Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ESENT A REGISTRAZION C.C. 65508 AI SEA MATERIAN. 131 , ALL, B-MSENSI DA D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 07910 LA CORTE SUFREMAD getto SEZIONE TH Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 13332/99 Cron. 17362 Dott. Mario CICALA 1 Rel. Consigliere Rep . Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere- Ud. 15/10/02 DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore Dott. Stefano BENINI Consigliere 7 .20 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TREVISO BELLUNO SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI GIANGALEAZZO, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI BELLUNO, in persona del N. domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente 2002 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA 3659 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope -1- legis;
controricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avversO la sentenza n. 121/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 23/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BETTONI MANFREDI (con delega) che ha chiesto rinvio a nuovo ruolo in attesa della legge sul condondono, nel merito l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri motivi del ricorso. -2- 13332VOLGIMENTO DEL PROCESSO a r.l.Il Consorzio Agrario interprovinciale di Treviso e UN soc. coop. ricorre per cassazione deducendo tre motivi (due contrassegnati con il n. “2”) avverso la sentenza 121/20/98 del 23 luglio 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto rigettava l'appello del contribuente e riteneva che legittimamente l'Ufficio del Registro di UN avesse provveduto a determinare il valore finale di beni di pertinenza della cooperativa e che formavano oggetto di IMVIM straordinaria (art. 1 del D.L. 299/1991, convertito in legge 363/1991). In particolare i giudici di merito ritenevano inapplicabile il criterio di valutazione automatica degli immobili in base alla rendita catastale, sia per non aver la contribuente invocato espressamente tale modalità di valutazione, sia per avere indicato valori difformi rispetto a quelli ricavabili in base all'accennato criterio, così come ammesso dalla stessa contribuente che aveva giustificato la circostanza riconducendola ad un banale errore. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la cooperativa deduce violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1 comma ottavo del D.L. 299/1991, convertito in legge 363/1991; insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Il motivo deve essere rigettato, ancorché in esso si svolgano argomentazioni in parte condivisibili. Ritiene cioè questa Corte che la contribuente colga nel segno quando sottolinea che, in base alla lettera della legge, l'accertamento di valore da parte dell'Ufficio Nu è escluso ogni qual volta "il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali i coefficienti di legge”. E' da ciò deduce che nella applicazione della norma assume rilievo il fatto sostanziale, cioè il valore in concreto dichiarato dal contribuente e non il fatto che costui abbia inserito nella dichiarazione una apposita clausola invocando l'applicazione della norma testè riportata. Questa considerazione non porta però all'accoglimento del motivo ed alla conseguente cassazione della sentenza impugnata. Ciò in quanto essa contiene una seconda, primaria e fondata, ratio decidendi. Risulta cioè dalla stesso ricorso che la contribuente ha applicato l'INVIM decennale sulla base di un valore inferiore di circa duecento milioni a quello risultante dai criteri di valutazione automatica. E questa obbiettiva circostanza rendeva legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio del Registro senza che potesse essere invocato un "errore materiale", evidenziato per altro solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta cioè che giudici di merito abbiano affermato che l'atto dell'Ufficio era legittimo perché il valore venale era stato determinato "sulla base dei prezzi unitari medi praticati sulla piazza di UN per beni similari”. L'indicazione sopra riportata è però, in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, sufficiente ad escludere la illegittimità dell'avviso di accertamento, salva restando la necessità che nel corso del giudizio l'Ufficio fornisca adeguata prova del suo assunto. m Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del D. Leg,vo 346/1990 (propriamente relativo alle imposte di successione), insufficiente motivazione. Investe cioè la questione consequenziale rispetto a quella affrontata nel secondo motivo, contestando il giudizio di merito in cui è stato ritenuto fondato l'assunto dell'Ufficio. Anche questo terzo motivo deve però essere rigettato. Invero la sentenza d'appello da' atto della congruità della valutazione compin dall'ufficio facendo riferimento non solo ad una stima dell'U.T.E., ma anche una perizia collegiale, eseguita circa un anno dopo la data di riferimento e quindi entro il termine di 14 mesi indicato dalla legge. Ci si trova dunque di fronte ad una motivazione priva di vizi logici, cui contribuente contrappone soltanto una propria diversa ricostruzione dei fatti. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 2.100 (di cui 2.000 per onorari), oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 ottobre 2002. CORTE funny Me Cicala IL CANCELLIERE DEPOSITATIO CANCELLERIA Oggi. 20 MAG. 2009