CASS
Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6386 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NE GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 22/03/2021 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 23 luglio 2020, condannava il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di assegni in bianco di cui al capo a) della imputazione. 2. Ricorre per cassazione GI NE, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 6386 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabili nei suoi confronti le dichiarazioni rese dalla coimputata SA LA LU, acquisite ex art. 513 cod. proc. pen. pur in assenza del consenso proveniente dall'imputato. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel giungere alla condanna sulla base soltanto delle dichiarazioni rese dalla coimputata in fase di indagini, in assenza di contraddittorio;
2) violazione di legge per non avere la Corte proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, ricavata solo sulla base delle dichiarazioni della coimputata, anche in considerazione del rapporto esistente tra costei ed il titolare del conto corrente, circostanza che avrebbe potuto giustificare il possesso degli assegni da parte della SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattinnentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contunnace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione) (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942;Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739). Nel caso in esame, neanche il ricorrente contesta la circostanza di non essersi opposto alla acquisizione delle dichiarazioni della coimputata ex art. 513 cod. proc. pen.. 1.2. E' infondata anche la seconda deduzione di cui al primo motivo. Non è vero, infatti, che la condanna è stata basata soltanto sulle dichiarazioni della coimputata, soggetto che non era stato mai escusso nel contraddittorio delle parti, circostanza che avrebbe integrato la violazione di cui all'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.. 2 Infatti, la sentenza impugnata è giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base del fatto - non smentito in ricorso - che egli fosse nel possesso di diversi assegni di provenienza illecita, per essere stati sottratti dalla coimputata SA al titolare del conto corrente. 2. Il secondo motivo è infondato. La Corte non ha basato la condanna su una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, nella specie costituita dalle dichiarazioni della coimputata SA. Come il giudice di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto provato, sulla base di queste dichiarazioni, che costei, autrice esclusiva del furto, avesse consegnato gli assegni in bianco al ricorrente, circostanza da questi non smentita. La differenza tra il giudizio di primo e secondo grado si è incentrata, invece, sulla valutazione dell'elemento soggettivo del ricorrente, con diversità di contenuti fondata su elementi estranei alla prova dichiarativa, come evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso. Ne consegue rilevare che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di rinnovare la prova dichiarativa, non avendone messo in discussione i contenuti. In proposito, deve ribadirsi che, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, Prundaru, Rv. 276050). 3. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ha condannato il ricorrente sulla base di tre elementi oggettivi che il ricorso non contesta: il possesso degli assegni bancari a lui consegnati in bianco dalla coimputata, la mancata giustificazione di tale possesso e la compilazione degli assegni, con firma evidentemente apocrifa del titolare del conto. Per il che, è stata fatta corretta applicazione del principio per cui, in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929). 3 A fronte di tali elementi, rimane meramente ipotetico l'assunto difensivo che la buona fede del ricorrente dovesse provenire dal rapporto di parentela tra la coimputata e il titolare degli assegni. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra che ha chiesto l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 23 luglio 2020, condannava il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di assegni in bianco di cui al capo a) della imputazione. 2. Ricorre per cassazione GI NE, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 6386 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 24/11/2022 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto utilizzabili nei suoi confronti le dichiarazioni rese dalla coimputata SA LA LU, acquisite ex art. 513 cod. proc. pen. pur in assenza del consenso proveniente dall'imputato. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel giungere alla condanna sulla base soltanto delle dichiarazioni rese dalla coimputata in fase di indagini, in assenza di contraddittorio;
2) violazione di legge per non avere la Corte proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità, ricavata solo sulla base delle dichiarazioni della coimputata, anche in considerazione del rapporto esistente tra costei ed il titolare del conto corrente, circostanza che avrebbe potuto giustificare il possesso degli assegni da parte della SA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattinnentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contunnace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione) (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942;Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739). Nel caso in esame, neanche il ricorrente contesta la circostanza di non essersi opposto alla acquisizione delle dichiarazioni della coimputata ex art. 513 cod. proc. pen.. 1.2. E' infondata anche la seconda deduzione di cui al primo motivo. Non è vero, infatti, che la condanna è stata basata soltanto sulle dichiarazioni della coimputata, soggetto che non era stato mai escusso nel contraddittorio delle parti, circostanza che avrebbe integrato la violazione di cui all'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.. 2 Infatti, la sentenza impugnata è giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base del fatto - non smentito in ricorso - che egli fosse nel possesso di diversi assegni di provenienza illecita, per essere stati sottratti dalla coimputata SA al titolare del conto corrente. 2. Il secondo motivo è infondato. La Corte non ha basato la condanna su una diversa valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, nella specie costituita dalle dichiarazioni della coimputata SA. Come il giudice di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto provato, sulla base di queste dichiarazioni, che costei, autrice esclusiva del furto, avesse consegnato gli assegni in bianco al ricorrente, circostanza da questi non smentita. La differenza tra il giudizio di primo e secondo grado si è incentrata, invece, sulla valutazione dell'elemento soggettivo del ricorrente, con diversità di contenuti fondata su elementi estranei alla prova dichiarativa, come evidenziato a proposito del terzo motivo di ricorso. Ne consegue rilevare che la Corte di appello non aveva alcun obbligo di rinnovare la prova dichiarativa, non avendone messo in discussione i contenuti. In proposito, deve ribadirsi che, in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, Prundaru, Rv. 276050). 3. Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ha condannato il ricorrente sulla base di tre elementi oggettivi che il ricorso non contesta: il possesso degli assegni bancari a lui consegnati in bianco dalla coimputata, la mancata giustificazione di tale possesso e la compilazione degli assegni, con firma evidentemente apocrifa del titolare del conto. Per il che, è stata fatta corretta applicazione del principio per cui, in tema di ricettazione, deve ritenersi sussistente la consapevolezza dell'illecita provenienza del bene in capo al soggetto che riceva o acquisti un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929). 3 A fronte di tali elementi, rimane meramente ipotetico l'assunto difensivo che la buona fede del ricorrente dovesse provenire dal rapporto di parentela tra la coimputata e il titolare degli assegni. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 24.11.202