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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Milano RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITI"O 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 01/03/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29/10/2019 in forza della quale FF ZI era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 642 cod. pen. in danno della Direct Lines S.p.A. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la suindicata sentenza deducendo due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1879 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 03/11/2022 Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello fondato la affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base di una prova ritenuta falsa ed all' esito della quale gli atti erano stati trasmessi il Procura. Lamenta che la corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva richiamato in sede istruttoria quanto dichiarato dai testi RO OI e FE RO sebbene avesse ritenuto detti testi inattendibili, tant' è che aveva disposto, su impulso di tutte le parti processuali, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Assume che nel caso in esame non poteva operarsi una valutazione frazionata quanto alla attendibilità del narrato dei testi, ipotesi peraltro nemmeno verificata o argomentata dai giudici di merito. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello motivato in modo meramente apparente ed illogico in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena ed al beneficio della non menzione e quanto alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provvisionale. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso in esame difettava ogni dimostrazione del concreto danno subito dalla compagnia assicurativa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. primo motivo è manifestamente infondato. Invero in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, pure, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse le censure formulate con il primo motivo si appalesano prive di pregio alcuno poste che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo 2 giudice il quale ebbe a riscontrare la "assoluta falsità del sinistro per cui è causa", con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittorie ha ritenuto l'imputato responsabile del reato in questione essendo emersi una serie di dati istruttori - unitariamente valutati - tali da comprovare la "certa simulazione dell'incidente di cui al capo b)". A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità della condotta in questione in ragione della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni di testi OI e RO sia pure in parte ritenuta dai giudici di merito, non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili già presi in esame dalla corte di appello e dalla stessa disattesi con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (v. f.3.). 3.3. Il terzo motivo è anch' esso manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773 - 02). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il Cons•gliere Estensore Il Presiclfente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Milano RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITI"O 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 01/03/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29/10/2019 in forza della quale FF ZI era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 642 cod. pen. in danno della Direct Lines S.p.A. 2. L' imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la suindicata sentenza deducendo due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1879 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 03/11/2022 Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello fondato la affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base di una prova ritenuta falsa ed all' esito della quale gli atti erano stati trasmessi il Procura. Lamenta che la corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva richiamato in sede istruttoria quanto dichiarato dai testi RO OI e FE RO sebbene avesse ritenuto detti testi inattendibili, tant' è che aveva disposto, su impulso di tutte le parti processuali, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Assume che nel caso in esame non poteva operarsi una valutazione frazionata quanto alla attendibilità del narrato dei testi, ipotesi peraltro nemmeno verificata o argomentata dai giudici di merito. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte di appello motivato in modo meramente apparente ed illogico in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena ed al beneficio della non menzione e quanto alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provvisionale. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che nel caso in esame difettava ogni dimostrazione del concreto danno subito dalla compagnia assicurativa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. primo motivo è manifestamente infondato. Invero in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, pure, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse le censure formulate con il primo motivo si appalesano prive di pregio alcuno poste che la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal primo 2 giudice il quale ebbe a riscontrare la "assoluta falsità del sinistro per cui è causa", con motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittorie ha ritenuto l'imputato responsabile del reato in questione essendo emersi una serie di dati istruttori - unitariamente valutati - tali da comprovare la "certa simulazione dell'incidente di cui al capo b)". A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità della condotta in questione in ragione della dedotta inattendibilità delle dichiarazioni di testi OI e RO sia pure in parte ritenuta dai giudici di merito, non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto meramente reiterativo di profili già presi in esame dalla corte di appello e dalla stessa disattesi con una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (v. f.3.). 3.3. Il terzo motivo è anch' esso manifestamente infondato sulla scorta del condivisibile principio per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019 Ud. (dep. 05/11/2019) Rv. 277773 - 02). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il Cons•gliere Estensore Il Presiclfente