Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/1999, n. 6260
CASS
Sentenza 13 dicembre 1999

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È abnorme, per l'inammissibile regressione del procedimento che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo nel contempo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a causa dell'inesattezza lessicale del nome e dell'erronea indicazione della data di nascita dell'imputato allorché sia certo che si tratti della persona fisica identificata come autore del reato contestato; in tali ipotesi, invero, preso atto degli errori eventuali nell'identificazione anagrafica dell'imputato, il giudice deve adottare i conseguenziali provvedimenti correttivi, ordinando anche la rinnovazione della citazione ove appaia probabile che l'interessato non ne abbia avuto conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/1999, n. 6260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6260
    Data del deposito : 13 dicembre 1999

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