Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15047 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro 15047703 Composta dai seguen Mag Dr. Sergio Mattone Dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Cron. 30475 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Dr. Attilio Celentano Consigliere Ud. 23.04.2003. Dr. Antonio Lamorgese Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domiciliato, ricorrente;
CONTRO
OM IA SA, nata il [...], intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza in data 16 -maggio 12 luglio 2001,n. 946/2001, n. 703/1997 R.G.; A udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 23 aprile 2003; 2399 - 1 udito il P.M., Nardi, che ha -= in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vincenzo concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 23 maggio 1996 la signora IA SA OM adiva il Pretore di Melfi, giudice del lavoro, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto all'assegno mensile di invalidità civile, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno al pagamento delle provvidenze spettanti. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e deduceva la necessità della prova di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento della provvidenza richiesta, compresi quelli socio economici, come da comparsa di costituzione in primo grado. Il Pretore, disposta c.t.u., rigettava la domanda. franca Contro tale sentenza proponeva appello la signora OM, contestando le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado. L'Amministrazione si costituiva in giudizio, sostenendo, da un lato, la correttezza della c.t.u. del grado precedente e, dall'altro, la mancata prova della sussistenza, da parte della ricorrente, del requisito reddituale di cui alla legge n. 118/71. 1Con sentenza in data 16 maggio 12 luglio 2001 il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che l'appellante aveva diritto all'assegno mensile d'invalidità a decorrere dal 1° febbraio 2000 e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento in di lei favore dei relativi ratei oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Osservava il Tribunale che il c.t.u. d'appello aveva accertato che il complesso delle patologie riscontrate nell'assistitax determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74%, precisamente nella misura del 75%, a decorrerere con probabilità prossima 3- - 1 alla certezza dal gennaio 2000. In ordine alla prova del requisito reddituale osservava che alla data della decisione non era scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa all'anno 2000. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimata non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Denunziando con il primo motivo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/71 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e con il secondo ± vell motivo vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il Ministero ricorrente deduce che il Tribunale ha accertato il solo requisito sanitario, ed ha omesso o insufficientemente esaminatogli ulteriori requisiti di legge, quali il requisito reddituale ed il requisito dell'incollocazione, anche essi elementi costitutivi del diritto (Cass. S.U. n. 203/92). Per quanto concerne il requisito dell'incollocazione il Ministero deduce che la parte non aveva fornito la prova dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento speciali ai sensi della l. n. 127/97 (entrata in vigore il 18.5.1998 Circ. Min. Interno n. 18/99) e che, anche con riferimento alla - normativa previgente alla legge n. 127/97, quantunque in base alla legge n. 482/68 non potesse provvedersi all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento nei confronti degli invalidi ultra-55enni, purtuttavia, sarebbe stata comunque necessaria la prova dello stato di disoccupazione, dimostrabile in base agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni. 4 In relazione al requisito reddituale il Ministero ricorrente deduce che la dichiarazione dei redditi avrebbe potuto essere presa in considerazione se presentata solo in quanto "definiva" e/o "incontestata”, e la parte era rimasta inattiva ai fini del raggiungimento della prova del requisito reddituale, prova che comunque non sarebbe stata raggiunta con il richiamo alla "dichiarazione di responsabilità”, prodotta dalla parte, priva di valore probatorio alcuno, anche indiziario, nel processo civile (Cass. S.U. n. 10153 del 1998). Osserva la Corte che il ricorso è fondato sotto entrambi i profili. Per quanto concerne il requisito dell'incollocazione al lavoro, detto requisito non risulta esaminato dai giudici di appello. for Né rileva che dalla sentenza non risulti eccepita la mancata prova della incollocazione, avendo il Ministero eccepito in primo grado, come si è detto, la necessità della prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla richiesta provvidenza, e riferendosi l'onere di cui all'art. 346 c.p.c. alle eccezioni in senso proprio, e non alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell'appello formulata dall'appellato vittorioso nel giudizio di primo grado (Cass. 3 febbraio 1996 n. 927). Per quanto concerne il requisito reddituale del pari carente è la motivazione del Tribunale, riportata in narrativa, in quanto la dichiarazione dei redditi - che peraltro non risulta prodotta - può essere presa in considerazione solo in quanto "definitiva" e/o "incontestata", e la dichiarazione sostitutiva di : certificazione sulla situazione reddituale o la c.d. "dichiarazione di responsabilità" non hanno valore probatorio neanche indiziario nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso www· 5 · che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. 3 aprile 2003 n.5167; v. pure Cass. S.U. 14 ottobre 1998 n. 10153 e Cass. 19 giugno 2000 n. 8327). Il ricorso deve essere pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame ad altro giudice di appello - indicato in che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio didispositivo - cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 aprile 2003. Il Presidente (dr. Sergio Mattone) разро на тому Il Consigliere estensore (on Donato Figurelli) Donatoformats H all IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 8 OTT. 2003 E Oggi, R P U IL CANCELLERE S -- 6 -