CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. Minacce del PM durante l’interrogatorioAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2023, n. 17913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17913 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ET ET, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 01/10/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione;
letta la memoria scritta del difensore dell'imputata, Avvocato Francesco Virgone, che si è associato alle conclusioni del PG4.t `7"("" Penale Sent. Sez. 6 Num. 17913 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 1° ottobre 2021 ha parzialmente confermato quella di condanna in primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarando l'intervenuta prescrizione in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e mantenendo la pena inflitta dal primo giudice (mesi due e giorni venticinque di reclusione) in relazione al solo delitto residuo: resistenza a pubblico ufficiale (fatti avvenuti il 23 gennaio del 2015). 2. Avverso la condanna in appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, deducendo un unico motivo declinato quale violazione di legge processuale in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello - si denuncia - ha violato il divieto di reformatio in peius in quanto, in assenza di impugnazione del P4I1 e dopo avere dichiarato la prescrizione della contravvenzione, ha nondimeno mantenuto la pena inflitta, aggravando così il trattamento sanzionatorio relativo all'unico reato rimasto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la sentenza impugnata la Corte frartntrria ha rilevato che la pena inflitta dal primo giudice era illegale in quanto la pena-base per il reato più grave (art. 337 cod. pen.) era stata determinata in misura assai inferiore al minimo edittale (mesi 3 e giorni 25, anziché mesi 6 di reclusione) e la riduzione per il rito abbreviato era stata operata nella misura della metà, anziché di un terzo come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. Pertanto, «pur dichiarandosi estinto il reato contravvenzionale, può confermarsi la pena irrogata da ritenersi equa - benchè errata - per il reato di resistenza, in assenza di impugnazione del PM». fru- 3. Come rilevato dal RG, la decisione della Corte di appello non è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reato continuato è illegittima la decisione del giudice d'appello che, 2 qualora la pena relativa al reato più grave sia stata determinata dal giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nel dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati satellite posti in continuazione, confermi la pena complessiva irrogata dal giudice di primo grado, senza decurtarla degli aumenti correlati ai reati estinti (in tal senso, v. Sez. 5,-n. 44088 del 09/05/2019, Dzemaili Redzep, Rv. 277845; in motivazione, la Corte ha chiarito che i reati satellite conservano autonomia in vista della presa d'atto di eventuali cause di estinzione e che la mancata decurtazione della pena complessiva significa «omettere le implicazioni immediate di una decisione, "in parte qua", comunque liberatoria»). In senso conforme v., da ultimo, Sez. 6 n. 29659 dell'11/05/2022, Dalla Costa, Rv. 283535, secondo cui incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena. 4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, trattandosi di fatto commesso nel gennaio 2015, per il quale è quindi maturato il termine massimo ex artt. 157 ss. cod. pen., e non rinvenendosi elementi per l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, secondo comma,cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Presidente Il Consigliere tenso
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con conseguente declaratoria di intervenuta prescrizione;
letta la memoria scritta del difensore dell'imputata, Avvocato Francesco Virgone, che si è associato alle conclusioni del PG4.t `7"("" Penale Sent. Sez. 6 Num. 17913 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 1° ottobre 2021 ha parzialmente confermato quella di condanna in primo grado emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarando l'intervenuta prescrizione in riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e mantenendo la pena inflitta dal primo giudice (mesi due e giorni venticinque di reclusione) in relazione al solo delitto residuo: resistenza a pubblico ufficiale (fatti avvenuti il 23 gennaio del 2015). 2. Avverso la condanna in appello ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata, deducendo un unico motivo declinato quale violazione di legge processuale in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. La Corte di appello - si denuncia - ha violato il divieto di reformatio in peius in quanto, in assenza di impugnazione del P4I1 e dopo avere dichiarato la prescrizione della contravvenzione, ha nondimeno mantenuto la pena inflitta, aggravando così il trattamento sanzionatorio relativo all'unico reato rimasto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con la sentenza impugnata la Corte frartntrria ha rilevato che la pena inflitta dal primo giudice era illegale in quanto la pena-base per il reato più grave (art. 337 cod. pen.) era stata determinata in misura assai inferiore al minimo edittale (mesi 3 e giorni 25, anziché mesi 6 di reclusione) e la riduzione per il rito abbreviato era stata operata nella misura della metà, anziché di un terzo come previsto dall'art. 442 cod. proc. pen. Pertanto, «pur dichiarandosi estinto il reato contravvenzionale, può confermarsi la pena irrogata da ritenersi equa - benchè errata - per il reato di resistenza, in assenza di impugnazione del PM». fru- 3. Come rilevato dal RG, la decisione della Corte di appello non è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale in tema di determinazione della pena nel reato continuato è illegittima la decisione del giudice d'appello che, 2 qualora la pena relativa al reato più grave sia stata determinata dal giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nel dichiarare l'estinzione per prescrizione dei reati satellite posti in continuazione, confermi la pena complessiva irrogata dal giudice di primo grado, senza decurtarla degli aumenti correlati ai reati estinti (in tal senso, v. Sez. 5,-n. 44088 del 09/05/2019, Dzemaili Redzep, Rv. 277845; in motivazione, la Corte ha chiarito che i reati satellite conservano autonomia in vista della presa d'atto di eventuali cause di estinzione e che la mancata decurtazione della pena complessiva significa «omettere le implicazioni immediate di una decisione, "in parte qua", comunque liberatoria»). In senso conforme v., da ultimo, Sez. 6 n. 29659 dell'11/05/2022, Dalla Costa, Rv. 283535, secondo cui incorre in violazione del divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur prosciogliendo l'imputato per taluno di essi, non diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta in funzione "emendativa" sul presupposto che il giudice di primo grado, per le ulteriori imputazioni, erroneamente non aveva apportato alcun aumento di pena. 4. Alla fondatezza del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, trattandosi di fatto commesso nel gennaio 2015, per il quale è quindi maturato il termine massimo ex artt. 157 ss. cod. pen., e non rinvenendosi elementi per l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, secondo comma,cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Presidente Il Consigliere tenso