Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
In tema di competizioni agonistiche, esorbita dalle proprie attribuzioni il giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida del provvedimento del Questore in ordine all'imposizione di un obbligo, estenda il suo controllo anche alla parte dell'atto contenente il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2004, n. 38659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38659 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 22/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3509
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 007787/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) AR AR N. IL 22/08/1984;
2) RA RA N. IL 07/03/1965;
avverso ordinanza del 20/02/2004 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza nella parte riguardante il divieto di accesso agli stadi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20.2.2004, il GIP presso il Tribunale di Genova non convalidava il provvedimento emesso in data 9.2.2004 dal questore di Genova col quale, a norma dell'art. 6 della l. 13.12.1989, n. 401, a CE ES e ad ZZ UA era stato fatto divieto di accedere, per il periodo di due anni, ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, imponendo loro, inoltre, l'obbligo di presentarsi agli uffici di polizia nei giorni e nelle ore nei quali la squadra di calcio "Reggina" era impegnata in manifestazioni agonistiche.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio della mancata convalida nella parte concernente il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, in quanto il GIP era privo di giurisdizione a pronunciare su tale punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo comma dell'art. 6 della l. n. 401 del 1989 stabilisce che il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per determinati reati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Il secondo comma prevede che alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
Inoltre, l'art. 6, comma 3, dispone che la prescrizione di cui al comma 2 è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura, aggiungendo che il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.
Dall'analisi di tali disposizioni risulta, in termini non equivoci, la natura complessa del provvedimento del questore, il cui contenuto è costituito dal divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e dalla prescrizione di comparire personalmente negli uffici di polizia in determinati orari. Quest'ultima prescrizione ha carattere strumentale, nel senso che è finalizzata al controllo dell'osservanza del divieto, ed è eventuale, in quanto l'obbligo di presentazione è imposto in base ad un apprezzamento discrezionale del questore. Inoltre, mentre il divieto di accesso rappresenta una misura limitativa della libertà di circolazione di cui all'art. 16 Cost, la prescrizione relativa all'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia incide sulla libertà personale ed è, quindi, soggetta al sistema di garanzie previsto dall'art. 13 Cost. (Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 512). Le precedenti osservazioni spiegano l'assetto della disciplina della l. n. 401 del 1989 e danno pienamente conto della ragione per cui l'art. 6, comma 3, prevede la convalida del giudice soltanto per la prescrizione di cui al comma 2, vale a dire per la parte del provvedimento dell'autorità amministrativa che impone l'obbligo di presentazione in un ufficio di polizia, e non anche del divieto di cui al comma 1.
Deve inferirsene che rientrava nel potere-dovere del GIP del Tribunale di Genova negare la convalida del provvedimento del questore in ordine all'imposizione dell'obbligo di presentazione (e sul punto il P.M. ricorrente non ha formulato alcuna censura) e che, invece, il giudice ha certamente esorbitato dalle proprie attribuzioni allorché ha esteso la mancata convalida al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Pertanto, poiché il ricorso è meritevole di accoglimento, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del GIP del tribunale di Genova, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla denegata convalida del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla denegata convalida del divieto di accesso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2004