Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di "danno grave alla persona" rientrano non solo le lesioni della vita e dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione, tra le quali rientra il diritto all'abitazione; l'operatività dell'esimente presuppone, peraltro, gli ulteriori elementi costitutivi dell'assoluta necessità della condotta, e dell'inevitabilità del pericolo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente, essendo stato accertato un mero stato di disagio abitativo, ma non quella urgenza assoluta ed improrogabile di procurarsi un alloggio che sola avrebbe potuto necessitare l'occupazione abusiva).
Commentari • 9
- 1. IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO. Problematiche connesse e sindacato del giudice penale, con particolare riferimento all'assoluzione, in sede di processo penale, del pubblico impiegato “dissenziente”. Giulio La Barbiera* Il tema in oggetto esige un'ampia prospettazione circa gli elementi essenziali del reato di truffa, previsto e sanzionato all'articolo 640 c.p., alla luce della giurisprudenza “varata” dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò premesso, va, subito, evidenziato che:”L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato(quali l'inganno, il profitto, il …
Leggi di più… - 2. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
Leggi di più… - 3. Quando ricorre lo stato di necessità nel caso di invasione di terreni o edificiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 59, 633) 1. Il fatto Il Giudice di Pace di Termini Imerese infliggeva agli imputati la pena pecuniaria della multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633 cod. pen.. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite dei loro difensori, deducendo i seguenti motivi: 1) la sentenza non aveva tenuto in considerazione elementi fondamentali che erano emersi in maniera pacifica in sede dibattimentale al fine dell'assoluzione …
Leggi di più… - 4. PM sollecita notizie violando riserbo: illecito deontologico senza sanzione? (Cass. 6827/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020
Il divieto deontologico per magistrati di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio è teso a tutelare l'imparzialità ed anche la sola immagine di imparzialità del magistrato, che sarebbero lese sia dal protagonismo sia dall'apparenza di un coinvolgimento personale nei casi trattati. Nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva con un irrecuperabile danno all'onore. L'elencazione dei dei doveri del magistrato contenuta …
Leggi di più… - 5. Occupazione di immobile non è reato se .. (Cass. 33838/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo: ai fini della ricorrenza della scriminante, non basta un mero stato di disagio abitativo, potendo questo essere ovviato mediante la richiesta di ausilio ai servizi sociali e alle altre istituzioni pubbliche di assistenza. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2008, n. 7183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7183 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
7 18 3 / 0 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
83 SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/01/2008
ORDINANZA
N.69108 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. DI IORIO GIORGIO
1. Dott. PAGANO FILIBERTO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 038068/2007 2. Dott.NUZZO LAURENZA
"I 3. Dott. ZAPPIA TR
4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA 11
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 18/01/1981 1) AD KA
N. IL 20/02/1956 2) RR UI
N. IL 01/09/1978 3) NO TA
N. IL 04/07/1978 4) NA ST
N. IL 02/04/1979 5) UP TR
N. IL 17/12/1973 6) IO ANTONIO
avverso SENTENZA del 23/05/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
NUZZO LAURENZA
che ha concluso per ANNUCCAMENTO CON IN
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. FISARD NATall Svolgimento del processo
Con sentenza in data 30.5.2005, emessa dal Tribunale
monocratico di Roma, AM KA, CU LU, RI
TA, RD SI, RA TA, PE Alessan-
dra, NN IA, RA AU, OS AG Car-
lotta, PI ET e UC NI venivano condan-
nati, ciascuno, concesse le circostanze attenuanti gene-
riche equivalenti alle aggravanti, alla pena, condizio-
nalmente sospesa per tutti, ad eccezione del RI, di
€ 350,00 di multa, per avere, violando gi att. 633 com-
ma 2 e 639 bis c.p., occupato, in numero superiore a die- ci persone, l'Istituto scolastico sito in Roma, via T.
Odescalchi n. 98, di proprietà dell'amministrazione pro-
vinciale di Roma, come accertato, il 27.5.2000, dalla
Polizia Provinciale di Roma che, intervenuta per un so-
pralluogo, aveva verificato che l'edificio, non utilizzato per l'attività didattica e destinato ad un progetto di ri-
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.
strutturazione, era occupato da circa trenta persone.
Avverso tale sentenza proponevano appello i difensori degli imputati sostenendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 54 c.p. (esclusa dal primo giudice), consi-
derata la "necessità abitativa" degli imputati ovvero la scriminante di cui all'art. 55 c.p. o di cui all'art. 59
c.p. Con sentenza in data 23.5.2007 la Corte di Appello di solveva PE LE dal reato ascrittole per non aver commesso il fatto e confermava nel resto la senten-
za impugnata, dichiarando condonata la pena.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassa-
zione NI UC, KA AM, IA NN,
ET PI, LU CU e Roberta Lubrano hanno
per Cassazione, chiedendone proposto Ricorso
l'annullamento per violazione di legge ex art. 606 lett.
b) c.p.p. e o manifesta illogicità, in relazione al man-
cato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p.
Rilevavano i ricorrenti che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il danno grave alla persona, previ-
✓
sto quale elemento costitutivo di detta scriminante, do-
veva intendersi non solo come attentato alla integrità fi-
sica ma anche come danno grave ai diritti inviolabili della persona umana, costituzionalmente tutelati;
costi-
tuendo, quindi, l'alloggio un bisogno primario della persona, ricorrevano gli estremi di cui all'art. 54 c.p.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
E' pur vero che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità prevista dall'art. 54 c.p., rien-
trano nel concetto di danno grave alla persona "non solo la lesione della vita e dell'integrità fisica, ma anche
N quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fon-
damentali della persona, secondo la previsione conte-
nuta nell'art. 2 della Costituzione sicché rientra in tale previsione il diritto all'abitazione, quale esigenza pri-
maria della persona.
Nella specie, però, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di detta esimente sulla base di corretta e lo-
e di un'attenta indagine giudiziaria, gica motivazione
"diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p., ai soli casi in cui siano indiscuti-
bilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità e della inevitabi-
lità del pericolo", in aderenza alla giurisprudenza della
Suprema Corte in materia ( Cass. n. 24290/03). ь
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In particolare hanno evidenziato i giudici di Appello che и
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"quella rappresentata dagli imputati era non una situa-
zione di estrema urgenza, necessitante appunto il ricorso ad una occupazione per improrogabili esigenze abitati-
ve, bensì una situazione di "disagio abitativo" che ave-
va comportato l'occupazione dell'istituto scolastico
per alcuni mesi, fino alla soluzione giudicata accettabile da tutti i "protagonisti", pubblica amministrazione ed
attuali appellanti” e che nessun dato di fatto concreto era stato offerto alla valutazione del giudicante per giusti-
ficare l'erroneo convincimento in capo agli imputati di
3 trovarsi in uno stato di necessità.
Tale valutazione in fatto, in quanto adeguatamente moti-
vata, non è censurabile.
Deve, conseguentemente, dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso con condanna dei ricorrenti, in solido, al pa-
gamento delle spese processuali e, ciascuno, della som-
ma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorren-
ti, in solido, al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Roma 17.1.2008
Il Presidente Il Consigliere est. ри Myb
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 14 FEB 2008
IL CANCELLARE Angal: Mark Cafemi