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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 15/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14738/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.00215327.36.000 TASSA AUTOMOB 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.00215327.36.000 TASSA AUTOMOB 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr 028.2025.00215327.36.000, per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019 notificata il 06/05/2025, dell'importo complessivo di €.622,29 riferita al ruolo nr . 2025/001232:targa Targa_1 e ruolo N. 2025/00123: targa_2
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n. 964269663766, asseritamente notificato in data 03/08/2022e dell'avviso di accertamento (atto presupposto) n. 964192342036, asseritamente notificato in data 07/11/2022; l'avvenuta prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione , difetto di motivazione
Si costituisce in data 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo.
Si costituisce in data 22.12.2025 la Regione Campania chiedendo la cessazione della materia del contendere avendo provveduto ad annullare in autotutela gli avvisi di accertamento n.
964269663766-964192342036, sottesi alla cartella di pagamento n. 02820250021532736000 impugnata.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 7.7.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 5.8.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 028.2025.00215327.36.000, lamentando l'omesso notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione
La Regione Campania costituendosi ha depositato il provvedimento di sgravio pertanto si rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Preso atto del venir meno dell'interesse alla lite sul piano sostanziale per l'intervenuta autotutela. Le spese vanno compensate per l'attivazione tempestiva da parte dell'amministrazione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAVANI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14738/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.00215327.36.000 TASSA AUTOMOB 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028.2025.00215327.36.000 TASSA AUTOMOB 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1 , impugna la cartella di pagamento nr 028.2025.00215327.36.000, per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2019 notificata il 06/05/2025, dell'importo complessivo di €.622,29 riferita al ruolo nr . 2025/001232:targa Targa_1 e ruolo N. 2025/00123: targa_2
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento n. 964269663766, asseritamente notificato in data 03/08/2022e dell'avviso di accertamento (atto presupposto) n. 964192342036, asseritamente notificato in data 07/11/2022; l'avvenuta prescrizione e la decadenza dal diritto alla riscossione , difetto di motivazione
Si costituisce in data 2.10.2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo.
Si costituisce in data 22.12.2025 la Regione Campania chiedendo la cessazione della materia del contendere avendo provveduto ad annullare in autotutela gli avvisi di accertamento n.
964269663766-964192342036, sottesi alla cartella di pagamento n. 02820250021532736000 impugnata.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 7.7.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 5.8.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr 028.2025.00215327.36.000, lamentando l'omesso notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione
La Regione Campania costituendosi ha depositato il provvedimento di sgravio pertanto si rileva la sussistenza delle condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. L.vo 546/92.
Preso atto del venir meno dell'interesse alla lite sul piano sostanziale per l'intervenuta autotutela. Le spese vanno compensate per l'attivazione tempestiva da parte dell'amministrazione
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.