Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 2
Nel giudizio di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli, la confessione di aver violato una norma di comportamento, resa da uno dei conducenti, ancorché non opponibile come prova piena nei confronti dell'assicuratore e del proprietario assicurato, fa piena prova, nei rapporti tra danneggiato e danneggiante, del fatto storico, e cioè delle modalità e delle circostanze in cui si è verificato il sinistro.
Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria nei confronti,. Nei confronti dei conducenti, invece, il suddetto modulo ha valore di confessione stragiudiziale resa alla parte ed, a norma dell'art. 2735 cod. civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI OV Battista - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio dell'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTERCONTINENTALE ASSIC SPA, DE RO OV, DE RO LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16973/00 del Tribunale di ROMA, Sezione 13^ Civile, emessa il 07/02/00 e depositata il 1951 02/06/00 (R.G. 28024/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. OV Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26 settembre 1995 NA AN conveniva dinanzi al giudice di pace di Roma, nella veste di danneggiato, i signori De RO OV, quale conducente dell'autovettura danneggiante, De RO PA quale proprietario, e l'assicuratrice Intercontinentale assicurazioni spa, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Mercedes e relativi ad un incidente avvenuto in Roma il giorno 12 gennaio 1995.Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice contestando la sussistenza del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni richiesti, nonché la misura della responsabilità del proprio assicurato, restavano contumaci il conducente ed il proprietario assicurato.
Il giudice di pace, con sentenza del 30 dicembre 1996, decidendo secondo diritto, respingeva la domanda del NA ritenendo non sussistere la compatibilita dell'incidente, così come ricostruito attraverso l'istruttoria, ed i danni subiti dai veicoli, sulla scorta di quanto evidenziato dalla consulenza d'ufficio. La decisione era appellata dal NA che ne chiedeva la riforma e l'accoglimento della domanda risarcitoria, resisteva la sola impresa assicuratrice chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza depositata il 2 giugno 2000 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello, così decideva: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre il NA deducendo quattro motivi di censura;
non hanno svolto difese le controparti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che i motivi del ricorso sono proposti contro tutti i responsabili civili, tra di loro solidali, ma a diverso titolo, e pertanto le censure investono posizioni giuridiche differenziate. La decisione dei giudici del merito non ha tenuto conto, per le ragioni che diremo, di queste differenziazioni in relazione alla valutazione dei mezzi di prova.
I PRIMI TRE MOTIVI meritano esame congiunto per la intrinseca connessione.
Nel primo motivo si svolgono tre censure: una prima censura deduce l'error in iudicando per la disapplicazione del valore della confessione giudiziale resa dal conducente De RO, responsabile diretto, quale soggetto agente, nei confronti del danneggiante. Il De RO in sede di interpello ammette di non essersi fermato al segnale di "stop" e di essere l'unico responsabile dell'incidente, avendo urtato la Mercedes nella parte anteriore e producendo danni di rilevante entità. Tale confessione, ancorché non opponibile come prova piena nei confronti dell'assicuratore e del proprietario assicurato, costituiva importante elemento di semi probatio, ed era comunque da considerare come prova piena in favore del danneggiato in relazione al rapporto con il conducente. Si deduce pertanto una omessa o insufficiente motivazione sul valore della confessione nel contesto probatorio e tenendo conto delle diverse posizioni dei solidali.
Una seconda censura attiene alla omessa o errata valutazione probatoria del C.I.D.; si assume che questo documento ha valore confessorio tra le parti che lo hanno sottoscritto (i due conducenti, di cui uno assume la veste di danneggiato ed unico responsabile) e che per legge (art. 5 secondo comma del D.L. 1976 n. 857, convertito in L. 1977 n. 39) il modulo reciprocamente sottoscritto determina, nei confronti dell'assicuratore, una presunzione pro veritate del suo contenuto, e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo sottoscritto, mentre l'impresa assicuratrice assume l'onere di fornire la prova contraria. Una terza censura deduce l'ultrapetizione: poiché il fatto storico (lo scontro e la sua dinamica) non è mai venuto in contestazione tra le parti, il giudice del merito non poteva ricostruirlo in modo radicalmente diverso da quello rappresentato.
Nel SECONDO MOTIVO si censura la logicità delle conclusioni tratte dal CTU di ufficio, in quanto in radicale contrasto con la rappresentazione dei fatti data nel CID e nella confessione giudiziale;
da tale erronea impostazione sul fatto derivano poi le incompatibilità pretese circa i danni effettivamente subiti dalla Mercedes.
Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, con riguardo ai rilievi critici già esposti in precedenza, aggiungendosi che i giudici del merito hanno ritenuto valide le affermazioni del CTU che invece esprime opinioni soggettive e non considerazioni tecniche aderenti alla realtà.
I motivi così riassunti risultano fondati, ma occorre tener conto delle diverse posizioni dei solidali, nei rapporti con il danneggiato.
1. RAPPORTI TRA CONDUCENTE DANNEGGIANTE E DANNEGGIATO:
in relazione a tali rapporti le censure sono fondate in quanto la confessione resa dal conducente fa piena prova del fatto storico e cioè che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze indicate nel modulo CID, che contiene altra confessione stragiudiziale di cui si giova il danneggiato. La Corte ha inoltre disapplicato la disciplina speciale del CID (di cui al citato art.5 della legge 1977 n.39) per il valore che esso aveva tra le parti sottoscriventi (conducente e suo antagonista ma nella veste di danneggiato) e dunque non poteva rigettare la domanda del danneggiato nei confronti del danneggiante essendo certo l'an debeatur ed accertabile in via equitativa il quantum se di difficile valutazione. (cfr. Cass 3 aprile 1998 n. 3486).
2. RAPPORTI TRA DANNEGGIATO E PROPRIETARIO DEL VEICOLO DANNEGGIANTE:
anche in relazione a tali rapporti le censure risultano fondate. Il proprietario assicurato non ha mai contestato le dichiarazioni del conducente della propria autovettura ed il valore confessorio e la veridicità del CID;
pertanto è illogica la pronuncia che rigetta la domanda nei suoi confronti, essendo certo e non contestato il fatto storico, la dinamica, l'esistenza dei danni descritti nel CID.
3. RAPPORTI TRA DANNEGGIATO E ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE: anche per tali rapporti la pronuncia del giudice di appello è fallace in ordine alla valutazione delle prove. Infatti l'assicuratore, pur avendo contestato sin dall'origine il CID in relazione all'esistenza dei danni, non ha mai svolto sul punto una prova contraria. La consulenza tecnica di ufficio doveva essere volta unicamente sull'individuazione dei danni e la loro quantificazione, ma non poteva incidere sullo accertamento dell'ari debeatur, per la ragione che il CID è pienamente opponibile all'assicuratore quando, malgrado la contestazione, non sia chiesta ed espletata una prova contraria.
(Cfr:Cass.16 aprile 1997 n. 3276). In conclusione e per tutti i rapporti in esame, la parte danneggiata aveva dimostrato l'an debeatur sia per le responsabilità dell'incidente sia per la esistenza dei danni, la logica della consulenza è invece una logica deviata, perché determina un erroneo convincimento nei giudici del merito insinuando un accordo fraudolento delle parti in danno dell'assicurazione. Questa logica è fuorviante a tal punto da determinare la svalutazione di tutti i mezzi di prova ritualmente raccolti e vincolanti per la costruzione del convincimento logico del giudice e della sua motivazione conforme al diritto. Resta assorbito il QUARTO MOTIVO in quanto l'accoglimento dei primi tre e la Cassazione con rinvio, consentirà al giudice di merito di provvedere secondo le regole della soccombenza. La corte di rinvio, nell'esaminare i rapporti tra il danneggiato ed i responsabili civili, dovrà attenersi ai principi di diritto come sopra precisati nei rapporti tra le parti, sia per l'an che per la determinazione del danno, da intendersi come verificato quanto alla sua esistenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione AD ALTRA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI Roma. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003