Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15924 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistati R.G. . 667 100 Dott. Vittorio DUVA Presidente: Consigliere Dott. Ernesto LUPO 32436 Consigliere Cron. Dott. Italo PURCARO Rep. 4196 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 03/04/03 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROMEL LAINATE NUOVA SRL, con sede in Lainate, in persona dell'A. U. sig. Lorenzo AR, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO SAVASTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NUOVA PROTEX SRL, corrente in Cura Carpignano (PV) in persona dell'Amministratore e legale rappresentante 2003 geom. Marco Pietra, elettivamente domiciliata in ROMA 828 VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato 1 EUGENIO MERLINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO SOLLAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2621/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione III Civile, emessa il 22/06/99 e depositata il 26/10/99 (R.G. 752/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Roberto SAVASTA;
udito l'Avvocato Eugenio MERLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso 1 per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della OM Lainate Nuova srl [in se- guito chiamata RO il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del 12.7.1991 ingiungeva alla Nuova EX srl [in seguito chiamata EX] di pagare alla ricorrente L. 36.806.082 per la serigrafatura di vetri. Avverso il decreto ingiuntivo la EX proponeva opposizione, eccependo che il credito azionato riguar- dava in parte fatture che aveva già regolarmente pagato e in parte fatture che aveva da tempo contestato in quanto relative a prestazioni male eseguite dalla oppo- 2 sta. La OM, costituitasi in giudizio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed in ogni caso la con- danna della EX a pagare la residua somma di L. 21.811.869. I l Tribunale con sentenza del 22.11.1993, previa revoca del d. i., condannava l'opponente a pagare la somma di L.21.211.896, oltre interessi e spese, respin- gendo le domande della stessa di risoluzione del con- tratto e di risarcimento del danno. La decisione era impugnata dalla EX, nonché dalla OM con appello incidentale per la conferma del d. i. La Corte d'appello di Milano, all'esito della svol- ta istruttoria, con sentenza del 26.10.1999 condannava la OM al risarcimento dei danni in favore della EX, da liquidare in separato giudizio, confermando "in tutto il resto" la decisione di primo grado. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- so la OM sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la EX. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - la OM Lainate Nuova s.r.l. [d'ora in poi RO deduce che 3 la Corte di merito non poteva pronunciare la sua con- danna generica al risarcimento del danno in favore del- la Nuova EX s.r.1. [d'ora in poi EX], in quanto questa non aveva svolto la relativa domanda in via au- tonoma, ma l'aveva collegata alla domanda di risoluzio- ne del contratto intercorso tra le parti, che era stata a sua volta respinta. Nel secondo motivo impostato sulla violazione e - lafalsa applicazione degli artt. 1218 e 1453 C.C. ricorrente si duole della condanna generica senza veni- re accertato il suo inadempimento per colpa. Nel terzo motivo, deducendosi contraddittoria moti- M vazione circa un punto decisivo, si assume che nel mo- mento in cui la Corte ha ritenuto la irrilevanza, nel- l'ambito della fornitura globale, del numero di vetri viziati, tale irrilevanza doveva essere comunque tenuta presente anche nell'ipotesi di esame di una domanda di ma non lo era da quelle risarcimento danni avulsa di risoluzione del contratto. Nel quarto, ed ultimo, motivo incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 278 c.p.c. la ricorrente adduce il mancato accertamento del pre- supposto della condanna generica. Gli esposti motivi, che possono trattarsi in un unico contesto per la stretta connessione delle rispet- 4 tive censure, non sono suscettibili di accoglimento. Come da conclusioni riportate nella sentenza impu- gnata la EX [appellante] chiese alla Corte d'appel- in parziale riforma della sentenza ap-lo di volere " pellata accertare l'inadempimento della OM e però dichiarare risolto per tale causale il contratto di fornitura inter partes;
respingere conseguentemente le domande della convenuta e condannare la medesima al ri- sarcimento del danno a favore dell'appellante, da li- quidarsi in separato giudizio...". Pacifico questo, è palese che, dall'accertamento preliminare dell'inadempimento della OM, la EX ha fatto derivare, in base alla stessa valutazione di fatto della Corte d'appello, due distinti oggetti: la declaratoria di risoluzione del contratto da una parte e dall'altra la condanna al risarcimento del danno. Di conseguenza la medesima Corte ha tenuto di- stinte le due domande: accertato, come si fa rilevare de da parte resistente, l'inadempimento della OM, da un lato non lo ha ritenuto di tale gravità da giustifi- care la declaratoria di risoluzione contrattuale, dal- l'altro ha però pronunciato la condanna della OM al risarcimento del danno (da liquidarsi in separato giu- dizio), con ciò non correndo nel vizio di ultrapeti- zione né in quello di contraddittorietà. 5 L'inadempimento della OM, dal canto suo, è sta- individuato e ritenuto dal giudice d'appello nella to difettosa serigrafatura di "una piccola quantità" di vetri, consistente in "interruzioni nei filamenti", per implicito, della stessa donde la responsabilità, società per colpa. Il ricorso va dunque rigettato, compensando le spe- se del presente giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, il 3.4.2003 nella camera di consiglio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE allinдой Niñoris quda IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 23011/2003 Oggi !L C1 Innocenzo Barista 6