Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
IN NO0 3 2 96 / 0 3 REPUBBLICA ITALIAN EL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE REVOCATION SOSPENSIONE TERMING Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONISI LEGGI Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 18074/01 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron.7617 Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Rep. 928 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 03/12/02 - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TU IA AR, TU IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOLMINO 9, presso lo studio dell'avvocato IO TU, che li difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE DE DOMINICIS, FRANCO MATARANGOLO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
OC UC, ZA NA, ZA EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAUTI, che li difende unitamente all'avvocato BRUNO SULLI, giusta 2002 delega in atti;
1569 -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 478/97 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 04/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito 1'Avvocato DE DOMINICIS Giuseppe difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato CAUTI Antonio difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIUMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'agosto del 1993 EL DI, EL RI HI, quest'ultima in proprio e nella qualità di erede della madre AB NI, esponevano che, con sentenza non definitiva del 5.7.1990, il Tribunale di Pescara aveva dichiarato trasferita, alla data del 7.7.1976, la proprietà di due appartamenti al piano attico di Via Nicola Fabrizi n. 185 di Pescara interni 13 e 14, da EL GI e EL DI a AN EN, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo di L. residuo mutuo in accollo 13.000.000 e del 33 14 per L. 22.800.000, con condanna dei venditori al risarcimento dei danni da determinarsi in prosieguo di giudizio nonché alla eliminazione delle garanzie e dei vincoli reali gravanti sui beni;
che detta sentenza era stata confermata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 22.6.1993; che essi esponenti avevano provveduto a notificare in data 22 luglio 1993 atto di intimazione e di diffida per il pagamento del prezzo residuo ex art. 1254 c.c., "con aggiornamento delle Somme dovute secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali dalla domanda;
che gli eredi AN, succeduti all'originario acquirente, non avevano adempiuto alle obbligazioni di cui alla sentenza. Tanto premesso, gli esponenti convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara AN EL, TI AN e AN LL chiedendone la condanna alla immediata restituzione dell'appartamento interno 14 ( il 13 possesso di essi attori ) inessendo sempre rimasto nel favore di EL RI HI, previa declaratoria di risoluzione del contratto preliminare intervenuto tra le " dellaparti con scrittura privata del 7 luglio 1976, nullità e, comunque, della risoluzione del rapporto obbligatorio originato dalla sentenza non definitiva del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello". I convenuti eredi AN si costituirono in giudizio opponendosi alla domanda ed evidenziando che la sentenza di sopra detta aveva riconosciuto la colpa esclusiva dei venditori, di tal che gli attori a mezzo dell'azione proposta intendevano vanificare gli effetti della sentenza medesima. Sostennero che non era dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione ed interessi sulle somme da pagare, che erano state determinate in sentenza e che erano state regolarmente depositate presso un notaio. Il Tribunale adito rigettò la domanda. L'appello proposto da EL DI e EL RI HI, quest'ultima anche nella già spiegata qualità, venne rigettato dalla Corte di Appello de L'Aquila con sentenza resa il 3.6.1997 e pubblicata il 4.11.1997. In essa si osserva: a) che i motivi proposti dall'appellante erano relativi una sola delle argomentazioni poste dal Tribunale ad a fondamento della decisione impugnata. b) che, infatti. il Tribunale aveva ritenuto non potesse determinare la risoluzione del contratto la diffida con la quale uno dei contraenti chiede alla controparte l'adempimento misura superiore a quella dovuta, come era accaduto nella specie in cui gli attori ed appellanti avevano esteso la diffida anche al pagamento di somme ulteriori rispetto al prezzo della vendita ( peraltro a suo tempo depositato presso un notaio), Somme non dovute e 11 rivendicate come accessori del credito. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione EL RI HI e EL DI con tre motivi articolati in molteplici censure. Resistono con controricorso TI AN, AN EL e AN LL. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere in primo luogo esaminata, perché logicamente prioritaria ed assorbente ogni altra questione, l'eccezione con la quale i resistenti sostengono la inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto quando era ormai scaduto anche il termine annuale di cui all' 327 cpc. L'eccezione è fondata. Ed, invero, il ricorso è stato proposto in data 12.7.2001 avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata il 4.11.1997, non notificata ed oggetto anche di ricorso per revocazione del 31.10.1998, deciso con sentenza comunicata il 3.11.2000. Il ricorso per cassazione revocazione è stato, quindi, successiva al 21.4.1995 per cui trovava proposto in epoca applicazione il testo novellato dell'art. 398 c.p.c.. secondo il quale il ricorso per revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite di. questa Corte hanno, infatti, in proposito affermato che in tema di ricorso per revocazione, dal combinato disposto degli artt. 90 delle legge 353/90 e 4 del d.l. 94/71, nonché del d.l. 121/95 e della legge 534/95, si evince che, fino а tutto il 21.4.1995 (data di pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 21/95) ha conservato efficacia il vecchio testo dell'art. 398 c.p.c.; fino a tale data il termine per la proposizione del ricorso per avverso le sentenze di appello impugnate per cassazione revocazione è rimasto automaticamente sospeso con decorrenza dal giorno di proposizione di tale impugnazione, mentre per il periodo successivo, ed a far data dal 22.4.1995, trova applicazione il nuovo testo del quarto comma del citato art. 398, sicché, in mancanza di sospensione del termine da parte del giudice della revocazione, previa istanza di parte, il termine per il ricorso per cassazione riprende ipso facto il suo corso legale (Cass.SS.UU.27.11.2000 n. 1211). Ne segue il termine per proporre il ricorso odierno avverso la sentenza n. 478/97 delle Corte di Appello de L'Aquila, che prima ancora era stata fatta oggetto del non è ricorso per revocazione proposto dopo il 21.4.1995, rimasto sospeso ope legis né lo è stato ope iudicis, in forza del testo novellato dell'art. 398 c.p.c., e, quindi, essendo stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile. Di nessun pregio è l'obiezione contenuta nella memoria dei ricorrenti che omettono ogni considerazione sul fatto che i termini per proporre il ricorso per cassazione non furono come si è detto sospesi dopo l'esperimento della - revocazione e fanno decorrere gli stessi termini non dalla pubblicazione della sentenza (4.11.1997), che poteva essere sostituita solo dalla notificazione, non avvenuta, ma dalla sua comunicazione. (22.12.2000). la assorbenteLa inammissibilità del ricorso per ragione della tardiva proposizione dello stesso, esonera dalla esposizione e dell'esame dei motivi in esso addotti. I ricorrenti vanno condannati in solido alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in complessivi euro 1300.00 di cui euro 1100 ( millecento) per onorario. Così deciso in Roma addi 3 dicembre 2002 nella camera di consiglio della sezione civile della Corte seconda Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Прифат IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLEDNA Dott.ssa Donatella D'Anna MAR. 2003 a C1 6 IL CANCELLIERE Roma