Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 ITALIANA B E N , E 1 N 9 E DUBBLICA O 9 1 I Z - 1 A 1 R - C T 1 A IS 2 P I . G L D E R 9 E 3 A IC D E D E 6 IU T 4 G N . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T S E T E 0 04 19 0 3 N R T A (IS LA CORTE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente f.f. - R.G.N. 27075/01 GENGHINI- Presidente di sezione- Cron. 756 Dott. Massimo Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.14/11/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO 1 Consigliere - Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso 10 studio dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
1541 ricorrente -1-
contro
ST NT;
intimato avverso la sentenza n. 2820/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 26/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato il 25 maggio 1999 ON RE conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per calamità atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle previsioni della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1982 n. 38. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Gioia del Colle e della Provincia di Bari, ai quali per legge era stata delegata conclusasi con esito favorevole per l'attore, °l'istruttoria integrazione del contraddittorio nei comunque il difetto di confronti di tali enti. settembre 2000 il Giudice di pace di Con sentenza in data 26 Bari accoglieva la domanda, ritenendo, per quanto in questa sede interessa, che a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, delegata dalla legge Regione Puglia 10 dicembre 1982 n. 38 ai Comuni ed alle Province, sorge per il titolare di azienda agricola che abbia subito danni per calamità atmosferiche il diritto soggettivo al pagamento del contributo previsto dalla normativa in materia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 1357/89, contrariamente a quanto sarebbe stato affermato dal Giudice di riconosciuto il diritto dell'attore alla pace, non avrebbe contributo per cui è causa, ma avrebbe corresponsione del subordinato la concessione di tale contributo al verificarsi di alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato la sola corresponsione del contributo alla disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo a tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 novembre 2002 Прили IL CANCELLIERE 01 VA AM LU The Depositata in Cancelleria 14 GEN. 2003 ALLIERE C1 Oppbattista ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 45 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)