Sentenza 23 maggio 2012
Massime • 1
Non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui il P.M., pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato in ordine alla sua sostituzione ai sensi della legge n. 689 del 1981; in tal caso, infatti, sussistendo il mancato consenso del P.M. su una parte della richiesta dell'imputato, il giudice deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2012, n. 30392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30392 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 23/05/2012
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 586
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 27730/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 340/2009 TRIB.SEZ.DIST. di PIEDIMONTE MATESE, del 08/10/2010;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -sezione distaccata di Piedimonte Matese- in data 8 ottobre 2010, con la quale gli è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi uno e giorni 27 di reclusione in ordine al reato di minacce gravi e ingiurie, in danno di M.A. , fatto commesso nell'(omesso) .
Deduce la violazione di legge per avere, il Tribunale, disposto l'applicazione della pena detentiva, senza dare corso alla contestuale richiesta di conversione della stessa, richiesta alla quale il pubblico ministero non aveva prestato il consenso. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata.
Il 17 maggio 2012 è pervenuta una memoria dell'avv. Lombardo a sostegno delle richieste del Procuratore generale della Cassazione. Il ricorso è fondato.
Ha già posto in evidenza la giurisprudenza di questa Corte che non può farsi luogo ad applicazione della pena su richiesta delle parti nel caso in cui il PM, pur avendo prestato il suo consenso in ordine alla quantificazione della sanzione detentiva, lo abbia negato per quanto attiene la sua sostituzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689. Invero, il mancato consenso del PM su di una parte della richiesta dell'imputato, impone al giudice di rigettare in toto la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, Sentenza n. 5377 del 11/11/1999 Ud. (dep. 13/01/2000) Rv. 215565). Nel caso di specie, proprio tale situazione si è verificata, essendo stato posto in evidenza nella stessa sentenza impugnata che il pubblico ministero non aveva prestato consenso alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
In altri termini, era mancato il presupposto stesso per il buon esito del rito del patteggiamento, non essendosi formato l'accordo delle parti sulla richiesta formulata dal procuratore speciale dell'imputato, richiesta da ritenersi costituita congiuntamente dalla individuazione della pena detentiva e della sua conversione in pena pecuniaria.
Per tale ragione il rito speciale del patteggiamento è stato adottato in assenza dei presupposti di legge e la sentenza deve essere annullata con restituzione degli atti al giudice del merito ai fini o d e ella rinnovazione della richiesta di pena patteggiata o del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012