Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11815 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
1 1815/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO g.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI R. G. 18108/00 SEZIONE Composta del Cron. N. 25687 со 1 Rep. N. -Presidente- 1 Dott. Vincenzo Mileo 2 Michele De Luca -Consigliere- Ud. 13.02.2003 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. Pasquale Picone -Consigliere- -Consigliere- 5. Aldo De Matteis ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA -S.p.A. PARFUMS ET BEAUTE ITALIA, in persona del legale rappresentante Rag. Pierangelo Cattaneo, -S.p.A. HELENA RUBINSTEIN ITALIA, in persona del legale rappresentante Rag. Pierangelo Cattaneo, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Oslavia 30, presso lo studio dell'Avv. Massimo Casella Pacca di Matrice, che le rappresenta e difende disgiuntamente ed unitamente all'Avv. Ernesto Garberi del foro di Milano come da procura in calce al ricorso Ricorrenti gri 2
CONTRO
MB TE, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. De Pretis 86, presso lo studio dell'Avv. Massimo Dotto, rap- presentato e difeso dagli Avv.ti Francesco M. Pugliese ed Ales- sandro Carli come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 871 del Tribunale del Lavoro di Treviso dell'11.7.2000/12.7.2000 nella causa iscritta al n. 5799 del R.G. anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
Udito l'Avv. Fabrizio Gizzi per le ricorrenti e l'Avv. Alessandro Carli per il controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Stefano MB proponeva tempestivo appello contro la senten- za in data 21.7.1999 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Treviso, la quale aveva condannato le convenute so- cietà EL RU AL e AR et TÉ AL al paga- mento in suo favore, rispettivamente, delle somme di £. 11.305.935 e di £. 5.262.610, oltre accessori, per differenze di provvigioni e F.
1.R.R., ed aveva, in accoglimento delle riconven- zionali proposte dalle medesime società, condannato esso ap- pellante al pagamento in favore della anzidetta società EL 3 RU AL della somma di £. 28.183.212 ed in favore della AR et TÉ AL della somma di £. 21.507.106, oltre inte- ressi, per indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo insussi- stente la giusta causa del recesso in tronco, in data 19.3. 1997, da parte dello MB dal rapporto di agenzia con le indicate so- cietà. Tale decisione, a seguito di appello proposto dallo MB, ve- niva parzialmente riformata dal Tribunale di Treviso con sentenza depositata il 12.6.2000, la quale condannava le società appellate a corrispondere all'appellante, rispettivamente, le somme di £. 66.547.015 la EL RU e di £. 42.630.808 la ARs et TÉ AL, oltre accessori, e respingeva le domande riconven- zionali delle stesse società. Il giudice di appello riteneva che le società preponenti, contra- riamente all'assunto del primo giudice, fossero state inadempienti per avere violato le zone di esclusiva, sicché era da considerarsi giusta la causa del recesso in tronco da parte dell'agente Zam- bon, il quale a fronte della variazione unilaterale delle zone- non avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro. le Sociera Ricorrono per cassazione con quattro motivi, ai quali resiste lo MB con controricorso. Le parti hanno presentato rispettive memorie ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso le ricorrenti denunciano viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1748- secondo comma- e 1759 Cod. Civ., degli artt.
4- settimo comma- e 2- ultimo com- ma dell'A.E.C.
9.6.1988 e 16.11.1988, nonché vizio di motiva- zione. Il tutto in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C. Le doglianze sono articolate in una serie di argomentazioni, volte lineeets a dimostrare l'insussistenza della giusta causa ad nutum da parte dell'agente per la riduzione unilaterale societaria delle zone as- segnate in esclusiva. In particolare le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il preteso inadempimento da parte di esse società non può consiste- re esclusivamente nella denunciata violazione di esclusiva;
osser- vano, in secondo luogo, che in ogni caso la violazione dell'esclusiva non è idonea a costituire "giusta causa di recesso", in quanto l'agente ha conservato il diritto alle provvigioni c.d. indirette;
rilevano, in terzo luogo, che il giudice di appello in maniera apodittica ed equivoca ha ritenuto che l'agente non avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro come se nulla fosse successo, senza alcun approfondimento della situazio- ne venutasi a creare nel gennaio 1997 e di quella conseguente del marzo 1997 dopo la presentazione dei "verbali"; osservano, in quarto luogo, che la variazione di zona non potrebbe essere fonte di “giusta causa" di risoluzione in tronco, neppure quando non venga rispettata da parte della preponente la “procedura” per difetto di forma scritta e di immediata attuazione della variazio- ne;
precisano, infine, che in nessun caso l'agente avrebbe potuto liberarsi del rapporto, in quanto l'iniziativa sarebbe stata pur 5 sempre imputabile allo stesso agente come recesso ad nutum ed egli avrebbe dovuto versare alla preponente l'indennità sostituti- va del "preavviso". Le esposte censure non sono fondate. Il Tribunale ha ricostruito la vicenda in questione individuando l'inesistenza di un accordo tra le parti e ritenendo rilevante l'inadempimento delle preponenti, attuato mediante la violazione delle zone di esclusiva, quale giusta causa di recesso in tronco dell'agente. Sotto tale profilo il giudice di appello ha evidenziato che l'agente era stato posto di fronte al fatto compiuto della varia- zione unilaterale delle zone di esclusiva, attuata il 2.1.1997, e che nessuna rilevanza poteva essere attribuita ai verbali c.d. di accordo, sottoposti alla firma dello MB il 3.3.1997, dopo che il rapporto si era ormai modificato in modo significativo. Trattasi di accertamento in fatto, non censurabile in sede di le- gittimità, tanto più che il giudice di appello ha spiegato le ragio- ni della propria decisione con motivazione chiara ed adeguata. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 Cod. Civ, nonché vizio di motivazio- ne circa un punto decisivo della controversia. Il tutto in relazio- ne all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Le ricorrenti sostengono che il recesso dell'agente è tardivo ri- spetto alla ritenuta variazione della zona di esclusiva, per essere intervenuta il 19.3.1997, ossia dopo oltre due mesi dal preteso 6 inadempimento delle preponenti. Il motivo è infondato. Al riguardo si osserva che, ritenuto giustificato il recesso in tronco, non sussiste la tardività dello stesso in relazione al mo- mento del suo apprendimento da parte dell'agente. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono violazione o falsa ap- plicazione dell'art. 2119 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C. La censura si appunta sul fatto che l'agente non ha rispettato l'onere di allegazione e di prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno subito, sicché la condanna all'indennità sostitutiva del preavviso non sarebbe giustificata. Tale censura non ha pregio e va disattesa, in quanto, ravvisata la giusta causa del recesso in tronco, l'indennità in questione co- stituisce conseguenza diretta della condotta tenuta dalle prepo- nenti. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 Cod. Civ. e dell'art. 342- primo comma C.P.C., nonché vizio di motivazione su un punto decisi- vo della controversia. Il tutto in relazione in relazione all'art. 360 n.3 e n. 5 C.P.C. Le ricorrenti sostengono che la domanda dello MB, relativa al credito di £.
1.839.779 dovuta dalla società EL RU in relazione ad ordini annullati, non è stata provata, né valutata 7 dal consulente tecnico di ufficio;
aggiungono che in ogni caso lo MB non ha impugnato la decisione negativa del primo giudi- ce. Il motivo è infondato. Va puntualizzato che, contrariamente all'assunto della ricorrente, lo MB ha avanzato in primo grado la domanda in esame e, a fronte di decisione negativa del primo giudice, la ha riproposto in sede di appello, come risulta dalle conclusioni precisate in se- condo grado. Quanto al merito della pretesa va osservato che il giudice di ap- pello ne ha riconosciuto la fondatezza, sulla base della docu- mentazione fornita dallo MB, tanto più che la società prepo- nente non ha contestato l'esistenza degli ordini annullati. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti in so- lido al pagamento delle spese, che liquida complessivamente in € 41,00 oltre € 3000/00 per onorario. Così deciso in Roma addi 13 febbraio 2003 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Vincenzo Miles Alessandro de Ruutis IL CANCELLIERE elle 5 980. 2003 Depositato in Cancelleria j o i 606 g g GELLIERE 3 0 3 1 A 5 I . S D S . T , A R N O T A , L ' 3 L L A 7 L S O . E E B 8 P D I S 1 I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A E D M L I E O , T A O A T I D R L R T L E I S E I T D G D N E O E S R E