CASS
Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2023, n. 25988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25988 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IF LI nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25988 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento n. 1196/2021 R.G. emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 4 dicembre 2020, in riferimento a sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze in data 29 aprile 2020 - accoglieva l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2019 dal Tribunale della stessa città, nella parte riguardante il delitto di tentato furto con strappo di cui al capo B) dell'imputazione, e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione, applicava nei confronti di AL IF la misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen.; dichiarava, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione relativamente alla parte della sentenza riguardante il reato di furto con strappo in concorso di cui al capo A) dell'imputazione. A giustificazione dell'applicazione della misura di sicurezza, il Tribunale richiamava i precedenti penali del IF (per tentato furto con strappo aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma impropria, commessi nel 2018) e le modalità esecutive dei delitti di cui alla suddetta condanna, commessi con violenza e con la partecipazione di un correo tuttora ignoto. Apprezzava, inoltre, quale elemento decisivo, la situazione personale del condannato, che risultava senza fissa dimora e privo di una lecita occupazione lavorativa, nonché illegalmente soggiornante sul territorio dello Stato in violazione di due provvedimenti di espulsione adottati il 28 aprile 2019 e 1'8 agosto 2019 dal Prefetto e dal Questore di Firenze. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 235 cod. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe potuto irrogare la misura di sicurezza dell'espulsione; infatti, stante la delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, riferito al solo capo B), il Tribunale avrebbe dovuto decidere i considerando solo la frazione di pena irrogata a titolo di continuazione per tale reato, ossia sei mesi di reclusione e 30,00 euro di multa, sanzione ben al di sotto della soglia minima necessaria per applicare la misura de qua. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe incentrato la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente unicamente sulla sua biografia giudiziaria e sulla sua condizione di straniero irregolarmente soggiornante sul territorio italiano, elementi insufficienti per addivenire ad una prognosi di reiterazione dei reati. I giudici avrebbero dovuto, viceversa, considerare la condotta successiva del IF, che non risulta aver commesso altri reati;
inoltre, in risposta alla decisione del Tribunale di dare 2 rilievo alle violente modalità di commissione dei reati, la difesa oppone l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, giustificata proprio dalla contenuta gravità del danno arrecato alle persone offese. Infine, il precedente penale del 2018 sarebbe temporalmente distante dai fatti per cui il ricorrente ha riportato condanna nel 2019; allo stesso modo, non avrebbero dovuto essere valorizzati né il decreto di archiviazione per un tentato furto, né i precedenti di polizia, che si riducono a mere denunce di reato, di cui non si conosce l'esito. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per la fondatezza del primo, assorbente motivo. Nella sentenza rescindente emessa dalla Quinta sezione penale di questa Corte (n. 1196/2021 R.G.) su ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione resa dalla Corte distrettuale fiorentina il 29 aprile 2020 - che, su appello del Pubblico ministero, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva applicato al IF la misura di sicurezza dell'espulsione - viene affermato che l'appello della Parte pubblica avverso la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Firenze il 21 novembre 2019 in esito a rito abbreviato, doveva considerarsi ammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 680, comma 3, e 443, comma 3, cod. proc. pen., esclusivamente in relazione al reato di tentato furto con strappo di cui al capo B), per il quale si era proceduto a riqualificazione dell'originaria imputazione di furto con strappo consumato. Viceversa, doveva considerarsi inammissibile l'appello in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. sub A). Tanto premesso, il giudice del rinvio, funzionalmente competente, ha applicato la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235, primo comma, cod. pen., norma che presuppone una condanna alla reclusione "per un tempo superiore ai due anni", tenendo conto della pena complessivamente inflitta all'imputato, quantificata in tre anni di reclusione, oltre alla multa. Tale soluzione, tuttavia, contrasta decisamente con il dictum della citata pronuncia rescindente di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cui al capo B). 3 Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto parametrare la misura di sicurezza solo in relazione alla pena inflitta per tale ultimo reato, essendosi giudicato inammissibile l'appello del Pubblico ministero per il più grave reato sub A). Essendo stata quantificata in sei mesi di reclusione la frazione di pena in aumento per il reato-satellite contestato al capo B), la misura di sicurezza in questione non avrebbe potuto essere applicata. 2. L'ordinanza impugnata va, in definitiva, annullata senza rinvio, con conseguente comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25988 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze - giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento n. 1196/2021 R.G. emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte in data 4 dicembre 2020, in riferimento a sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze in data 29 aprile 2020 - accoglieva l'appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2019 dal Tribunale della stessa città, nella parte riguardante il delitto di tentato furto con strappo di cui al capo B) dell'imputazione, e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione, applicava nei confronti di AL IF la misura di sicurezza personale dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 235 cod. pen.; dichiarava, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione relativamente alla parte della sentenza riguardante il reato di furto con strappo in concorso di cui al capo A) dell'imputazione. A giustificazione dell'applicazione della misura di sicurezza, il Tribunale richiamava i precedenti penali del IF (per tentato furto con strappo aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma impropria, commessi nel 2018) e le modalità esecutive dei delitti di cui alla suddetta condanna, commessi con violenza e con la partecipazione di un correo tuttora ignoto. Apprezzava, inoltre, quale elemento decisivo, la situazione personale del condannato, che risultava senza fissa dimora e privo di una lecita occupazione lavorativa, nonché illegalmente soggiornante sul territorio dello Stato in violazione di due provvedimenti di espulsione adottati il 28 aprile 2019 e 1'8 agosto 2019 dal Prefetto e dal Questore di Firenze. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, articolando due distinti motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 235 cod. pen., in quanto il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe potuto irrogare la misura di sicurezza dell'espulsione; infatti, stante la delimitazione dell'oggetto del giudizio di rinvio, riferito al solo capo B), il Tribunale avrebbe dovuto decidere i considerando solo la frazione di pena irrogata a titolo di continuazione per tale reato, ossia sei mesi di reclusione e 30,00 euro di multa, sanzione ben al di sotto della soglia minima necessaria per applicare la misura de qua. 2.2. Con il secondo motivo, si censura l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe incentrato la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente unicamente sulla sua biografia giudiziaria e sulla sua condizione di straniero irregolarmente soggiornante sul territorio italiano, elementi insufficienti per addivenire ad una prognosi di reiterazione dei reati. I giudici avrebbero dovuto, viceversa, considerare la condotta successiva del IF, che non risulta aver commesso altri reati;
inoltre, in risposta alla decisione del Tribunale di dare 2 rilievo alle violente modalità di commissione dei reati, la difesa oppone l'avvenuta concessione delle attenuanti generiche, giustificata proprio dalla contenuta gravità del danno arrecato alle persone offese. Infine, il precedente penale del 2018 sarebbe temporalmente distante dai fatti per cui il ricorrente ha riportato condanna nel 2019; allo stesso modo, non avrebbero dovuto essere valorizzati né il decreto di archiviazione per un tentato furto, né i precedenti di polizia, che si riducono a mere denunce di reato, di cui non si conosce l'esito. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto, per la fondatezza del primo, assorbente motivo. Nella sentenza rescindente emessa dalla Quinta sezione penale di questa Corte (n. 1196/2021 R.G.) su ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione resa dalla Corte distrettuale fiorentina il 29 aprile 2020 - che, su appello del Pubblico ministero, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva applicato al IF la misura di sicurezza dell'espulsione - viene affermato che l'appello della Parte pubblica avverso la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Firenze il 21 novembre 2019 in esito a rito abbreviato, doveva considerarsi ammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 680, comma 3, e 443, comma 3, cod. proc. pen., esclusivamente in relazione al reato di tentato furto con strappo di cui al capo B), per il quale si era proceduto a riqualificazione dell'originaria imputazione di furto con strappo consumato. Viceversa, doveva considerarsi inammissibile l'appello in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. sub A). Tanto premesso, il giudice del rinvio, funzionalmente competente, ha applicato la misura di sicurezza ai sensi dell'art. 235, primo comma, cod. pen., norma che presuppone una condanna alla reclusione "per un tempo superiore ai due anni", tenendo conto della pena complessivamente inflitta all'imputato, quantificata in tre anni di reclusione, oltre alla multa. Tale soluzione, tuttavia, contrasta decisamente con il dictum della citata pronuncia rescindente di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cui al capo B). 3 Pertanto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto parametrare la misura di sicurezza solo in relazione alla pena inflitta per tale ultimo reato, essendosi giudicato inammissibile l'appello del Pubblico ministero per il più grave reato sub A). Essendo stata quantificata in sei mesi di reclusione la frazione di pena in aumento per il reato-satellite contestato al capo B), la misura di sicurezza in questione non avrebbe potuto essere applicata. 2. L'ordinanza impugnata va, in definitiva, annullata senza rinvio, con conseguente comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il Consigliere estensore