Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 7458
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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Massime1

Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile.

Commentario1

  • 1Accompagnamento coattivo
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2443 del 24 settembre 1996 «Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26925 del 20 luglio 2005 «...al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7765 del 27 febbraio 2002 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 7458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7458
Data del deposito : 16 dicembre 2005

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