Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 40 lett. c) del D.Lgs. n. 504 del 1995 non si pone in rapporto di specialità con il reato di truffa, atteso che il ricorso alle modalità fraudolente che caratterizzano il reato codicistico non è elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dalla disposizione in materia di accise, la quale punisce la mera destinazione degli oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa l'agevolazione di imposta, di talché tale diversa destinazione può riguardare anche carburanti conseguiti legittimamente in regime di agevolazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 44869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44869 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1302
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 17030/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NS, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 18/2/2013 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Taldone Luisa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 febbraio 2013 il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del riesame rigettava l'istanza ex art. 309 c.p.p. proposta da AR NS avverso il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emesso nei suoi confronti dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 22 gennaio 2013 per i reati di cui agli artt. 416, 479 e 482 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, commi 1 e 4. La vicenda concerne l'attività di un sodalizio criminoso costituito tra il AR, il figlio IE ed altre persone (tra cui EM BI), finalizzato al commercio di carburante per uso agricolo a soggetti non legittimati ad acquistarlo in regime di accisa agevolata. A tal fine il sodalizio avrebbe reclutato alcuni tossicodipendenti, fatti figurare mediante falsa documentazione come imprenditori agricoli, per ottenere dall'UMA della provincia di Salerno l'assegnazione del carburante ad uso agricolo in regime agevolato di accisa e il rilascio ai medesimi dei cd. libretti di controllo necessari all'annotazione di tali acquisti nella misura autorizzata. I suddetti libretti venivano poi falsamente annotati per giustificare le cessioni di carburante effettuate invece, attraverso il deposito di cui l'indagato era titolare, ad altre persone e ad un prezzo inferiore a quello ordinario, ma non incorporante per intero l'abbattimento dell'accisa, consentendo così al sodalizio un ulteriore margine di profitto.
2. Avverso l'ordinanza ricorre a mezzo dei propri difensori il AR articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. e correlativi vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente lamenta che l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sia stata fondata sostanzialmente su un'unica intercettazione relativa ad una conversazione intrattenuta con il figlio IE il cui contenuto risulterebbe tutt'altro che univoco, mentre il Tribunale, per un verso, avrebbe trascurato di considerare che nessuno dei falsi imprenditori agricoli aveva indicato nel AR l'organizzatore o il promotore dell'attività illecita e, per l'altro, avrebbe immotivamente svalutato le dichiarazioni del coindagato EM, il quale aveva escluso che egli fosse stato a conoscenza della falsa qualifica attribuita ai soggetti reclutati per l'intestazione dei libretti di controllo. Non di meno immotivata sarebbe l'interpretazione delle conversazioni intercettate citate nell'ordinanza custodiale e valorizzate dal Tribunale, atteso che dal tenore letterale delle stesse non sarebbe dato comprendere di quale prodotto petrolifero si discuta, mentre in un occasione l'interlocutore - erroneamente indicato nel figlio del AR - inequivocabilmente avrebbe richiesto l'erogazione indifferentemente di carburante ad uso agricolo ovvero di benzina "bianca" e cioè di quella ordinariamente in vendita ad accisa non agevolata. Infine, i giudici del riesame avrebbero inspiegabilmente sostenuto la propria decisione riprendendo alcune delle argomentazioni utilizzate nell'ordinanza custodiale a proposito del figlio dell'indagato. Sempre con il primo motivo il ricorrente deduce, infine, l'errata applicazione della legge penale, eccependo la specialità delle fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale e il contestato delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato.
2.2 Con il secondo motivo vengono mosse ulteriori censure alla motivazione del provvedimento impugnato in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. In proposito il ricorrente ritiene immotivato il peso specifico attribuito dal Tribunale al precedente da cui il AR risulta gravato, atteso che lo stesso sarebbe risalente e comunque relativo a reato commesso dall'indagato quando, contrariamente a quanto accertato nell'attualità, egli gestiva in prima persona il deposito carburanti, talché il suddetto precedente non si rivelerebbe significativo ai fini della formulazione di una prognosi negativa sul futuro comportamento dell'indagato. Per il resto l'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata sul punto si risolverebbe in un generico riferimento ai fatti contestati, senza alcuna illustrazione degli elementi che consentirebbero di ritenere concreta ed attuale l'esigenza cautelare individuata. Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di considerare che il deposito di carburanti è stato dapprima sottoposto a sequestro e successivamente restituito al curatore fallimentare sotto la condizione di non affittarlo al AR ed ai suoi familiari, circostanza che evidenzierebbe l'impossibilità per l'indagato di reiterare i reati in contestazione. Infine del tutto assente nel provvedimento impugnato sarebbe qualsiasi motivazione in merito all'inadeguatezza di misure meno afflittive di quella in corso di esecuzione ad arginare l'evidenziata esigenza cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è per certi versi inammissibile e comunque infondato.
1.1 In proposito è innanzi tutto necessario ricordare che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 dell'8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190) e che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11 febbraio 2013, Melfi, Rv. 254439). Va altresì ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).
1.2 Ciò premesso deve osservarsi che il Tribunale ha diffusamente argomentato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del AR e con motivazione non manifestamente illogica e coerente all'evidenza disponibile ha individuato in una serie di intercettazioni ambientali il nucleo di elementi che lo collegano all'attività illecita oggetto di contestazione, la cui effettiva consumazione non è posta in discussione dal ricorrente, che invece censura l'interpretazione fornita dall'ordinanza delle conversazioni selezionate. Censura che in realtà si riduce all'obiezione per cui non sarebbe sufficientemente provato che tali conversazione avessero ad oggetto la fornitura di "nafta agricola", omettendo il necessario confronto con quanto effettivamente argomentato dal Tribunale in ordine al contenuto delle frasi pronunziate dall'indagato nelle diverse occasioni e del significato da attribuire alle stesse, tenuto conto del contesto fattuale in cui erano state pronunziate. Infatti i giudici del riesame hanno dedotto dalla preoccupazione dimostrata dall'indagato nelle conversazioni intercettate il 22 marzo 2012 per l'interessamento della polizia tributaria all'attività del deposito la sua consapevolezza dell'irregolarità delle erogazioni effettuate presso il distributore, ma soprattutto a tale conclusione sono giunti in ragione del fatto che in tale frangente egli esplicitamente e ripetutamente abbia riferito, sia al figlio che a un cliente, della necessità di fornire il carburante in luogo appartato o di recapitarlo con il camion, cessando ogni erogazione presso il deposito. La linea argomentativa così sviluppata appare immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, mentre le doglianze difensive sul punto risultano all'evidenza tanto assertive, quanto generiche.
1.3 Con specifico riferimento alla conversazione delle 17.08, sulla quale il ricorrente ha concentrato le sue attenzioni, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato dia correttamente conto di come il colloquio si sia svolto tra il AR ed un ignoto acquirente e di come quest'ultimo fosse disponibile ad accettare anche l'erogazione di nafta "bianca" (intendendosi verosimilmente quella venduta ad accisa piena), ma altresì della risposta del AR - invece del tutto trascurata nel ricorso -, che per l'appunto si dimostra a sua volta disponibile a consegnare qualsiasi quantità di carburante, purché fuori dal deposito, potendo in tal caso, nell'ipotesi di un controllo, simulare un errore sul destinatario della fornitura. Interpretazione questa che appare coerente al tenore letterale delle frasi pronunziate dal AR e riportate nell'ordinanza e sulla base della quale il Tribunale ha inferito altrettanto coerentemente che l'indagato si riferisse alla possibilità di fornire carburante in evasione di accisa, secondo uno schema ben sperimentato presso il suo deposito, a prescindere che nell'occasione specifica ciò sia poi avvenuto.
1.4 Parimenti generiche appaiono anche le doglianze relative all'esposizione di indizi afferenti alla posizione di AR IE, giacché le stesse estrapolano un elemento senza tenere conto del complessivo ragionamento probatorio svolto dal Tribunale e di come tale elemento vi si inserisca. Non di meno il ricorrente non spiega - come invece suo dovere - in che modo l'eventuale inconferenza dell'elemento considerato sarebbe in grado di inficiare la tenuta logica dell'intero ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata. In realtà deve osservarsi sul punto come i giudici del merito abbiano ritenuto che la prova del consapevole coinvolgimento dell'indagato nel contrabbando di carburanti svolto presso il deposito gestito con i suoi familiari implichi anche la sua consapevolezza della parallela attività di procacciamento e gestione dei libretti di controllo intestati a falsi imprenditori agricoli, il coinvolgimento nella quale del figlio dell'indagato i brani dell'ordinanza richiamati del ricorrente tende ad evidenziare. Ma v'è da dire che tale consapevolezza è documentata dai giudici del merito anche in altra maniera e cioè evocando il contenuto di altra conversazione intercettata (quella del 3 aprile 2012) in cui il AR interviene nel colloquio intrattenuto dal figlio con un potenziale cliente per spiegargli di come sia necessario, per procedere alle erogazioni "clandestine", procacciarsi prima un falso libretto di controllo.
2. Infondate appaiono invece le ulteriori doglianze relative al difetto di chiamate in correità riguardanti il AR da parte dei falsi imprenditori agricoli utilizzati dal sodalizio ed all'incompatibilità di tale dato fattuale con il ruolo di organizzatore o promotore assegnato all'indagato.
2.1 Il Tribunale si è infatti ancora una volta dilungato nell'illustrare le modalità organizzative dell'attività del sodalizio, precisando come il compito di reclutare i falsi imprenditori agricoli e di mantenere i rapporti con i medesimi spettasse al solo EM, nell'ambito di una ripartizione dei ruoli che i giudici del riesame hanno tra l'altro coerentemente ritenuto sintomatico di un contesto associativo. In tale ottica gli stessi giudici hanno dunque implicitamente e logicamente ritenuto irrilevante che tali soggetti non abbiano chiamato in correità il AR, atteso che il modulo organizzativo ideato non comportava alcun contatto tra quest'ultimo e i formali destinatari del carburante venduto in evasione di accisa. Nè d'altra parte il ricorrente ha evidenziato in che modo la circostanza presuntivamente trascurata risulterebbe decisiva per escludere il ruolo attribuito all'indagato in seno al sodalizio criminoso, posto che l'organizzatore di un'associazione, per essere ritenuto tale, non deve necessariamente essere investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 5, n. 39378 del 22 giugno 2012, Marini e altri, Rv. 254317).
2.2 Nuovamente inammissibili, stante la loro genericità, risultano invece le lamentele del ricorrente sulla presunta decisività delle dichiarazioni a discarico rese dal EM nel corso del suo interrogatorio. I giudici del riesame non hanno infatti omesso di valutare che il coindagato avrebbe sostanzialmente negato la consapevolezza da parte del AR della falsità delle qualifiche attribuite agli intestatari dei libretti di controllo, ma, hanno per contro ampiamente motivato in modo coerente al compendio indiziario di riferimento sulla scarsa attendibilità di tale affermazione, rilevando l'acquisizione di molteplici elementi convergenti nell'indicare che l'indagato e il figlio ben sapevano chi avesse "reclutato" il EM. E la doglianza difensiva, nel limitarsi ad affermare la decisiva valenza scagionante delle dichiarazioni menzionate, omette qualsiasi confronto con la linea argomentativa sviluppata dal Tribunale, rivelandosi dunque privo della necessaria specificità.
3. Infondata è la doglianza con cui sostanzialmente si sostiene che l'art. 640 c.p. e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 siano in concorso apparente tra loro, concorso da risolversi in favore della norma in materia di accise, ritenuta speciale rispetto a quella comune in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (implicitamente evocate nel ricorso) secondo cui è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni (Sez. Un., n. 1235/11 del 28 ottobre 2010, Giordano ed altri, Rv. 248865).
3.1 Come è noto, ricorre un'ipotesi di concorso apparente di norme quando uno stesso fatto appare contemporaneamente oggetto di incriminazione da parte di più disposizioni penali, ma in realtà solo una di esse è destinata a trovare effettiva applicazione, con conseguente esclusione della disciplina dettata per il concorso di reati, in forza del criterio di specialità recepito nell'art. 15 c.p., il quale richiede che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle (così ancora da ultime le stesse Sezioni Unite in precedenza citate).
3.2 Alla luce degli illustrati e consolidati principi elaborati da questa Corte in materia sembra allora potersi escludere che l'art. 640 c.p. e il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40 lett. c) possano ritenersi in rapporto di specialità, atteso che il ricorso alle modalità fraudolente che caratterizzano la fattispecie della truffa, non è elemento costitutivo di quella disciplinata dalla disposizione speciale in materia di accise, la quale punisce la mera destinazione degli oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa l'agevolazione di imposta dalla legge tributaria, talché tale diversa destinazione può avere ad oggetto anche carburanti conseguiti legittimamente in regime di agevolazione. Nè appare rilevante nel caso di specie il principio affermato dalle Sezioni Unite Giordano invocato dal ricorrente, atteso che lo stesso riguarda la specifica ipotesi del concorso tra il reato di truffa e quelli tributari a struttura fraudolenta e non è destinato a regolare qualsiasi ipotesi di convergenza tra l'art. 640 c.p. e una fattispecie incriminatrice posta a tutela degli interessi fiscali.
3.3 Peraltro deve evidenziarsi come nel caso di specie nemmeno sembri configurabile un concorso apparente di norme, difettando in tal senso l'identità del fatto materiale sul quale dovrebbe registrarsi la convergenza di norme incriminatrici. Infatti, per come prospettato nel provvedimento impugnato, del tutto autonomi e distinti sono i fatti oggetto di contestazione, senza che ai presenti fini rilevi l'eventuale connessione teleologia che li avvince.
4. Inammissibile risulta infine anche il secondo motivo, nella parte in cui eccepisce la violazione dell'art. 274 c.p.p. e contesta la motivazione del provvedimento impugnato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che ancora una volta il confronto con l'articolato apparato giustificativo predisposto sul punto dai giudici del merito risulta parziale ed in tal senso aspecifico. Infatti il Tribunale ha ancorato la propria valutazione sul pericolo di recidivanza a tre parametri: gravita dei fatti contestati, dedotta dalla loro sistematicità e dalla complessiva entità delle accise evase, nonché dall'ampio arco temporale in cui gli stessi sono stati consumati;
esistenza di un precedente specifico a carico dell'indagato; prosecuzione dell'attività criminosa anche dopo l'acquisita consapevolezza dell'avvio di indagini sul conto della sua attività. E parimenti inammissibile e comunque infondata risulta anche l'eccepita carenza di motivazione del provvedimento impugnato in punto di adeguatezza della misura, atteso che la doglianza è solo genericamente prospettata e non tiene conto delle considerazioni svolte dai giudici del riesame sull'intensità della rilevata esigenza cautelare, da cui implicitamente gli stessi hanno legittimamente dedotto l'adeguatezza del regime cautelare applicato al AR.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013