Sentenza 13 dicembre 1999
Massime • 1
È abnorme, per l'inammissibile regressione del procedimento che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome e dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato allorché sia certo che si tratti della persona fisica identificata come autore del reato contestato; in tali ipotesi, invero, preso atto degli errori eventuali nell'identificazione anagrafica dell'imputato, il giudice deve adottare i conseguenziali provvedimenti correttivi, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/1999, n. 6260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6260 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 13/12/1999
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " TO IG " N. 6260
3. " Donato ZA " REGISTRO GENERALE
4. " CO NI " N. 6624/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso la pretura circondariale di Perugia
avverso l'ordinanza del pretore di Perugia - sez. distaccata di Gualdo Tadino - in data 23.11.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. ZA Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Fatto
Il pretore di Perugia - sez. distaccata di Gualdo Tadino - all'udienza dibattimentale del 23.11.1998 nel procedimento penale
contro
HO AR, preso atto che le persone da sottoporre a processo inizialmente era tale HO AR, nato in [...] il [...] (dati coincidenti con quelli del casellario e del comune di Gualdo Tadino), e che successivamente il reato era stato contestato la nominativo HO AR, nato in [...] il [...], su concorde richiesta delle parti dichiarava con ordinanza la nullità del decreto di citazione a giudizio e rimetteva gli atti al PM per quanto di sua competenza.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Perugia denunciando l'abnormità del provvedimento impugnato sul rilievo che nessuna incertezza sussistesse sulla identità della persona fisica dell'imputato cui era stato notificato il decreto di citazione, e che l'errore concernente i dati anagrafici di costui fosse del tutto irrilevante ai fini della validità della notificazione dell'atto, comportando solo l'onere di compiere gli accertamenti necessari ai fini della rettifica. In ogni caso - soggiunge il ricorrente - ove il Pretore avesse avuto la certezza dell'evocazione in giudizio di altro soggetto, avrebbe dovuto proscioglierlo con la formula "per non aver commesso il fatto", ordinando la trasmissione degli atti al P.M. per procedere contro il vero responsabile, ma giammai ritenere che il rapporto processuale non fosse validamente sorto con il soggetto evocato in giudizio;
di tal che, così operando, aveva determinato un'abnorme regressione del procedimento alla fase anteriore. Diritto
Il ricorso è fondato.
Il decreto di citazione a giudizio non può ritenersi nullo per l'inesattezza lessicale (peraltro nemmeno sicura, nella specie) del nome e cognome dell'imputato e per l'erronea indicazione del mese di nascita (giugno, anziché luglio o viceversa). L'eventualità che siffatti dati anagrafici non fossero del tutto rispondenti a quelli effettivi dell'imputato non ha inficiato minimamente la validità della instaurazione del rapporto processuale con la persona fisica dell'imputato ben individuato nell'immediatezza del fatto e, dunque, non sussistendo incertezza alcuna circa l'identità dell'imputato tratto a giudizio con colui nei cui confronti era stato promosso il procedimento ex art. 648 c.p.p. come a ragione è stato rilevato dal ricorrente, ove il pretore fosse stato certo che la persona evocata in giudizio non era l'autore del fatto contestato con il decreto di citazione, avrebbe dovuto assolverlo rimettendo gli atti al P.M. per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'effettivo responsabile, ma giammai dichiarare la nullità del decreto di citazione determinando un'inammissibile regressione del procedimento alla fase anteriore. La nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 555, cm 2, c.p.p., sussiste soltanto quando sorge obbiettiva incertezza sulla identificazione della persona fisica dell'imputato, in modo che il dubbio al riguardo si riverberi sull'instaurazione del rapporto processuale con un soggetto, il quale potrebbe essere, nella sua connotazione fisica e quindi nell'identità personale, diverso dall'autore effettivo dell'azione criminosa per cui si procede: in simile evenienza appare evidente come il dubbio sull'identità fisica dell'imputato, paralizzando il normale andamento del processo, non possa trovare altro sbocco che quello dalla pronuncia di nullità del decreto di citazione a giudizio. Ma, si è già rilevato innanzi, non è questo il caso in esame costituito semplicemente da qualche inesattezza (peraltro eventuale) nella individuazione anagrafica del nominativo dell'imputato.
Consegue che il decreto di citazione deve ritenersi ritualmente emesso, non essendo, ne' potendo essere messa, in discussione la corrispondenza tra l'imputato citato a giudizio, anche se con generalità eventualmente inesatte, e la persona fisica identificata come autore del reato contestato. Nemmeno l'ipotetica impossibilità dell'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione del decreto per l'erronea indicazione dei dati anagrafici dell'imputato può pregiudicare la validità del decreto con conseguente regressione alla fase anteriore del processo, dovendosi nel caso specifico procedere solo agli opportuni accertamenti per la "vocatio in ius" di colui al quale viene con certezza attribuito il fatto enunciato nel decreto stesso.
In conclusione il Pretore, preso atto degli errori eventuali nella individuazione anagrafica dell'imputato, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti conseguenziali, disponendo la correzione delle generalità e, nell'ipotesi di incidenza sulla ritualità della notificazione, ordinando anche la rinnovazione della citazione a norma del combinato disposto degli artt. 485 e 143 c.p.p., purché fosse apparso probabile che l'imputato non ne avesse avuto effettiva conoscenza. Il provvedimento di annullamento del decreto di citazione è invece abnorme avendo, per le ragioni esposte, determinato una inammissibile regressione del procedimento dalla fase dibattimentale a quella anteriore, evento, questo, "patologico", non altrimenti ovviabile, se non con l'elisione della statuizione che lo ha prodotto, la quale, "ove sia oggetto di ricorso per cassazione da parte del p.m.", dev'essere perciò annullata senza rinvio (per tutte, cfr. Cass. S.U. 18.6.1993, Garanzi).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al tribunale (ex pretura circondariale) di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2000