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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/12/2024, n. 47598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47598 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sulla richiesta di rinvio pregiudiziale proposta con ordinanza del 06/06/2024 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Rovigo;
letta la memoria degli avvocati Milena Pescerelli e Filippo Boccioletti, difensori di fiducia dell'imputata TI OR, i quali hanno chiesto a questa Corte di dichiarare il reato di cui al capo 36), contestato alla OR, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, di dichiarare territorialmente competente per tutti i reati il Tribunale di Venezia;
letta la memoria dell'avvocato Livio Lantino, difensore d'ufficio dell'imputato DR CI, il quale ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Venezia. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47598 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza datata 6 giugno 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, nell'ambito del procedimento a carico di PP La OS ed altri coimputati per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di vari reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) e 512-bis cod. proc. pen., ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l'incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Bologna, tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputata TI OR all'udienza del 16/11/2023 e riproposta all'udienza del 06/06/2024, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a carico della predetta imputata al capo 36) della rubrica, con contestuale richiesta, in caso di non accoglimento, del rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Osserva la difesa di TI OR che il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 36) della rubrica è stato commesso nell'anno 2020, come da modifica dell'imputazione operata dal PM che ha contestato il reato come commesso in data 04/07/2020, e che, a tale data, per effetto della modifica normativa di cui al d.l. n. 124/2019, reato più grave tra quelli commessi era proprio quello di cui al capo 36), che, essendo commesso in Malasbergo (BO), radicherebbe la competenza del Tribunale di Bologna. Osserva, inoltre, la difesa che il reato contestato al capo 36) sarebbe connesso unicamente con i reati contestati ai capi 1), 15) e 19), sicché, qualora fosse ritenuto più grave un diverso reato, non potrebbe procedersi alla trattazione unitaria del processo nei suoi confronti. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, ritenuta l'eccezione di competenza seria e non di pronta soluzione, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, per la sua valutazione pregiudiziale in punto di competenza territoriale. 2.1. Innanzitutto, il giudice di merito ha ritenuto che tra tutti i reati sussista una connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen, poiché il delitto associativo era finalizzato alla commissione di più reati fiscali costituenti una complessa frode carosello mediante l'utilizzo di cartiere finalizzate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di società filtro che ricevevano le fatture emesse dalle prime, utilizzandole direttamente al fine di esporre nelle proprie dichiarazioni ai fini IVA un credito verso l'RA in realtà inesistente evadendo l'imposta; ciò anche utilizzando teste di legno attribuendo loro fittiziamente la titolarità delle società utilizzate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Conseguentemente, secondo l'ipotesi accusatoria, anche i soggetti che non parteciparono direttamente 2 all'associazione avevano presente l'oggettiva finalizzazione delle loro condotta alla commissione della complessiva frode carosello in cui si sostanziava il fine associativo. 2.2 In secondo luogo, il G.U.P. ha osservato come proprio il nesso teleologico esistente tra tutti i reati fosse idoneo a radicare la competenza per territorio per tutti i reati avanti alla medesima attività giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017), secondo cui è sufficiente a radicare una competenza unitaria la sussistenza di una connessione teleologica oggettiva fra i reati, senza che sia necessaria anche una connessione soggettiva, ovvero l'identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine. Tanto, osserva il G.U.P., vale anche per l'imputata TI OR, cui si contesta, al capo 36), nella qualità di legale rappresentante di Trustenergy di TI OR, in concorso con gli amministratori di fatto La OS PP e La OS SS, di essersi avvalsa, ai fini di evadere le imposte, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse, in particolare, dalla AM RA s.r.l.s. E poiché anche i capi di imputazione 32) e 33) hanno ad oggetto l'utilizzo - da parte di altre due società - di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla AM RA s.r.l.s. deve ritenersi che anche la OR, pur non partecipando all'associazione, fosse consapevole della complessiva operazione di frodi carosello e della inesistenza delle fatture emesse dalla AM RA s.r.l.s. ed utilizzate dalle diverse società amministrate di fatto dai La OS. 2.3 Tanto premesso, il G.U.P. osserva che, al fine di individuare l'autorità competente a conoscere dei reati in esame, dovrà farsi applicazione della regola generale di cui all'art. 16, cod. proc. pen., individuando il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso. Aderendo all'eccezione della difesa OR, il G.U.P. ha individuato come più gravi, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modificazioni in I. 157 del 2019, i reati di cui all'art. 2 e di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, puniti entrambi con la reclusione da 4 ad 8 anni a far data dal 27.10.2019, dunque più gravi anche rispetto alla previsione di cui all'art. 416, comma 1, cod. pen. Poiché si tratta di reati puniti con la medesima pena, osserva il G.U.P., occorre individuare il primo dei reati commessi. Ritiene il G.U.P. che il primo fra i più gravi reati contestati, ossia tra i reati di cui agli artt. 2 ed 8, d. Igs. n. 74 del 2000 commessi dopo la novella legislativa del 2019, è quello di cui al capo 19), essendo l'ultima fattura emessa nell'anno 2019 da parte della società AM RA s.r.l.s. del 27/12/2019, ossia pochissimi 3 giorni dopo l'entrata in vigore della novella legislativa relativa alla pena edittale, richiamando a tal fine l'allegato 71 dell'informativa finale della Guardia di Finanza. Per tale reato il P.M. avrebbe correttamente individuato quale luogo di commissione ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, quello di accertamento del reato, avvenuto al momento dell'iscrizione della notizia di reato da parte della Procura di Rovigo, non essendo dato sapere in quale luogo le fatture in questione sono state effettivamente emesse, essendo le società emittenti le fatture per operazioni inesistenti, tra cui la AM RA s.r.l.s., prive di struttura, mezzi, consistenza patrimoniale e sede effettiva, così applicando il principio di diritto affermato da questa sezione con la sentenza n. 11216/2021. 2.4 A questo punto, il G.U.P. osserva che i motivi di incertezza sull'individuazione della competenza territoriale hanno ad oggetto il rapporto tra l'art. 16 cod. proc. pen. e l'art. 18 d. Igs. n. 74 del 2000, in particolare con riferimento alla loro applicabilità nel caso di connessione tra più reati tributari, il cui luogo di consumazione è determinato ai sensi dell'art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi più specificamente valutare se nel caso in cui il primo dei reati più gravi debba ritenersi commesso nel luogo dell'accertamento del reato ex art. 18 d. Igs. n. 74 del 2000, non essendo noto il luogo di commissione delle condotte criminose, tale individuazione del luogo di commissione sia idonea a radicare la competenza per tutti i reati connessi, ovvero se debbano prevalere le regole generali di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Sul punto, il G.U.P. evidenzia l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, richiamando un primo orientamento secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario" (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Rv. 260115 - 01 ed altre conformi). Applicando tale orientamento, dovrebbe individuarsi come reato idoneo a radicare la competenza il primo fra quelli, di pari gravità, di cui può dirsi accertato il luogo di consumazione, ossia quelli di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 contestati ai capi 32) e 33), entrambi commessi in data 30.03.2020 in Quarto d'Altino (VE), con conseguente individuazione del giudice competente nel Tribunale di Venezia. Il G.U.P. richiama, poi, un diverso orientamento, secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di 4 emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 - 03). Applicando tale secondo indiritto, la competenza territoriale dovrebbe individuarsi dinanzi al Tribunale di Rovigo essendo questo il luogo in cui, ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, deve ritenersi commesso ex lege il primo fra i reati più gravi contestati, ossia quello di cui al capo 19). 3. E' pervenuta memoria difensiva degli avvocati Milena Pescerelli e Filippo Boccioletti, difensori di fiducia di TI OR. 3.1 In detta memoria, si chiede di dichiarare il reato di cui al capo 36), unico reato contestato alla OR, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, qualora si propenda per la trattazione unitaria dell'intero procedimento, dichiarare territorialmente competente per tutti i reati del presente procedimento il Tribunale di Venezia. In particolare, sostiene la difesa, che il reato di cui al capo 36) è connesso soltanto con i delitti di cui ai capi 1), 15) e 19) ed è soltanto ad essi che occorrerà fare riferimento per applicare i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Infatti, prosegue la difesa, nel caso in cui, come quello in esame, il reato associativo, sebbene connesso a tutti gli altri, non risulti essere il più grave, sarà quest'ultimo a venire attratto, per determinare la competenza territoriale, dal primo reato tra i più gravi con cui è connesso, ma questo non significa che tale reato più grave possa attrarre anche altre fattispecie che con quello non hanno alcun rapporto di connessione. E poiché l'unico legame finalistico del reato di cui al capo 36) contestato alla OR sarebbe sussistente con i reati di cui ai capi 1), 15), e 19), è con queste fattispecie che bisognerà fare un raffronto per determinare la competenza, e non con reati che, sebbene connessi con il reato associativo, non hanno alcun legame con il delitto del quale è accusata l'imputata. Secondo la difesa, per stabilire quale sia il giudice competente per il reato di cui al capo 36) bisogna, in primo luogo, verificare se sia connesso con un reato più grave (o, a parità di gravità, commesso precedentemente) e, soltanto nel caso in cui risulti integrata tale ipotesi, accertare se tale ultimo reato attrattivo sia a sua volta connesso con altri reati più gravi. 5 Evidenzia, a questo punto, la difesa che le conclusioni cui è giunto il G.U.P. nell'ordinanza di rimessione non possono essere condivise, giacché, per individuare il reato commesso per primo, il G.U.P. deve ricorrere ad un allegato (il n. 71 di 171 documenti) presente in un'informativa della Guardia di finanza composta da più di 300 pagine nell'ambito di un fascicolo formato da migliaia di pagine, sostenendo invece che occorra fare riferimento a quanto riportato e contestato nel capo di imputazione e, tutt'al più, ad eventuali allegati allo stesso. E siccome non è stato allegato al capo di imputazione un elenco delle fatture oggetto di contestazione, deve concludersi, attenendosi al capo di imputazione che il reato di cui al capo 19) sia stato commesso genericamente nel 2019 e non il 27/12/2019, come ritenuto dal G.U.P. Ragionare diversamente, conclude sul punto la difesa, significherebbe non solo stabilire la competenza territoriale attraverso atti di non immediata percezione, ma addirittura violare il principio del favor rei perché i soggetti accusati del reato di cui al capo 19) verrebbero puniti con una pena più alta di quella che subirebbero nel caso in cui il reato sarebbe stato commesso anche solo pochi giorni prima del 27/12/2019. Per non violare tale principio, conclusione obbligata sarebbe che il reato è stato commesso prima del 25/12/2019, quando la pena edittale era più bassa e la norma più favorevole al reo. Il delitto di cui al capo 19) non sarebbe quindi il primo tra i reati più gravi, essendo più grave il delitto di cui al capo 36). Deduce ancora la difesa che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso, il delitto di cui all'art. 8 è un reato istantaneo che si consuma nel tempo e nel luogo di emissione della fattura relativa ad operazioni inesistenti e, nel caso di rilascio di più fatture nello stesso periodo di imposta, il delitto deve considerarsi già perfezionato con l'emissione della prima fattura, altrimenti si toglierebbe valore giuridico a documenti già di per sé soli, ed in mancanza dell'ultima fattura, configuranti reato e si consentirebbe all'imputato di scegliersi il Tribunale competente, spostando la sede legale della società al momento della emissione dell'ultima fattura dell'anno di imposta. In definitiva, essendo il reato di cui al capo 36) contestato alla OR il più grave tra quelli allo stesso connessi (capi 1, 15, 19), il giudice competente ex artt. 8 e 16 c.p.p. è quello del luogo di consumazione del suddetto reato e, cioè, il Tribunale di Bologna, avendo la società domicilio fiscale a AL (B0), ricadente nel circondario del suddetto Tribunale. 3.2 In subordine, osserva la difesa che nel caso si ritenga, come affermato dal G.U.P., che il reato di cui al capo 19) sia il primo tra i più gravi reati contestati e che l'intero procedimento debba essere trattato in maniera unitaria, dovrebbe seguirsi il secondo degli orientamenti riportati dal G.U.P. nella ordinanza rimessiva. 6 Illustra la difesa che il criterio generale del luogo di commissione del reato è il primo criterio da adottare, mentre il luogo dell'accertamento del reato è un criterio suppletivo, con la conseguenza che il criterio suppletivo previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevale soltanto sulle norme suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., ma non sulle norme del codice di rito che disciplinano la competenza territoriale nei casi di connessione. Nei casi di connessione, qualora non sia noto il luogo di commissione del reato pià grave, le regole suppletive non possono trovare applicazione, ma dovrà stabilirsi, per determinare la competenza, quale tra i rimanenti reati, per i quali la competenza possa determinarsi ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., sia quello più grave o, in caso di pari gravità, quello commesso per primo. Richiama in proposito la pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di dubbio, deve essere preferita l'interpretazione che privilegi comunque la necessaria presenza di un collegamento della competenza per territorio con il luogo di commissione di almeno uno dei diversi reati commessi, anche quando tale luogo non sia accertato con riferimento al reato più grave, rispetto ad interpretazioni che invece portano ad una competenza del tutto sganciata dal luogo di commissione di almeno una parte della complessa fattispecie delittuosa. La difesa sostiene non essere motivi per i quali i principi affermati dalle Sezioni Unite non possano applicarsi nei casi delle violazioni finanziarie e richiama, al riguardo, la pronuncia di questa Sezione n. 14537 del 01/03/2022, secondo cui l'applicazione dell'art. 16 c.p.p., nell'interpretazione data dalle Sezioni unite per reati diversi da quelli fiscali è certamente proponibile e perfettamente corrispondente alla rado della citata decisione, non essendo per contro invocabile il criterio residuale previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1. 4. E' pervenuta memoria difensiva dell'avv. Livio Lantino, difensoradi ufficio di DR CI. In detta memoria, muovendo dalla premessa che appare opportuno che l'intero processo vada radicato avanti alla medesima Autorità giudiziaria, si chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia, atteso che il reato più grave (e tra questi, quello commesso per primo) è stato commesso in Quarto D'Altino, comune facente parte della città metropolitana di Venezia. Sostiene infatti la difesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione, che la norma di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 è residuale ed utilizzabile solo nei casi in cui non sia possibile individuare il luogo esatto in cui sono state rese dichiarazioni fiscali fraudolente e/o emesse fatture per operazioni inesistenti: nel caso in esame, invece, il primo tra i reati più gravi appare essere quello di cui ai capi 32 e 33 dell'imputazione, commesso il 7 30/03/2020, il cui luogo di consumazione è chiaramente indicato ed individuato nel comune di Quarto d'Affino (VE). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza è ammissibile, avendo la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice procedente contestualmente richiesto la rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione ed avendo il giudice rimettente messo in evidenza il non pacifico orientamento giurisprudenziale sulla questione concernente l'individuazione della competenza territoriale a giudicare nel caso di connessione tra reati tributari, ove non sia possibile stabilire il luogo di commissione del reato più grave, vale a dire se deve aversi riguardo al criterio residuale del luogo di accertamento di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 o se, invece, debba aversi riguardo al luogo di commissione del reato successivamente più grave tra i restanti. 2. Il Collegio rileva che alcune questioni sono già state affrontate da questa Sezione della Corte nella pronuncia n. 13667 del 16/02/2024, pronuncia le cui conclusioni sono in questa sede interamente condivise. 2.1 Ed allora, deve affermarsi che sussiste tra tutti i reati contestati un nesso teleologico ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguente necessità del radicamento della competenza per territorio dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che i reati siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01), finalizzazione che (sottolinea questa Corte nella richiamata pronuncia n. 13667 del 16/02/2024) il GUP - con valutazione non sindacabile in questa sede e nella presente fase incidentale - ritiene sussistente. 2.2 E' poi certamente applicabile, anche ai fini della individuazione della competenza per territorio derivante da connessione tra reati tributari (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161), la regola generale dettata dall'art. 16, cod. proc. pen., dal momento che il d.lgs. n. 74/2000 non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto 8 a quelli fissati nel codice di rito. Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod. proc. pen., dovendosi quindi individuare il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03; Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, massimata per altro). 3. Tanto premesso, correttamente individuati come più gravi tra i reati connessi, i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità, il giudice competente a giudicare sul primo reato è esattamente individuato in quello di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che l'emissione delle fatture ne precede il loro utilizzo. E, tra i reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestati nell'ambito del procedimento sottoposto all'esame della Corte, il primo tra essi commesso dopo il 25/12/2019, data di entrata in vigore del comma 1, lett. a), dell'art. 39 del decreto-legge 26.10.2019 n. 124, che ha modificato, inasprendole, le pene edittali dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, è quello contestato al capo 19), dal momento che, secondo osservazione non contestata del giudice rimettente, l'ultima fattura emessa nell'anno 2019 era datata 27/12/2019, quindi successiva al richiamato inasprimento delle pene edittali. 4. Venendo alle regole per determinare la competenza per territorio del reato tributario più grave, l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni) e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata sulla base dell'esposto criterio di carattere generale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, quale criterio sussidiario di chiusura. Logico corollario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. perché la regola di chiusura è quella del luogo di accertamento del reato. Inoltre, vengono poi in considerazione i commi 2 e 3 dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, i quali - come precisato dalla relazione governativa - dettano disposizioni specifiche, intese a risolvere in via normativa i problemi connessi all'individuazione del giudice competente in ordine a determinate ipotesi di reato. In particolare, il criterio generale di cui all'art. 18, comma 1, non si applica con riferimento ai reati tributari c.d. in dichiarazione, per i quali, a norma dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, è competente il giudice del luogo in cui il 9 contribuente ha il domicilio fiscale;
il criterio generale non si applica, altresì, nel caso di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta emessi o rilasciati in luoghi determinabili rientranti in diversi circondari, reato che si considera unico e per il quale, a norma dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. 5. Nel caso in esame, non risulta che le fatture per operazioni inesistenti contestate nel capo 19) siano state emesse in luoghi determinabili rientranti in diversi circondari;
al contrario, il giudice rimettente argomenta nel senso che le società emittenti fatture per operazioni inesistenti sono risultate essere prive di struttura, mezzi, consistenza patrimoniale e sede effettiva, concludendo - con affermazione incontestata - che non è dato sapere in quale luogo le fatture siano state effettivamente emesse. Pertanto, ai fini della competenza per territorio del reato tributario più grave ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo 19), non essendo individuabile il luogo di consumazione, opera la disposizione sussidiaria di chiusura dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 del luogo di accertamento del reato. Ed il Collegio aderisce all'indirizzo, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui la competenza territoriale determinata dalla connessione appartiene al giudice del luogo dove è stato commesso il primo dei reati più gravi che va determinato nel luogo di accertamento, da individuare in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03; Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992-01, e Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732-01). In applicazione del predetto criterio, la competenza territoriale deve, dunque, essere individuata innanzi al Tribunale di Rovigo, risultando che detta autorità giudiziaria abbia compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza delle violazioni tributarie contestate, così radicando il luogo in cui deve ritenersi commesso, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, il primo fra i reati più gravi contestati, ovverosia quello di cui al capo 19) ed operando, in tal modo, per tutti i reati ascritti, la vis attractiva determinata dalla connessione. 6. Va, pertanto, confermata la competenza del Tribunale di Rovigo, dove attualmente pende il procedimento e gli atti già si trovano, demandando alla 10 cancelleria i conseguenti adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del suddetto art. 24-bis cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Rovigo;
letta la memoria degli avvocati Milena Pescerelli e Filippo Boccioletti, difensori di fiducia dell'imputata TI OR, i quali hanno chiesto a questa Corte di dichiarare il reato di cui al capo 36), contestato alla OR, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, di dichiarare territorialmente competente per tutti i reati il Tribunale di Venezia;
letta la memoria dell'avvocato Livio Lantino, difensore d'ufficio dell'imputato DR CI, il quale ha chiesto a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Venezia. Penale Sent. Sez. 3 Num. 47598 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza datata 6 giugno 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, nell'ambito del procedimento a carico di PP La OS ed altri coimputati per il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di vari reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) e 512-bis cod. proc. pen., ha rimesso alla Corte di cassazione la questione pregiudiziale concernente l'incompetenza per territorio, a favore del Tribunale di Bologna, tempestivamente eccepita dalla difesa dell'imputata TI OR all'udienza del 16/11/2023 e riproposta all'udienza del 06/06/2024, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto a carico della predetta imputata al capo 36) della rubrica, con contestuale richiesta, in caso di non accoglimento, del rinvio pregiudiziale a questa Corte ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. Osserva la difesa di TI OR che il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 36) della rubrica è stato commesso nell'anno 2020, come da modifica dell'imputazione operata dal PM che ha contestato il reato come commesso in data 04/07/2020, e che, a tale data, per effetto della modifica normativa di cui al d.l. n. 124/2019, reato più grave tra quelli commessi era proprio quello di cui al capo 36), che, essendo commesso in Malasbergo (BO), radicherebbe la competenza del Tribunale di Bologna. Osserva, inoltre, la difesa che il reato contestato al capo 36) sarebbe connesso unicamente con i reati contestati ai capi 1), 15) e 19), sicché, qualora fosse ritenuto più grave un diverso reato, non potrebbe procedersi alla trattazione unitaria del processo nei suoi confronti. 2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, ritenuta l'eccezione di competenza seria e non di pronta soluzione, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, per la sua valutazione pregiudiziale in punto di competenza territoriale. 2.1. Innanzitutto, il giudice di merito ha ritenuto che tra tutti i reati sussista una connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen, poiché il delitto associativo era finalizzato alla commissione di più reati fiscali costituenti una complessa frode carosello mediante l'utilizzo di cartiere finalizzate all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo di società filtro che ricevevano le fatture emesse dalle prime, utilizzandole direttamente al fine di esporre nelle proprie dichiarazioni ai fini IVA un credito verso l'RA in realtà inesistente evadendo l'imposta; ciò anche utilizzando teste di legno attribuendo loro fittiziamente la titolarità delle società utilizzate, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Conseguentemente, secondo l'ipotesi accusatoria, anche i soggetti che non parteciparono direttamente 2 all'associazione avevano presente l'oggettiva finalizzazione delle loro condotta alla commissione della complessiva frode carosello in cui si sostanziava il fine associativo. 2.2 In secondo luogo, il G.U.P. ha osservato come proprio il nesso teleologico esistente tra tutti i reati fosse idoneo a radicare la competenza per territorio per tutti i reati avanti alla medesima attività giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in conformità alla giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017), secondo cui è sufficiente a radicare una competenza unitaria la sussistenza di una connessione teleologica oggettiva fra i reati, senza che sia necessaria anche una connessione soggettiva, ovvero l'identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine. Tanto, osserva il G.U.P., vale anche per l'imputata TI OR, cui si contesta, al capo 36), nella qualità di legale rappresentante di Trustenergy di TI OR, in concorso con gli amministratori di fatto La OS PP e La OS SS, di essersi avvalsa, ai fini di evadere le imposte, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse, in particolare, dalla AM RA s.r.l.s. E poiché anche i capi di imputazione 32) e 33) hanno ad oggetto l'utilizzo - da parte di altre due società - di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla AM RA s.r.l.s. deve ritenersi che anche la OR, pur non partecipando all'associazione, fosse consapevole della complessiva operazione di frodi carosello e della inesistenza delle fatture emesse dalla AM RA s.r.l.s. ed utilizzate dalle diverse società amministrate di fatto dai La OS. 2.3 Tanto premesso, il G.U.P. osserva che, al fine di individuare l'autorità competente a conoscere dei reati in esame, dovrà farsi applicazione della regola generale di cui all'art. 16, cod. proc. pen., individuando il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso. Aderendo all'eccezione della difesa OR, il G.U.P. ha individuato come più gravi, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modificazioni in I. 157 del 2019, i reati di cui all'art. 2 e di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, puniti entrambi con la reclusione da 4 ad 8 anni a far data dal 27.10.2019, dunque più gravi anche rispetto alla previsione di cui all'art. 416, comma 1, cod. pen. Poiché si tratta di reati puniti con la medesima pena, osserva il G.U.P., occorre individuare il primo dei reati commessi. Ritiene il G.U.P. che il primo fra i più gravi reati contestati, ossia tra i reati di cui agli artt. 2 ed 8, d. Igs. n. 74 del 2000 commessi dopo la novella legislativa del 2019, è quello di cui al capo 19), essendo l'ultima fattura emessa nell'anno 2019 da parte della società AM RA s.r.l.s. del 27/12/2019, ossia pochissimi 3 giorni dopo l'entrata in vigore della novella legislativa relativa alla pena edittale, richiamando a tal fine l'allegato 71 dell'informativa finale della Guardia di Finanza. Per tale reato il P.M. avrebbe correttamente individuato quale luogo di commissione ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, quello di accertamento del reato, avvenuto al momento dell'iscrizione della notizia di reato da parte della Procura di Rovigo, non essendo dato sapere in quale luogo le fatture in questione sono state effettivamente emesse, essendo le società emittenti le fatture per operazioni inesistenti, tra cui la AM RA s.r.l.s., prive di struttura, mezzi, consistenza patrimoniale e sede effettiva, così applicando il principio di diritto affermato da questa sezione con la sentenza n. 11216/2021. 2.4 A questo punto, il G.U.P. osserva che i motivi di incertezza sull'individuazione della competenza territoriale hanno ad oggetto il rapporto tra l'art. 16 cod. proc. pen. e l'art. 18 d. Igs. n. 74 del 2000, in particolare con riferimento alla loro applicabilità nel caso di connessione tra più reati tributari, il cui luogo di consumazione è determinato ai sensi dell'art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, dovendosi più specificamente valutare se nel caso in cui il primo dei reati più gravi debba ritenersi commesso nel luogo dell'accertamento del reato ex art. 18 d. Igs. n. 74 del 2000, non essendo noto il luogo di commissione delle condotte criminose, tale individuazione del luogo di commissione sia idonea a radicare la competenza per tutti i reati connessi, ovvero se debbano prevalere le regole generali di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Sul punto, il G.U.P. evidenzia l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, richiamando un primo orientamento secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell'art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un "singolo reato tributario" (Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Rv. 260115 - 01 ed altre conformi). Applicando tale orientamento, dovrebbe individuarsi come reato idoneo a radicare la competenza il primo fra quelli, di pari gravità, di cui può dirsi accertato il luogo di consumazione, ossia quelli di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 contestati ai capi 32) e 33), entrambi commessi in data 30.03.2020 in Quarto d'Altino (VE), con conseguente individuazione del giudice competente nel Tribunale di Venezia. Il G.U.P. richiama, poi, un diverso orientamento, secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di 4 emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 - 03). Applicando tale secondo indiritto, la competenza territoriale dovrebbe individuarsi dinanzi al Tribunale di Rovigo essendo questo il luogo in cui, ex art. 18, d. Igs. n. 74 del 2000, deve ritenersi commesso ex lege il primo fra i reati più gravi contestati, ossia quello di cui al capo 19). 3. E' pervenuta memoria difensiva degli avvocati Milena Pescerelli e Filippo Boccioletti, difensori di fiducia di TI OR. 3.1 In detta memoria, si chiede di dichiarare il reato di cui al capo 36), unico reato contestato alla OR, di competenza del Tribunale di Bologna, o, in subordine, qualora si propenda per la trattazione unitaria dell'intero procedimento, dichiarare territorialmente competente per tutti i reati del presente procedimento il Tribunale di Venezia. In particolare, sostiene la difesa, che il reato di cui al capo 36) è connesso soltanto con i delitti di cui ai capi 1), 15) e 19) ed è soltanto ad essi che occorrerà fare riferimento per applicare i criteri di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Infatti, prosegue la difesa, nel caso in cui, come quello in esame, il reato associativo, sebbene connesso a tutti gli altri, non risulti essere il più grave, sarà quest'ultimo a venire attratto, per determinare la competenza territoriale, dal primo reato tra i più gravi con cui è connesso, ma questo non significa che tale reato più grave possa attrarre anche altre fattispecie che con quello non hanno alcun rapporto di connessione. E poiché l'unico legame finalistico del reato di cui al capo 36) contestato alla OR sarebbe sussistente con i reati di cui ai capi 1), 15), e 19), è con queste fattispecie che bisognerà fare un raffronto per determinare la competenza, e non con reati che, sebbene connessi con il reato associativo, non hanno alcun legame con il delitto del quale è accusata l'imputata. Secondo la difesa, per stabilire quale sia il giudice competente per il reato di cui al capo 36) bisogna, in primo luogo, verificare se sia connesso con un reato più grave (o, a parità di gravità, commesso precedentemente) e, soltanto nel caso in cui risulti integrata tale ipotesi, accertare se tale ultimo reato attrattivo sia a sua volta connesso con altri reati più gravi. 5 Evidenzia, a questo punto, la difesa che le conclusioni cui è giunto il G.U.P. nell'ordinanza di rimessione non possono essere condivise, giacché, per individuare il reato commesso per primo, il G.U.P. deve ricorrere ad un allegato (il n. 71 di 171 documenti) presente in un'informativa della Guardia di finanza composta da più di 300 pagine nell'ambito di un fascicolo formato da migliaia di pagine, sostenendo invece che occorra fare riferimento a quanto riportato e contestato nel capo di imputazione e, tutt'al più, ad eventuali allegati allo stesso. E siccome non è stato allegato al capo di imputazione un elenco delle fatture oggetto di contestazione, deve concludersi, attenendosi al capo di imputazione che il reato di cui al capo 19) sia stato commesso genericamente nel 2019 e non il 27/12/2019, come ritenuto dal G.U.P. Ragionare diversamente, conclude sul punto la difesa, significherebbe non solo stabilire la competenza territoriale attraverso atti di non immediata percezione, ma addirittura violare il principio del favor rei perché i soggetti accusati del reato di cui al capo 19) verrebbero puniti con una pena più alta di quella che subirebbero nel caso in cui il reato sarebbe stato commesso anche solo pochi giorni prima del 27/12/2019. Per non violare tale principio, conclusione obbligata sarebbe che il reato è stato commesso prima del 25/12/2019, quando la pena edittale era più bassa e la norma più favorevole al reo. Il delitto di cui al capo 19) non sarebbe quindi il primo tra i reati più gravi, essendo più grave il delitto di cui al capo 36). Deduce ancora la difesa che, secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso, il delitto di cui all'art. 8 è un reato istantaneo che si consuma nel tempo e nel luogo di emissione della fattura relativa ad operazioni inesistenti e, nel caso di rilascio di più fatture nello stesso periodo di imposta, il delitto deve considerarsi già perfezionato con l'emissione della prima fattura, altrimenti si toglierebbe valore giuridico a documenti già di per sé soli, ed in mancanza dell'ultima fattura, configuranti reato e si consentirebbe all'imputato di scegliersi il Tribunale competente, spostando la sede legale della società al momento della emissione dell'ultima fattura dell'anno di imposta. In definitiva, essendo il reato di cui al capo 36) contestato alla OR il più grave tra quelli allo stesso connessi (capi 1, 15, 19), il giudice competente ex artt. 8 e 16 c.p.p. è quello del luogo di consumazione del suddetto reato e, cioè, il Tribunale di Bologna, avendo la società domicilio fiscale a AL (B0), ricadente nel circondario del suddetto Tribunale. 3.2 In subordine, osserva la difesa che nel caso si ritenga, come affermato dal G.U.P., che il reato di cui al capo 19) sia il primo tra i più gravi reati contestati e che l'intero procedimento debba essere trattato in maniera unitaria, dovrebbe seguirsi il secondo degli orientamenti riportati dal G.U.P. nella ordinanza rimessiva. 6 Illustra la difesa che il criterio generale del luogo di commissione del reato è il primo criterio da adottare, mentre il luogo dell'accertamento del reato è un criterio suppletivo, con la conseguenza che il criterio suppletivo previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 prevale soltanto sulle norme suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., ma non sulle norme del codice di rito che disciplinano la competenza territoriale nei casi di connessione. Nei casi di connessione, qualora non sia noto il luogo di commissione del reato pià grave, le regole suppletive non possono trovare applicazione, ma dovrà stabilirsi, per determinare la competenza, quale tra i rimanenti reati, per i quali la competenza possa determinarsi ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., sia quello più grave o, in caso di pari gravità, quello commesso per primo. Richiama in proposito la pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui, in caso di dubbio, deve essere preferita l'interpretazione che privilegi comunque la necessaria presenza di un collegamento della competenza per territorio con il luogo di commissione di almeno uno dei diversi reati commessi, anche quando tale luogo non sia accertato con riferimento al reato più grave, rispetto ad interpretazioni che invece portano ad una competenza del tutto sganciata dal luogo di commissione di almeno una parte della complessa fattispecie delittuosa. La difesa sostiene non essere motivi per i quali i principi affermati dalle Sezioni Unite non possano applicarsi nei casi delle violazioni finanziarie e richiama, al riguardo, la pronuncia di questa Sezione n. 14537 del 01/03/2022, secondo cui l'applicazione dell'art. 16 c.p.p., nell'interpretazione data dalle Sezioni unite per reati diversi da quelli fiscali è certamente proponibile e perfettamente corrispondente alla rado della citata decisione, non essendo per contro invocabile il criterio residuale previsto dal d.lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1. 4. E' pervenuta memoria difensiva dell'avv. Livio Lantino, difensoradi ufficio di DR CI. In detta memoria, muovendo dalla premessa che appare opportuno che l'intero processo vada radicato avanti alla medesima Autorità giudiziaria, si chiede di dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia, atteso che il reato più grave (e tra questi, quello commesso per primo) è stato commesso in Quarto D'Altino, comune facente parte della città metropolitana di Venezia. Sostiene infatti la difesa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione, che la norma di cui all'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 è residuale ed utilizzabile solo nei casi in cui non sia possibile individuare il luogo esatto in cui sono state rese dichiarazioni fiscali fraudolente e/o emesse fatture per operazioni inesistenti: nel caso in esame, invece, il primo tra i reati più gravi appare essere quello di cui ai capi 32 e 33 dell'imputazione, commesso il 7 30/03/2020, il cui luogo di consumazione è chiaramente indicato ed individuato nel comune di Quarto d'Affino (VE). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'istanza è ammissibile, avendo la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice procedente contestualmente richiesto la rimessione della questione alla decisione della Corte di cassazione ed avendo il giudice rimettente messo in evidenza il non pacifico orientamento giurisprudenziale sulla questione concernente l'individuazione della competenza territoriale a giudicare nel caso di connessione tra reati tributari, ove non sia possibile stabilire il luogo di commissione del reato più grave, vale a dire se deve aversi riguardo al criterio residuale del luogo di accertamento di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 o se, invece, debba aversi riguardo al luogo di commissione del reato successivamente più grave tra i restanti. 2. Il Collegio rileva che alcune questioni sono già state affrontate da questa Sezione della Corte nella pronuncia n. 13667 del 16/02/2024, pronuncia le cui conclusioni sono in questa sede interamente condivise. 2.1 Ed allora, deve affermarsi che sussiste tra tutti i reati contestati un nesso teleologico ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguente necessità del radicamento della competenza per territorio dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che i reati siano stati commessi dagli stessi soggetti o da soggetti diversi, in applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 - 01), finalizzazione che (sottolinea questa Corte nella richiamata pronuncia n. 13667 del 16/02/2024) il GUP - con valutazione non sindacabile in questa sede e nella presente fase incidentale - ritiene sussistente. 2.2 E' poi certamente applicabile, anche ai fini della individuazione della competenza per territorio derivante da connessione tra reati tributari (Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161), la regola generale dettata dall'art. 16, cod. proc. pen., dal momento che il d.lgs. n. 74/2000 non contiene, quanto alla competenza per territorio derivante dalla connessione, principi diversi rispetto 8 a quelli fissati nel codice di rito. Ne consegue che, nei reati tributari, la competenza per territorio derivante dalla connessione è disciplinata dall'art. 16 cod. proc. pen., dovendosi quindi individuare il giudice competente per il reato più grave e, a parità di gravità, quello competente per il primo reato commesso (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03; Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, massimata per altro). 3. Tanto premesso, correttamente individuati come più gravi tra i reati connessi, i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, di pari gravità, il giudice competente a giudicare sul primo reato è esattamente individuato in quello di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, posto che l'emissione delle fatture ne precede il loro utilizzo. E, tra i reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 contestati nell'ambito del procedimento sottoposto all'esame della Corte, il primo tra essi commesso dopo il 25/12/2019, data di entrata in vigore del comma 1, lett. a), dell'art. 39 del decreto-legge 26.10.2019 n. 124, che ha modificato, inasprendole, le pene edittali dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, è quello contestato al capo 19), dal momento che, secondo osservazione non contestata del giudice rimettente, l'ultima fattura emessa nell'anno 2019 era datata 27/12/2019, quindi successiva al richiamato inasprimento delle pene edittali. 4. Venendo alle regole per determinare la competenza per territorio del reato tributario più grave, l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce, come criterio di carattere generale, che la competenza per territorio nei reati tributari si determina ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. (ossia secondo le regole generali valide per i reati comuni) e che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata sulla base dell'esposto criterio di carattere generale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato, quale criterio sussidiario di chiusura. Logico corollario di tali principi è che, nei reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. perché la regola di chiusura è quella del luogo di accertamento del reato. Inoltre, vengono poi in considerazione i commi 2 e 3 dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, i quali - come precisato dalla relazione governativa - dettano disposizioni specifiche, intese a risolvere in via normativa i problemi connessi all'individuazione del giudice competente in ordine a determinate ipotesi di reato. In particolare, il criterio generale di cui all'art. 18, comma 1, non si applica con riferimento ai reati tributari c.d. in dichiarazione, per i quali, a norma dell'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, è competente il giudice del luogo in cui il 9 contribuente ha il domicilio fiscale;
il criterio generale non si applica, altresì, nel caso di plurima emissione di fatture nel medesimo periodo di imposta emessi o rilasciati in luoghi determinabili rientranti in diversi circondari, reato che si considera unico e per il quale, a norma dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 74/2000, la competenza è attribuita al giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. 5. Nel caso in esame, non risulta che le fatture per operazioni inesistenti contestate nel capo 19) siano state emesse in luoghi determinabili rientranti in diversi circondari;
al contrario, il giudice rimettente argomenta nel senso che le società emittenti fatture per operazioni inesistenti sono risultate essere prive di struttura, mezzi, consistenza patrimoniale e sede effettiva, concludendo - con affermazione incontestata - che non è dato sapere in quale luogo le fatture siano state effettivamente emesse. Pertanto, ai fini della competenza per territorio del reato tributario più grave ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000, contestato al capo 19), non essendo individuabile il luogo di consumazione, opera la disposizione sussidiaria di chiusura dell'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 del luogo di accertamento del reato. Ed il Collegio aderisce all'indirizzo, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui la competenza territoriale determinata dalla connessione appartiene al giudice del luogo dove è stato commesso il primo dei reati più gravi che va determinato nel luogo di accertamento, da individuare in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-03; Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992-01, e Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732-01). In applicazione del predetto criterio, la competenza territoriale deve, dunque, essere individuata innanzi al Tribunale di Rovigo, risultando che detta autorità giudiziaria abbia compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza delle violazioni tributarie contestate, così radicando il luogo in cui deve ritenersi commesso, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 74/2000, il primo fra i reati più gravi contestati, ovverosia quello di cui al capo 19) ed operando, in tal modo, per tutti i reati ascritti, la vis attractiva determinata dalla connessione. 6. Va, pertanto, confermata la competenza del Tribunale di Rovigo, dove attualmente pende il procedimento e gli atti già si trovano, demandando alla 10 cancelleria i conseguenti adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Visto l'art. 24-bis cod. proc. pen. dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui al comma 4 del suddetto art. 24-bis cod. proc. pen. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.