Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile.
Commentario • 1
- 1. Accompagnamento coattivohttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2443 del 24 settembre 1996 «Il decreto del tribunale che disponga l'accompagnamento coattivo dell'imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26925 del 20 luglio 2005 «...al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 7765 del 27 febbraio 2002 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2005, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/12/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMEDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 2193
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 15684/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE;
avverso ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone in data 11/04/2005;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Serpico F.;
letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta proposta dal P.M. presso il Tribunale di Frosinone avente ad oggetto l'autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo del teste e persona offesa AR ST nel procedimento penale a carico di tal AT Enrico, il G.I.P. in sede, rilevato che detta richiesta era pervenuta al proprio ufficio dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari, in carenza di richiesta di proroga di questo termine, a rigettava, come da provvedimento in data 11 aprile 2005, ritenuta la sua tardività, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dallo stesso P.M. e la intervenuta scadenza dei termini delle indagini anzidette, non potendo trovare applicazione ne' l'art. 430 c.p.p. come novellato ex L. n. 397 del 2000, ne' l'art. 419 c.p.p., comma 3, in combinato disposto all'art. 407 c.p.p., comma 3, in merito all'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, deducendo l'abnormità della decisione, posto che, per i reati per cui è previsto il filtro dell'udienza preliminare, a differenza dei casi relativi a reati a citazione diretta, in cui trova applicazione l'art. 430 c.p.p., il "potere-dovere del P.M. di svolgere ulteriori e nuove indagini, riposa, nella fase che va dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio all'emissione del decreto che dispone il giudizio (come nel caso di specie - ndr), sull'art. 419 c.p.p., comma 3 (che costituisce il naturale pendant dell'art. 430 c.p.p.),
che impone il tempestivo deposito in cancelleria delle investigazioni suppletive onde consentire la tempestiva discovery alla difesa". Argomentare a contrario, come ritenuto dal G.I.P., costituisce, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, una palese violazione dell'ulteriore svolgimento dell'attività istruttoria, espressamente prevista dall'art. 419 c.p.p., comma 3, e art. 430 c.p.p., la cui applicabilità i concreto verrebbe abnormemente "frustrata" se il divieto, come ritenuto dal G.I.P., investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione.
A tale aspetto di abnormità, fermo restando l'oscuro richiamo del G.I.P. ad asserita incompatibilità della richiesta con gli artt. 415 bis e 416 c.p.p., si aggiunge quello secondo cui il "GUP argomenta il diniego (anche) andando ad impingere nel merito della sfera investigativa del P.M., sindacandone l'attività in una sede, quella della censura di garanzia prevista dall'art. 133 c.p.p., in cui tale valutazione non è (ancora) consentita ne' consentibile, con espressioni palesemente anticipatorie del merito". Ciò posto, giova richiamare il puntuale e corretto argomentare del PG presso questa Corte, come da sua requisitoria scritta in atti. È, infatti evidente l'illegittimità del rifiuto opposto dal G.I.P., tenuto conto delle argomentazioni censorie in diritto formulate dall'Ufficio ricorrente e, peraltro, com'è noto, confermate dal costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 4^, 20/03/2003, n. 25404, Troudi), ma è altrettanto evidente che il provvedimento de quo non può ricomprendersi tra quelli impugnabili, perché difetta, in termini di ragionevole fondatezza, l'imprescindibile carattere di abnormità dell'atto che renderebbe, comunque, ricorribile la decisione in esame.
Infatti, come esattamente rileva il P.G. in sede, nella sua motivata requisitoria in atti, la decisione del G.I.P., "pur contenendo improprie considerazioni in ordine a scelte operative proprie ed esclusive del P.M., non determina una anomala regressione del procedimento, non è espressione dell'esercizio di un potere non riconosciuto dall'ordinamento al G.I.P., ne' determina uno stallo processuale non altrimenti superabile".
Bene si è fatto richiamo alla significativa decisione, in termini, di questa Corte di legittimità anche a Sez. Unite (cfr. 24/11/1999, n. 26 del 2000, Magnani) secondo cui, potendosi procedere all'espletamento della richiesta ricognizione (atto, di certo, non improcrastinabile, ne' tanto meno, "a sorpresa") o in sede di integrazione delle indagini ex art. 421 bis c.p.p., ovvero dopo il decreto di citazione a giudizio (inammissibile essendo l'audizione diretta da parte del G.I.P. ex art. 422 c.p.p.), "non può dirsi che il provvedimento del G.I.P. determini il blocco o l'irreparabile pregiudizio al procedimento", tanto da ipotizzare ragionevolmente l'abnormità della decisione impugnata e, quindi, la sua conseguente ricorribilità in questa sede.
In difetto delle condizioni di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2006