Sentenza 23 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
д из ее LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 0 7 3 3 /0 9 REPUBBLICA ITALIA Oggetto BANNI DA SEZIONE TERZA CIVILE CIRCOLAZIONE STRADALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10508/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ugo ConsigliereFAVARA Cron.28339 Rep. 9931 MAZZA Rel. Consigliere Dott. Fabio TRIFONE - Consigliere Dott. Francesco Ud.13/12/01 ConsigliereDott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64682 Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti 1.55 VENTI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE 11-28-07-02 REGINA MARGHERITA 244, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MORI, difeso dall'avvocato PIETRO CLEMENTE PERROTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona UFFICIO COPIE del Ministro pro Richiesta copia studio tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, dal Sig. S.ds.... 1.55 per diritti presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 29-07-02 il IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente2001 ESARIE DOV 2163 nonchè contro 210 ASSITALIA SPA, in persona dell'Amministratore delegato Sig. Lino Benassi, corrente in Roma, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo TRICANICO, che la studio dell'avvocato FRANCESCO difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1180/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa i124/03/98 e depositata il 09/04/98 (R.G. 4575/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Pietro PERROTTI;
udito l'Avvocato Francesco TRICANICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 28.12.1983 verso le ore 2, in Roma, nell'area dell'incrocio tra la via di Torre Argentina, largo Argentina e Corso Vittorio si verificava lo scon- tro tra TI UC alla guida della sua Fiat 127 (sulla quale era trasportato LL OL) e NN LO, agente di polizia, alla guida di una Giulietta di pro- prietà del Ministero dell'Interno ed assicurata con l'Assitalia. Il TI, con citazione 30 e 31.10.1986, 2 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, il Ministero dell'Interno e l'Assitalia onde ottenere il risarcimento del danno conseguente a lesioni personali, spese mediche e danni alla vettura. Precisava la domanda nella complessiva somma di lire 84 milioni. I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda sull'assunto secondo cui l'incidente era ascrivibile a responsabilità esclusiva del TI. Il Tribunale di Roma, con sentenza 19/29.10.1994 dichiara- va la non utilizzabilità, ex art. 246 c.p.c., delle di- R chiarazioni rese dal LL;
dichiarava l'incidente ascrivibile a colpa di ambedue i conducenti, nella mi- sura del 70% a carico del TI e nella misura del 30% a carico dell'NN; liquidava in favore del TI la somma di lire 17.965.000 a titolo di risarcimento del danno alla persona;
rigettava il capo di domanda per il risarcimento del danno alla vettura per difetto di pro- va in ordine al quantum debeatur;
condannava i convenu- ti al rimborso delle spese di lite sopportate dall'attore nella misura del 30%, dichiarando compensa- to il residuo 70%. Il TI proponeva appello lamentando violazione dell'art. 246 c.p.c., l'erronea valutazione delle ri- sultanze probatorie in ordine all'an e al quantum de- 3 beatur, con riferimento anche alla mancata liquidazione del danno alla vettura. L'appellante proponeva altresì domanda risarcitoria nei confronti dell'Assitalia per aver questa omesso di provvedere al pagamento del dovuto dopo la decorrenza dello spatium deliberandi. Infine si duoleva della disposta parziale compensa- zione delle spese di lite. Chiedeva quindi dichiararsi l'esclusiva responsabi- lità del conducente della Giulietta alla produzione dell'evento, con condanna del Ministero dell'Interno e क dell'Assitalia al pagamento, in suo favore, della com- plessiva somma di lire 700 milioni, quale risarcimento del maggior grado di invalidità accertato in suo danno. In subordine, nel caso di conferma del concorso già ri- tenuto dal primo giudice, tener conto di tale maggior grado di infermità. In ulteriore subordine chiedeva l'elevazione del 2 risarcimento sulla base del suo effettivo reddito. Chiedeva altresì la condanna dell'Assitalia nei limiti del massimale rivalutato. Gli appellati si costituivano chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma, con sentenza 24.3/9.4.1998, in parziale acco- glimento dell'appello, condannava gli appellati al pa- gamento, in favore del TI, della ulteriore somma di lire 2.000.000 a titolo di risarcimento del danno alla vettura. Rigettava nel resto l'impugnazione e dichiara- va interamente compensate tra le parti le spese di lite di secondo grado. Osservava che il LL era portatore di un in- teresse che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio per aver riportato lesioni nell'incidente de quo;
che l'evento dannoso era stato correttamente at- tribuito a maggior colpa del TI per aver questo vio- lato l'art. 126 cds;
che mancava ogni prova circa il nesso causale tra l'incidente e l'epatite C riscontrata al TI cosicchè appariva corretta la valutazione ope- rata dal primo giudice del tema di danno biologico. Ri- levava che la domanda basata sulla dedotta mala gestio della SOC. Assitalia risultava introdotta per la prima volta con l'appello; che la parziale compensazione del- le spese era giustificata dalla reciproca soccombenza sull'an debeatur. Osservava inoltre che il capo di domanda relativo al danno alla vettura era accoglibile sulla base del valore dell'auto al momento del sinistro e al degrado monetario successivamente intervenuto. TI UC ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi di gravame, illustrato da memoria. Resistono con controricorso il Ministro e 5 l'Assitalia. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due primi mezzi di censura il ricorrente de- duce la violazione dell'art. 246 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la inutilizzabilità della de- posizione del testo LL. Rileva che il teste non aveva azionato alcuna pretesa risarcitoria derivante dalle lesioni riportate nell'incidente de quo e che co- suo diritto al risarcimento risultava pre-munque il scritto. Nega quindi la sussistenza, in capo al Pellec- chia, di un interesse attuale e concreto, legittimante la sua partecipazione al giudizio. Lamenta poi la ca- renza di motivazione sul punto. Le due censure non meritano accoglimento. Secondo confalidata giurisprudenza di questa Corte 1'apprezzamento dei giudici di merito circa l'esistenza di un concreto interesse che rende incapaci a testimo- niare si risolve in un accertamento di fatto non censu- rabile in sede di legittimità, purché congruamente mo- tivato e, nella fattispecie, il giudice a quo ha reso una motivazione sufficiente, seppure sintetica. Con la terza censura il ricorrente lamenta vizio di motivazione in tema di valutazione delle responsabilità dell'incidente. Deduce l'erroneo apprezzamento della deposizione del teste Cosentino, nonché l'erronea descrizione del luogo dell'incidente con riferimento alla segnaletica ivi esistente. Afferma l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista sulla base di una sua autonoma valutazione delle modalità del fatto. a doglianza non merita accoglimento, giacchè con essa il ricorrente non ha posto in rilievo alcuna lacuna a con- traddittorietà della motivazione, ma si è affidato alla sua ricostruzione dell'incidente, compiuta secondo un diverso apprezzamento dei fatti rispetto alle valuta- zioni della Corte di Roma. In definitiva la censura verte sul merito e, come tale, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Con il quarto mezzo il ricorrente deduce l'omessa motivazione circa la determinazione del quantum debea- tur. Osserva che la richiesta elevazione della misura del risarcimento a lire 700 milioni non era fondata soltanto dalla circostanza della intervenuta epatite C, ma altresì dalla insufficienza della liquidazione ope- rata dal tribunale in tema di danno alla salute allor- chè non erasi valutata l'epatite C, non ancora scoper- ta. La censura è infondata, giacchè la Corte ha esami- dell'appello e, con riferimento nato tale punto all'esito della CTU e ai criteri generalmente seguiti 7 in tema di danno biologico, ha ritenuto la congruità della liquidazione operata dal primo giudice. Con le ultime due censure il TI lamenta viola- zione di legge e vizi di motivazione per aver la corte di merito negato il nesso causale tra l'incidente e l'epatite C ed aver omesso di disporre CTU sul punto. Anche tall ultime due censure il TI lamenta Vio- lazione di legge e vizio di motivazione per aver la carte di merito negato il nesso causale tra l'incidente k e l'epatite C ed aver omesso di disporre CTU sul punto. tali censure non meritano accoglimento.Anche La Corte di merito ha reso puntuale motivazione in ordine al tema in oggetto, riportandosi agli elaborati perita- li in atti ed escludendo sulla base del loro esame il nesso causale tra l'incidente e l'epatite C ✓ coperta a distanza di anni dall'evento dannoso. Devesi inoltre considerare che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova in senso proprio ma è soltanto una indagine scientifica svolta da un ausiliare del giudice e volta a fornire a questi elementi tecnici di valuta- zione. Essa è sottratta alla disponibilità delle parti e la sua effettuazione è rimessa al prudente apprezzamen- to del giudice, che, nella specie, ha ritenuto di non disporla avendo già ottenuto risposta appagante al que- sito de quo attraverso le indagini peritali già in pre- cedenza effettuate. Il ricorso deve essere quindi ri- gettato, e, per la ragionevole disponibilità delle que- stioni trattate, appare equo compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, addì 13.12.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE глиник Vitors to IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Maria Alefler Depositata in Cancelleria 83.07.02 IL CANGELLERE C1 Oggi, Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 AGO. 2002 REGISTRAT 109T 129,11 AL!! 4596 HST CAMP. 456T 30,99 p. #S тот. 60,10 (Dott.com Respons Api Giu (Dr. M. RACOICHINI)