Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7641
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Sentenza 16 maggio 2003

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Non è soggetto a prelazione o riscatto il terreno che nel piano regolatore o in altro strumento urbanistico sostitutivo risulti destinato a parco privato vincolato, in quanto tale destinazione non è agricola, bensì urbana, mentre è irrilevante il fatto che la suddetta destinazione sia compatibile con l'utilizzazione agricola del fondo.

Poiché nella disciplina anteriore alla legge n. 203 del 1982 (applicabile nella specie, "ratione temporis"),il diritto di prelazione e di riscatto era attribuito a chi coltivava direttamente il fondo in base a contratto di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria o di compartecipazione, con esclusione di tutti gli altri soggetti che, pur coadiuvando il titolare del rapporto nella coltivazione del fondo per essere componenti del suo nucleo familiare, non erano parte del contratto agrario, i figli dell'originario affittuario, non subentrati nel rapporto agrario, non possono essere considerati parti del giudizio avente ad oggetto la domanda di riscatto del fondo; ne' il fatto che essi abbiano partecipato al giudizio di primo grado comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti nel giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7641
    Data del deposito : 16 maggio 2003

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