Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
*INOACCE REPUBBLICA ITALIANA ANNOTAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto revoest. SEZIONE PRIMA CIVILE #alliment. Dott. Antor0 1 6 55 / 03 Composta da Ill mi S ri Magistrati: R.G.N. 14152/00 16705/00 Dott. Vincenzo 3853 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere- 534 Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud.21/10/02 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ICCRI SPA BANCA FEDERALE EUROPEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA CI CASSAZIONE in ROMA PIAZZA NAVONA 49, presso l'avvocato GIANAR UFFICIO COPIE Rilaselata copia legale PIZZOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO FERRERI Sig. per diritti € 8,26 EMILIO FERRERI, GIOVANNI MARIA FERRERI, ADRIANO 11 NOV. 2003.il GUAITOLI, giusta procura speciale per Notaio Riccardo IL CANCELLIERE Riassunzione De Corato di Roma, rep. 67891 del 4.7.2000; ULT 1500 - ricorrente CANCELLERIA
contro
SNC, FALLIMENTO EDERA DI CE NI & C. 2002 NI, FALLIMENTO CO FALLIMENTO CE 1909 AR;
intimati e sul 2° ricorso n° 16705/00 proposto da: FALLIMENTO EDERA DI CE NI & C. SNC in persona del Curatore Avvocato CA Ranaboldo, FALLIMENTO CE NI, CO AR quali soci del FALLIMENTO EDERA DI CE NI & C. SNC elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO BAZZI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ICCRI SPA BANCA FEDERALE EUROPEA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 698/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 28/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il assorbito il ricorso rigetto del ricorso principale, incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con ricorso depositato il 26 gennaio 1995, noti- ficato insieme col decreto di fissazione di udienza il 27 febbraio, l'Istituto di Credito delle Casse di Ri- sparmio Italiane (I.C.C.R.I.) s.p.a. chiese l'ammissione tardiva allo stato passivo del fallimento di TI TT nella misura di lire 3.120.000.000, in via ipotecaria, e del fallimento di RU CA, in via chirografaria, o, in subordine, per l'importo pari alla differenza tra il finanziamento erogato dall'istituto e quanto già incassato e da in- cassare ulteriormente attraverso la vendita coattiva delle partecipazioni costituite in pegno a garanzia del : finanziamento stesso. A sostegno della domanda espose: -che in data 19 dicembre 1990 l'istituto aveva con- cesso un finanziamento di complessive lire 12 miliardi (poi ridotto a 11.500.000.000) alla CA TI & As- sociati s.p.a. per l'acquisizione delle azioni della società AN ET s.p.a. e AGV s.p.a., garantito da pegno sulle predette azioni e quote e da fideiussioni personali di ER TT e RU CA;
3 -che, essendo la società affidata decaduta dal be- neficio del termine ed essendo rivelata inutile la ri- chiesta di rientro della somma di lire 11.898.791.030, aveva provveduto ad escutere i pegni delle participa- zioni AN ET e IC, ed aveva ricavato la somma di lire 6 miliardi;
-che in data 14 ottobre 1992 aveva raggiunto un ac- cordo coi liquidatori della società CA TI & As- sociati, tramite il quale si era impegnata a liberare sia la società che i fideiussori dagli obblighi a suo tempo assunti, a fronte della consegna di n.19 cambiali a firma dei due fideiussori per lire 3 miliardi, sca~ denti a partire dal 31 dicembre e garantite da ipoteca sulla villa di Courmayeur di proprietà del fideiussore ER, nonché dell'autorizzazione а vendere e a in- cassare il ricavato del pacchetto azionario AGV detenu- to in pegno;
-che con sentenza 19 ottobre 1993 il Tribunale di Casale Monferrato aveva dichiarato il fallimento della società Edera di ER TT & C., s.n.C., e, in proprio, dei soci illimitatamente responsabili ER TT e RU CA. Costituitosi, il curatore del fallimento della SO- cietà Edera di ER TT & C. s.n.c. e dei soci in proprio eccepi che l'ipoteca volontaria de qua, Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14152 00/16705 00) 4 iscritta il 20 ottobre 1992, rappresentava una garanzia reale non contestuale concessa dalla ER per un de- bito altrui (quello della CA ER & Associati s.p.a.), già scaduto, e chiese perciò, in via principa- le, che la concessione dell'ipoteca fosse dichiarata inefficace ai sensi dell'art.64 1. fall., quale atto a titolo gratuito;
in via subordinata, che essa fosse re- dell'art. 67, primo comma, n. 3 e 4vocata а norma 1. fall., quale atto a titolo oneroso. Concluse per l'ammissione del credito al passivo dei fallimenti per- sonali in via chirografaria.
2. Con sentenza 15 aprile 1999 il Tribunale di Casa- le Monferrato rigettò le domande proposte را dall'I.C.C.R.I. nei confronti del fallimento ER TT e dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta nei confronti del fal- limento RU CA. Il Tribunale osservò che l'accordo transattivo del 14 ottobre 1992 costituiva un atto a titolo gratuito, avendo la ER prestato ga- ranzia per un debito della società sorto anteriormente, e che esso era perciò inefficace ex art.64 1.fall.; ri- tenne quindi assorbite le questioni della revocabilità dell'ipoteca prospettate ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 3 e n.4 1. fall. Corte d'appello di Torino, adita in sede di 3. La Corte di cassazione est. V.Proto (r.a.14152 00/16705 00) 5 impugnazione dalla soccombente I.C.C.R.I., confermò con diversa motivazione (in applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 4, 1. fall., anziché dell'art.64 1. fall.) la decisione appellata, osservando: . . . -circa la lamentata erronea qualificazione (come opposizione allo stato passivo, anziché come insinua- zione tardiva) dell'azione proposta dall'istituto, che la censura era inammissibile per la sua genericità; -che era fondato il motivo con cui era stata conte- stata la dichiarazione di inefficacia, sotto il profilo dell'art.64 1. fall., dell'ipoteca concessa dalla Cerut- ti con la convenzione del 14 ottobre 1992, in quanto detta garanzia era stata rilasciata per un debito pro- prio. La ER, infatti, da un lato, con la fideius- sione 20 dicembre 1990 (nella quale non era stato pre- visto il beneficio della preventiva escussione), era divenuta personalmente e solidalmente debitrice dell'adempimento delle obbligazioni a carico della 50- cietà CA ER & Associati s.p.a., per il finan- ziamento a questa erogato dall'I.C.C.R. I.; dall'altro, e soprattutto, otto mesi prima era stata intimata di- rettamente al rimborso del prestito scaduto;
-che era infondata la domanda di revoca proposta dal fallimento ex art.67, primo comma, n.3 1. fall., in quanto l'ipoteca volontaria era stata concessa a garan- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14152 00/16705 00) 6 zia di un preesistente debito scaduto da otto mesi;
-che era invece fondata la domanda di revoca ex art. 67, primo comma, n.4 1.fall., perché l'ipoteca con- cessa per debitoun scaduto era stata iscritta (il giorno 20 ottobre 1992) entro l'anno dalla dichiarazio- ne di fallimento (19 ottobre 1993), e la convenuta non aveva fornito la prova positiva della propria inscien- tia decoctionis.
4. Confermata sotto tale profilo l'inefficacia dell'ipoteca, la Corte escluse, poi, che dalla dichia- razione di inefficacia dell'ipoteca volontaria conse- guisse la reviviscenza delle obbligazioni gravanti sui fideiussori ER e RU, in quanto con la rea- lizzazione delle condizioni previste nell'accordo del '92 si era verificata l'estinzione di tali obbligazio- ni. Avverso questa pronuncia l'I.C.C.R.I. s.p.a. Banca Federale Europea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare della società Edera di ER TT C. & C.s.n.c. e dei soci ER TT e RU CA. Il fallimento ha anche proposto ricorso inciden- tale condizionato con un motivo. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14152 00/16705 00) 7 Motivi della decisione 1.I due ricorsi devono essere riuniti perché propo- sti avverso la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
2. Col primo motivo del ricorso principale si denun- ciano la violazione e la falsa applicazione degli artt.98 e 101 l.fall. e dell'art.100 c.p.c., nonché vi- zi di motivazione. La ricorrente censura, genericamen- te, la decisione impugnata nella parte in cui questa ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva quali- ficato la domanda proposta dall'istituto come opposi- zione allo stato passivo. Il motivo è inammissibile. Infatti, la Corte d'appello non ha esaminato la questione della qualificazione della domanda, prospet- tata dalla ricorrente in questa sede, ma si è limitata a dichiarare inammissibile la censura proposta in quel- la fase del giudizio dall'I.C.C.R.I., ritenendo la cen- sura stessa non sostenuta da specifiche argomentazioni.
3.Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 67, primo comma, n. 4, e degli artt.1230, 1236 e 1976 c.c., nonché vizi motivazionali. La ricorrente deduce, sotto un primo profilo (a), che la domanda di revoca ex art.67, primo comma, n.4 1.fall., non poteva essere accolta perché mancava il necessario presupposto dell'inerenza ad un debito pree- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14152 00/16705 00) g sistente (scaduto o non scaduto). Il contratto interve- nuto tra le parti il 199214 ottobre aveva, infatti, effetto novativo rispetto al rapporto originario ef- fetto ignorato dalla sentenza impugnata sussistendo sia l'animus novandi (perché il creditore aveva dichia- rato di rimettere il debito originario nei confronti della società affidata, promettendo di rinunciare alle garanzie prestate), sia l'aliquid novi (e cioè la di- versità del titolo in forza del quale si erano obbliga- ti il ER e il RU in proprio). Sotto un secondo profilo (b), la ricorrente lamen- ta, poi, che la Corte d'appello non abbia considerato ل che l'I.C.C.R.I. era riuscita a dimostrare la propria inscientia decoctionis, e che al momento della costitu- zione dell'ipoteca non era percepibile uno stato di in- solvenza della società, e, tanto meno, uno stato di in- solvenza riferibile alla ER e al RU.
3.1. Il profilo sub (b) è inammissibile perché del tutto generico. La censura, infatti, sostanziandosi nel rilievo che l'I.C.C.R.I. aveva in realtà dimostrato la propria inscientia decoctionis, si risolve nella mera contestazione delle argomentazioni della Corte d'appello, la quale aveva rilevato che la società ap- pellante non aveva fornito la prova positiva, attraver- SO circostanze esterne, concrete e specifiche, della Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14152 00/16705 00) 9 non conoscenza, all'atto della concessione dell'ipoteca, dello stato di decozione della società, essendo insufficiente allo scopo l'invocata mancanza di procedure esecutive a carico della s.n.c.Edera, al cui fallimento era seguito il fallimento personale della ER, socia illimitatamente responsabile.
3.2.La censura sub (a) è fondata. La sentenza impugnata ha accolto, sotto il profilo di cui all'art.67, primo comma, n. 4, 1. fall., la domanda del curatore che aveva proposto la revocatoria dell'ipoteca concessa da TT ER a favore dell'I.C.C.R.I., considerando (pg.12) che l'ipoteca, concessa per un debito scaduto, era stata iscritta il giorno 20 /X/1992, immediatamente precedente a quello in cui si sarebbe completato il periodo sospetto di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, emessa il 19/X/1993. La sentenza ha, poi, rilevato (con rife- rimento al problema sollevato dall'I.C.C.R.I. della re- viviscenza delle obbligazioni fideiussorie, in conse- guenza della declaratoria di inefficacia dell'ipoteca) che la lettera 14/X/1992, costituente il nuovo regola- mento di rapporti fra le parti, rappresentava l'unico titolo di credito che poteva essere vantato dall'I.C.C.R.I., e che, essendosi realizzate le condi- zioni previste nella lettera stessa, si era verificata Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14152 00/16705 00) 10 l'estinzione, a seguito di rinuncia espressa, degli ob- blighi gravanti sui due fideiussori, in forza del con- tratto 20/X/1990, e che nei confronti dell'I.C.C.R.I. i medesimi erano divenuti debitori principali di un nuovo minore importo, con differenti garanzie. Questo iter argomentativo risulta effettivamente censurabile, in quanto, per un verso, non chiarisce la ratio decidendi posta dalla Corte di merito a fondamen- to della pronuncia di accoglimento della domanda propo- Я sta, ex art.67, primo comma, n.4, 1.fall., dal curato- re;
per altro verso, non tiene conto della specifica contestazione mossa a tale domanda dall'I.C.C.R.I. nell'atto d'appello in ordine alla inesistenza del pre- supposto dell'inerenza dell'ipoteca ad un debito pree- sistente, che avrebbe potuto legittimare l'azione pro- mossa del curatore, essendo il titolo delle ragioni di credito che l'I.C.C.R.I avrebbe potuto far valere nei confronti dei sig.ri ER e RU costituito uni- camente dalla convenzione 14/X/1992. 3.3. Alla stregua e nei limiti delle considerazioni svolte il motivo va, dunque, accolto.
4. Consegue l'assorbimento del terzo motivo (logicamente subordinato al rigetto del secondo moti- vo), col quale la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.71 1. fall. e degli Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.14152 00/16705 00) II artt.1965, 1972, 1976 e 1353 c.c., nonché vizi di moti- vazione, deduce l'erronea inesclusione, conseguenza della declaratoria di inefficacia dell'ipoteca, della reviviscenza delle obbligazioni fideiussorie dalle qua- li la ER e il RU erano stati liberati.
5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condi- zionato si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.64 1. fall., degli artt.2901 e 1904 c.c., degli artt.2728 c.c. e 14 preleggi, nonché vizi di motivazio- Д ne, Il fallimento ricorrente deduce che la sentenza im- -pugnata negando il requisito della gratuità della ga- ranzia prestata dalla ER, che, quale fideiussore, era debitrice in proprio ed aveva, inoltre, circoscrit- to l'impegno personale a lire 3.120.000.000 non avrebbe considerato che la ER aveva concess0 la garanzia reale per un debito della CA ER & As- sociati s.p.a senza alcun corrispettivo, e che la gra- tuità doveva essere valutata con riferimento agli ef- fetti prodotti da tale fatto sul patrimonio del falli- to, non essendo la fideiussione elemento per sé idoneo a indicare che la garanzia sia prestata per debito pro- prio. Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha fondato la pronuncia di ri- getto su una duplice ratio decidendi. Ha, infatti, af- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.34152 00/16705 00) 12 fermato che l'ipoteca era stata rilasciata per un debi- to proprio, così da escludere il carattere di gratuità dell'atto, sulla base di due distinte ed autonome argo- mentazioni, ciascuna idonea di per sé a sorreggere la statuizione. Da un lato ha considerato che, stipulando la fideiussione del 20/XII/'90. in cui non era stato convenuto il beneficio della preventiva escussione, la ER era divenuta personalmente e solidalmente debi- trice dell'adempimento delle obbligazioni derivanti a carico della "CA ER & Associazioti s.p.a. dal finanziamento concesso ed erogato dall'I.C.C.R. I., sen- Д za alcuna sussidarietà rispetto alla società affidata. Dall'altro, ha considerato che, in ogni caso, la non altruità dell'obbligazione garantita con l'ipoteca di- scendeva soprattutto dal rilievo che otto mesi prima la ER era stata intimata direttamente al rimborso del prestito scaduto per la decadenza della società garan- tita dal beneficio del termine. Argomentazione, quest'ultima, non impugnata dalla curatela ricorrente, e, pertanto, destinata a rimanere ferma e a sorreggere da sola la sentenza impugnata, ove anche risultasse fondata la censura che ha investito la prima argomentazione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (cfr.Cass.12 aprile 2001, n.9449; Cass.18 luglio 2000, n.9449; Cass.24 no- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n. 14152 00/16705 00) 13 vembre 1998, n.11902; ex plurimis).
5. In conclusione, deve essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso principale. Va dichiarato inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo del ricorso stesso. Deve essere dichia- rato inammissibile il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata ad altro giudice per un nuovo accertamento. Д Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie p.q.r. il se- condo motivo del ricorso principale e dichiara inammis- sibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione alle censure accolte la sentenza impugnata, e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino. Dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 21 ottobre 2002, in Roma. 11 Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio) (Vincenzo] Proto) Ага Corte di cassazione n. V.Proto (1.N:14152 00/16705 00) 14 t IL CANCELLIERE CORTE SHE IT ЕИ ☐ Deppaltato 11 5 FFR. 2003 IL CANCE Le Corte Suzanne di Cassazione cor sentense 89°45/05 dichiare insumisṣi revocazione e condanna хитенка bile il ricorso per il ricorrente alle spese Roma 23-04-2005 IL CANCELLIERE C1 Antonella Fontana Pama 15