Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari. (In applicazione del principio la Corte ha negato la necessità di ulteriori elementi indiziari, essendo decorsa appena mezz'ora tra la condotta contestata e l'esecuzione dell'alcoltest).
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L'incidenza della cd. curva alcolimetrica (curva di Widmark) non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Il consenso al prelievo ematico non è necessario per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza: mancanza di consenso non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2014, n. 47298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47298 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/11/2014
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 2127
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 17574/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI LE N. IL 11/07/1979;
avverso la sentenza n. 1074/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 22/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, in data 22/10/2013, ha confermato la sentenza emessa in data 21/12/2012 dal Tribunale di Macerata-Sez. di Civitanova Marche, con la quale NA AN era stato dichiarato responsabile del reato previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 1 e comma 2, lett. b), comma 2 sexies, e condannato alla pena di mesi 4, giorni 15 di arresto ed Euro 1.350,00 di ammenda.
2. NA AN ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3 e art. 192 c.p.p., e art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. b), comma 2 sexies, carenza ed illogicità della motivazione, motivazione apparente e travisamento del fatto. Il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ripercorso acriticamente il ragionamento sviluppato dal giudice di primo grado, omettendo di valutare le censure prospettate dalla difesa;
tanto emergerebbe dal fatto che la Corte territoriale ha attribuito piena rilevanza probatoria alle dichiarazioni dibattimentali del teste Velia screditando quelle dei testi della difesa attraverso considerazioni carenti sia sotto il profilo logico che tecnico-scientifico. Il vizio logico della sentenza, si assume, deriva dall'amplificazione di piccole divergenze tra le testimonianze del padre e del fratello dell'imputato, utilizzate per screditarne la credibilità. L'alcoltest è stato effettuato oltre mezz'ora dopo il momento in cui l'imputato si trovava alla guida della sua autovettura, per cui non vi sarebbe la certezza sul suo stato psicofisico al momento della guida, tanto più che l'agente che lo aveva visto al momento in cui gli ha intimato l'alt non aveva segnalato alcun elemento utile a presumere uno stato di alterazione. La motivazione sarebbe assolutamente carente nella parte in cui ha negato credibilità al fatto che l'imputato avesse bevuto birra una volta tornato a casa, basandosi su argomentazioni prive di pregio logico e scientifico. L'assenza di concreti elementi fattuali dai quali desumere il reale stato psicofisico dell'imputato al momento della guida ha comportato una motivazione apparente e basata sul travisamento del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità. 2. È necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con i motivi d'impugnazione contro la sentenza medesima. In particolare, la Corte territoriale ha analizzato con attenzione, sottoponendole a vaglio critico, le deduzioni critiche dell'appellante.
3. Dopo avere richiamato dettagliatamente le argomentazioni svolte nell'atto di appello, la Corte territoriale ha altrettanto analiticamente replicato a tali censure riportando il contenuto della deposizione dell'agente di polizia Vella Sandro (pag.7) e spiegando per quali ragioni le testimonianze del padre e del fratello dell'imputato avessero contenuto inverosimile (pagg.8-9), sulla base di argomentazioni di carattere logico e scientifico.
3.1. In particolare, si legge nella sentenza, il teste di accusa aveva intimato l'alt per due volte ad un'autovettura il cui conducente aveva inizialmente fermato il veicolo, ed in quel frangente l'agente aveva notato lo sguardo assolutamente perso" del conducente;
il veicolo era subito ripartito, era stato inseguito e perso di vista per 10 minuti, al cui termine il pubblico ufficiale aveva raggiunto l'abitazione dell'imputato, il cui padre aveva riferito che lo stesso dormiva;
tuttavia, con il giovane l'agente aveva raggiunto il parcheggio, ove l'autovettura; aveva il motore bollente e, successivamente, lo aveva sottoposto all'esame alcolemico mediante etilometro alle ore 6:19, ossia 49 minuti dopo l'intimazione dell'alt. La Corte di Appello ha ritenuto inverosimile quanto riferito dal padre e dal fratello dell'imputato, secondo i quali quest'ultimo avrebbe bevuto birra con biscotti prima di andare a dormire, sottolineando come fosse trascorso un lasso di tempo di soli 10 minuti tra il momento in cui NA AN era rientrato a casa e il momento in cui l'agente di polizia lo aveva raggiunto nell'abitazione e rimarcando che, se l'assunzione di birra fosse appena avvenuta, la metabolizzazione dell'alcol al momento del test sarebbe stata in fase ascendente, mentre la seconda prova aveva dato un valore inferiore alla prima.
3.2. La motivazione posta a sostegno della conferma della pronuncia di condanna in primo grado si fonda su argomentazioni che non presentano aspetti di manifesta illogicità e che risultano plausibili, prive di salti logici e conferenti rispetto alle emergenze istruttorie. Questa Corte ha, per altro verso, già affermato il principio per cui è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una prova diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento di tale prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile, non essendo deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, inteso come asserita, erronea valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.253099;
Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv.237994).
3.3. Ad ulteriore specificazione, si aggiunga che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, non è consentito dedurre in sede di ricorso per cassazione il "travisamento del fatto proprio in ragione della preclusione per il giudice di legittimità' di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
ne' è evidenziata nel ricorso in esame la sussistenza del diverso vizio del "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale;
il ricorso, infatti, sviluppa un esame delle prove dichiarative, sottoponendole ad una analisi frazionata e di merito che ne contesta la interpretazione offertane dai giudici di merito, con una prospettazione che non è consona, come detto, alla sede in cui è proposta.
4. Quanto alla deduzione concernente l'inidoneità dell'alcoltest eseguito a distanza di oltre mezz'ora a dimostrare le condizioni psicofisiche dell'imputato al momento della guida, nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha sottolineato che, al momento in cui gli è stato intimato l'alt, il conducente presentava, secondo quanto emerso dalla prova testimoniale, lo sguardo "assolutamente perso" e che, nel momento in cui è stato raggiunto nella sua abitazione, circa mezz'ora dopo, presentava occhi lucidi ed alito fortemente vinoso;
a tali sintomi è stato, poi, correlato il riscontro fornito dal test alcolemico in fase discendente, tale dunque da fornire conferma all'ipotesi accusatoria in merito alle condizioni di alterazione da assunzione di alcolici in cui si trovava l'imputato in concomitanza con la guida dell'autovettura.
4.1. La sentenza impugnata ha, dunque, applicato il principio già affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186 C.d.S., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, solo quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale (Sez.4, n. 28787 del 9/06/2011, Rata, Rv.250714; Sez.4, n. 45122 del 6/11/2008, Corzani, Rv.241764). E, nel caso concreto, nella sentenza impugnata si è congruamente argomentato perché il giudice di merito ritenesse che le due rilevazioni a mezzo etilometro avessero fornito indicazioni univoche del superamento della soglia di 0,8 g/l.
4.2. Tale principio può essere ulteriormente sviluppato, nel senso che solo il decorso di un intervallo temporale di alcune ore, e non di mezz'ora come nel caso in esame, tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari. Come recentemente chiarito da questa Sezione a proposito della validità del rilevamento alcolemico in un caso analogo, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test è infatti inevitabile, potendosi peraltro ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest (Sez.4, n. 13999 del 11/03/2014, Pittiani, Rv.259694; Sez.4, n. 21991 del 28/11/2012, dep. 2013, Ghio, Rv.256191).
4.3. La motivazione espressa nella sentenza impugnata risulta, pertanto, esente da contraddittorietà, avendo la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni mosse dall'appellante ed essendo, tuttavia, pervenuta con adeguata giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza di primo grado, applicando correttamente i principi sopra indicati e pervenendo alla sussunzione del fatto in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 186 C.d.S., comma 2, in ragione del concorrente accertamento di una serie di elementi indiziari idonei a corroborare il dato, acquisito mediante etilometro, di un tasso alcolemico superiore a g/l 0,8. 5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014