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. Esercizio di macchine ed apparecchi semoventi non su guida: autogru ecc., compreso il traino di autoveicoli"), fosse applicabile esclusivamente al trasporto su strada di merci. Per l'effetto dichiarava illegittima la pretesa contributiva dell'Inail, azionata tramite cartella di pagamento per L. 3.788.722, emessa dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ed Ancona, concessionaria per la riscossione dei tributi, rimasta contumace in causa.
Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento dell'appello dell'Inail, ha ritenuto correttamente inquadrata l'attività in questione nella voce di tariffa 9121, posizione assicurativa n. 10016607; pertanto, in totale riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda del AN, condannandolo alle spese processuali dei due gradi del giudizio.
Il Tribunale, premesso che è incontestata l'attività, come sopra descritta, risultante dal verbale ispettivo, ha rilevato, sul piano ermeneutico, che la voce 9121 comprende due attività di trasporto del tutto distinte, divise tra di loro dal punto: la prima, autotreni, autoarticolati e trattori con rimorchio per trasporto di merci, con le eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
la seconda, l'esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida. Ha ritenuto che l'attività per cui è causa rientra per tabulas nella seconda previsione;
ma ha rilevato altresì che i rischi della prima previsione non sono estranei all'attività espletata dal AN, in quanto questi, per raggiungere i campi dove trova le barbabietole da caricare, deve compiere ripetuti percorsi, anche di varie decine di chilometri, lungo le pubbliche vie, adoperando a tal fine un mezzo che, per le sue caratteristiche, è assai meno adatto alla circolazione su strada di quanto non siano autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio, autogru o altri veicoli concepiti proprio per la circolazione su strada a differenza di un escavatore, concepito, invece, per operare in un singolo luogo ordinariamente inibito al transito altrui.
I rischi normalmente connessi all'attività di autotrasporto, pertanto, non solo sono presenti nell'attività propria del AN ma sono anche aggravati dall'impiego di un mezzo che sicuramente non nasce per partecipare, anche in maniera prolungata, al flusso della circolazione stradale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AN, con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'Inail si è costituito con controricorso, resistendo. La Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ed Ancona è rimasta contumace.
Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.). Ribadita la correttezza della ricognizione dell'attività, operata dall'ispettore Inail, riportata in parte narrativa, sulla quale i giudici del merito hanno basato le proprie decisioni, ed affermato che l'attività di carico costituisce la sua attività esclusiva, censura la sentenza impugnata per avere disatteso i criteri informatori della tariffa, la quale è ripartita per lavorazioni a ciclo produttivo omogeneo, anche se in essa sono da ricomprendersi, entro certi limiti, le attività complementari e sussidiarie alla lavorazione principale.
Poiché le attività di trasporto sono raggruppate nelle classi dal n. 9100 al n. 9161, e quelle di carico e scarico nelle classi dal n. 9200 al n. 9232, il Tribunale avrebbe errato nel collocare un'attività di carico tra le voci tariffarie attinenti alle attività di trasporto.
Fa presente che anche le attività di carico e scarico, quali quelle previste dalle voci 9210 e 9220 vengono svolte con macchine semoventi.
Contesta infine il richiamo operato dal Tribunale ai rischi della circolazione stradale.
Il motivo non è fondato.
A norma dell'art. 41 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 il datore di lavoro soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deve all'Inail un contributo determinato in base al tasso di premio previsto dalla tariffa, e questa, a norma dell'art. 40 1^ comma stesso t.u., è deliberata dall'Inail e quindi approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai fatti di causa si applica, ratione temporis, la tariffa approvata con d.m. 18 giugno 1988 (successivamente sostituita con d.m. 12 dicembre 2000), divisa, come la precedente approvata dal d.m. 14 novembre 1978, in dieci grandi gruppi. Non è controverso tra le parti che l'attività per cui è causa rientri nel grande gruppo nove, intitolato "trasporti - carico e scarico - depositi".
La tesi del ricorrente è che tutte le attività di trasporto, intese nel senso comune come trasferimento di merci da un luogo ad un altro, sito ad una certa distanza, siano ricomprese nella grande voce trasporti (9100), al cui interno sono comprese le voci da 9110 a 9160; mentre le attività di carico e scarico debbano necessariamente rientrare nella grande voce carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali (9200).
L'assunto è infondato.
Come premesso dall'art. 1 della tariffa, questa è ordinata secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, ciascuno dei quali è articolato in gruppi, sottogruppi e voci. E a norma degli artt. 2 e 3, le lavorazioni possono essere individuate o esprimendo l'operazione o lavorazione propriamente detta (come nel caso di specie: operazione di carico con macchina semovente), o indicando il prodotto della lavorazione (bevande, esplosivi, carta) o il tipo di azienda produttiva (molini, pastifici, tipografie). In ogni caso l'attribuzione del tasso di tariffa avviene tenendo presente il rischio di infortunio statisticamente accertato per la lavorazione.
La tariffa segue quindi un metodo tipologico secondo propri criteri basati sul grado di sinistrosità di attività analoghe, non un metodo logico-deduttivo basato sul significato dei termini con i quali nel linguaggio comune si designano le varie attività. Come già evidenziato dalla sentenza impugnata, attraverso l'esegesi della tariffa, mentre l'uso corrente riferisce il termine trasporto prevalentemente agli spostamenti spaziali, la tariffa lo usa in un significato diverso e più ampio, comprensivo anche del carico mediante sollevamento o spostamento in altezza, sulla stessa verticale.
Valga, ad esempio, la voce n. 9113 con la quale si inseriscono nelle lavorazioni dei trasporti terrestri su guida, le attività di esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento come gli ascensori di uso privato, i montacarichi, le gru, gli argani e simili.
È corretto anche il rilievo, sempre della sentenza impugnata, che le voci nn. 9140, 9141 e 9142 ricomprendono nell'esercizio dei trasporti anche l'esercizio di bacini di carenaggio, le attività di recupero di navi ed i lavori subacquei in genere, per inferirne la insufficienza del criterio sistematico tratto dalla mera denominazione della grande voce "trasporti".
È corretto infine, perché fondato sull'espresso tenore testuale, il rilievo che la voce 9121 prevede due distinte attività: a) quella di autotrasporto, menzionando espressamente le eventuali operazioni di carico e scarico, e b) l'esercizio di macchine e di apparecchi di sollevamento semoventi non su guida. È di tutta evidenza che queste ultime rilevano di per sè, e non quali attività complementari del trasporto con autotreno, essendo le operazioni accessorie al carico e scarico degli autotreni distintamente ed espressamente previste. Così individuata l'autonoma ratio di inserimento della attività in questione nella voce 9121, costituita dalla espressa previsione della voce stessa, la modalità pratica di esercizio dell'attività, che implica anche la circolazione stradale dell'escavatore in questione, non costituisce una ulteriore ratio decidendi, ma, quale attività complementare della prima, è stata tenuta presente, a norma dell'art. 2 della tariffa, dai compilatori della tariffa per assegnare un tasso unitario alle due attività (trasporto per sollevamento e circolazione stradale, strettamente complementare alla prima), secondo i criteri empirici connessi alla rischiosità della lavorazione complessiva.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 30,06 oltre Euro 2000 per onorari di avvocato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali della Cassa di Risparmio, rimasta contumace in causa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,06 oltre Euro duemila per onorari di avvocato. Nulla spese nei confronti della Cassa di risparmio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002