Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2659
CASS
Sentenza 21 febbraio 2003

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Nel giudizio di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli, la confessione di aver violato una norma di comportamento, resa da uno dei conducenti, ancorché non opponibile come prova piena nei confronti dell'assicuratore e del proprietario assicurato, fa piena prova, nei rapporti tra danneggiato e danneggiante, del fatto storico, e cioè delle modalità e delle circostanze in cui si è verificato il sinistro.

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria nei confronti,. Nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2659
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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