Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
Con riguardo alle entrate della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti, istituita con la legge 4 marzo 1958, n. 179, il plesso normativo costituito dagli artt. 24 della citata legge, 6 del d.P.R. 31 marzo 1961, n. 521, 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, che disciplina i proventi dei contributi da versare a detta Cassa all'atto del rilascio di approvazione di progetti o di autorizzazioni alla esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali richiedenti un elaborato tecnico di competenza di ingegneri ed architetti, collega la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento di detti contributi, da versare " a cura del committente" (art. 24 legge n. 179 del 1958 cit.) alla utilizzazione dell'opera progettuale di tecnici; ne consegue che soggetti obbligati devono considerarsi tutti coloro per conto dei quali sono stati approvati gli elaborati tecnici sull'importo del cui valore sono dovuti i contributi. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva posto il contributo concernente la costruzione di un plesso scolastico a carico della impresa costruttrice senza tenere conto della intervenuta cessione parziale della convenzione di edilizia scolastica ad altra impresa.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14812 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
1 48 12/02 ک ے Aula B : RE PUB BLICA I In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Dott.Salvatore Senese Presidente R.G.1125/00 Putaturo Donati V. Consigliere Rel.11 Mario " Guglielmo Simoneschi " Rep. " Cron. 34588 " Raffaele Foglia " Saverio Toffoli Ud. 18/4/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da S.n.c. B. & L. Appalti dell'ing. Pietro NI & C., in persona del socio amministratore, dott.ing. Pietro NI,e del liquidatore giudiziale, rag. Giuseppe Piccolo nominato nella procedura per Roma, via concordato preventivo, elett.dom.in Germanico n. 109,presso lo studio dell'avv. Giovanna Sebastio, rappresentata e difesa dall'avv.Attilio Sebastio,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 1699
CONTRO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente, 1 H ing.Marcello Conti,elett.dom. in Roma,via Cassiodoro n.19, presso : lo studio dell'avv.Luigi Janari, rappresentata difesa dall'avv. Guido Pellè, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, in data 5 luglio 1999,n.257 (R.G.N.399/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.Guido Pellè; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Matera che ha concluso perSost.Proc.Gen.Dr.Marcello l'accoglimento del secondo motivo del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Cassa Nazionale di Previdenza degli ingegneri e architetti conveniva davanti al Tribunale di Taranto la s.n.c. B & L Appalti e, deducendo che essa società non le aveva corrisposto il contributo del due per mille per avere costruito in città, giusta concessione del locale Comune, dodici scuole elementari,i cui progetti dell'importo complessivo di lire 11.500.000.000 erano stati elaborati dall'architetto Bellioni Mongelli,ne chiedeva la 2 condanna al pagamento della somma di lire 29.899.900, oltre accessori. La convenuta,nel costituirsi in giudizio, assumeva di avere ceduto parzialmente ad altra impresa la convenzione, con il consenso del Comune, per cui si riconosceva debitrice dei ملوء contributi per alcune delle scuole realizzate. All'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio,il Tribunale di Taranto, con sentenza del 4 giugno 1997,in accoglimento della domanda, condannava la società al pagamento della somma di lire 23.000.000 a titolo di interessi, e la contributi, oltre appello della decisione, su convenuta, veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 5 luglio 1999. particolare, la Corte di Appello che:non era Osservava, in attendibile la tesi difensiva dell'appellante secondo cui, nella determinazione del contributo a suo carico, doveva tenersi conto della intervenuta cessione parziale del contratto di edilizia scolastica ad altra impresa, anch'essa soggetta al versamento pro quota, ai sensi del terzo comma dell'art.5 della legge n.1046 del 1971;la disposizione dell'ultimo comma della detta norma, nel prevedere la subordinazione del rilascio degli atti amministrativi di cui al primo comma alla prova del pagamento del contributo,era destinata a prevalere, infatti, nel profilo logico sul comma terzo che assoggetta al contributo gli esecutori diretti della contributo era quindi dovutocostruzione;
il dal committente indicato dall'art.24 legge n.179 del 1958, ove esistente,o da chi 3 R aveva ritirato l'autorizzazione о la concessione, il collaudo simili, ezogni i fosse R volta, che olera un progetto di competenza costruzione didell'ingegnere о dell'architetto per la un'opera; nel caso in esame il Comune di Taranto aveva dato la concessione alla s.n.c. B. L. per la costruzione delle scuole elementari della progettazione approvata concittadine, oggetto apposita deliberazione dal Consiglio Comunale, riservandosene poi il collaudo;
il pagamento del contributo doveva perciò essere impresa assolto dalla stessa che aveva avuto in affidamento l'esecuzione del lavoro ed era stato indicato nel primo atto dalle successive vicende delamministrativo, prescindendosi contratto e dall'affidamento dell'opera stessa a esecutori diversi dall'aggiudicatario. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la Cassa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla Cassa B. & L. Appalti dell'ing. Pietrola quale ha dedotto che la s.n.c. NI e C. è stata ammessa alla procedura di concordato cui, in mancanza di autorizzazione del giudicepreventivo per delegato, non è valida la procura al difensore, ancorchè rilasciata dal legale rappresentante della società e dallo stesso commissario giudiziale. L'eccezione va rigettata perché infondata. 4 L'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, contrariamente a quanto di regola avviene per l'imprenditore dichiarato fallito, non perde la capacità processuale attiva e passiva e può stare in giudizio personalmente, senza autorizazione del giudice delegato, a meno che non intenda rinunciare alle liti o porre in essere alcuno degli dell'art.167 del r.d.. 16 marzoatti indicati nel comma 2 1942,n.267 (vedi Cass., 21 marzo 1977, n. 1098;8 gennaio 1979, n.78). Dall'applicazione di tali principi discende la validità della procura rilasciata al difensore dall'amministratore della società. In ogni caso la ricorrente ha depositato il 12 aprile 2002 documenti, notificato alla controparte, conelenco allegata specifica autorizzazione rilasciata il 27 dicembre 1999 dal giudice delegato al concordato preventivo. Il ricorso per cassazione è perciò ammissibile. violazione o falsaCon il primo motivo, denunciandosi applicazione dell'art.5 della legge 11 novembre 1971, n.1046 e alla interpretazione delle leggi nonché delle regole relative motivazione illogica e contraddittoria su punti essenziali alla risoluzione della controversia,ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere desunto l'obbligo della società B. & L. Appalti dell'ing. Pietro NI & C. di corresponsione dei contributi alla Cassa dall'anzidetto art.5 n.1046 del 1971, riguardantedella legge il tempo del versamento, senza considerare che la stessa legge ha indicato i soggetti obbligati con chiara disposizione.D'altro canto non può 5 PR condividersi una diversa interpretazione della norma che tenga esclusivo conto delle difficoltà cui andrebbe incontro la Cassa nella fase di esazione dei contributi, allorchè siano stipulati una pluralità di contratti per la realizzazione dell' l'opera appaltata.Ed invero, mentre nel caso di cessione parziale o totale del contratto sono individuati i soggetti obbligati e l'entità dei contributi,nel subappalto i soggetti obbligati sono sempre il committente, l'appaltatore e semmai il subappaltatore. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.5 legge 5 agosto 1975,n.412,e dell'art.5 dei fatti di causa legge n. 1046 del 1971, travisamento e conseguente illogica motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si deduce, in via subordinata, che la Corte, nel ritenere che vi sarebbero stati progetti approvati rilevanti ai fini dell'ultimo comma dell'art.5 della legge n. 1046,ha affermato un fatto pacificamente non sussistente ed illogico se raffrontato agli elementi sottoposti al suo giudizio e alle norme della legge n.412 del 1975, relative alla concessione di costruzione di edifici scolastici.Ed invero, da un lato, non è stata evidenziata la prova della approvazione dei realizzandi progetti e, dall'altro, la società B. & L., in considerazione dell'art.5 della legge n.412 che prescrive che la convenzione, nel caso di concessione di costruzione di tali fabbricati,deve prevedere "le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti le procedure per l'approvazione dei progettiesecutivi nonché 6 medesimi" - non era sicuramente il soggetto onerato dell'obbligo contributivo per le opere eseguite da altre imprese le quali si erano rese parzialmente cessionarie della convenzione subito dopo la sua registrazione. In quel momento non vi erano progetti (tanto meno approvati) e gli espropri delle aree necessarie dovevano ancora essere intrapresi mentre le concessioni edilizie non erano state richieste. In definitiva, anche se la norma dell'art.5 della legge n.1046 del 1971 si fosse potuta interpretare così come ha ritenuto la Corte, la società B. & L. non era tenuta al pagamento dei contributi per progetti da altri predisposti che avevano ed autorizzazionericevuto approvazione in procedure cui era rimasta estranea. I due motivi,da valutarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico e giuridico delle censure proposte, sono fondati nei limiti di seguito precisati. Procedendosi alla ricognizione delle norme che regolano la materia, va subito detto che tra le entrate della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - la quale, istituita 1958, n. 179,ha lo con legge 4 marzo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti (art.2), costituiti da "tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione" (art. 3) hanno particolare rilievo (art.21), oltre ai contributi versati dagli iscritti,i proventi di cui all'art. 24,il cui primo comma prevede che "All'atto del rilascio di approvazione dei progetti о di autorizzazione 7 all'esecuzione di opere di concessioni governative, regionali, provinciali о comunali per le quali richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri o degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo.....". Interpretandosi tale disposizione innanzi tutto principalmente dal punto di vista letterale, in applicazione del fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art.12 delle preleggi, sono chiaramente individuati il committente come soggetto onerato della corresponsione del contributo in oggetto, lo stretto collegamento della obbligazione con l'utilizzazione dell'opera professionale dei tecnici,i.il momento operativo della esazione. L'attuazione delle finalità perseguite dal legislatore nell'assicurare alla Cassa la disponibilità di tali proventi per la tutela delle anzidette situazioni previdenziali è poi rafforzata dalla previsione di cui all'art.6 del DPR 31 marzo 1961, n.521, recante approvazione del regolamento di attuazione della Cassa, che pone a carico delle ".. Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni che, in base a leggi, decreti e regolamenti, sono competenti a rilasciare sotto qualsiasi forma,direttamente о a mezzo di enti autorizzato ° delegati, approvazione di progetti, autorizzazioni alla esecuzione di opere, nonché concessioni richiedenti un elaborato tecnico di competenza di ingegneri o architetti,a termine degli artt.51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925,n.2537," • l'obbligo di 8 assicurarsi "..che i committenti abbiano versato alla Cassa nella misura dovuta il contributo previsto dall'art.24 della legge istitutiva". Con l'entrata novembrein vigore della legge 11 1971,n.1046, secondo quanto si evince dal titolo,viene modificata ed integrata la legge n.179 del 1958 ed è abrogata la legge 6 modificazioni alla predetta leggeottobre 1964, n.983, recante n.179. In particolare,mentre al primo comma dell'art.5 è ridefinito l'ambito dell'obbligo del contributo previsto dall'articolo 24 della legge n.179 del 1958 "per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri ed architetti o che siano comunque redatti da ingegneri architetti, concernenti costruzioni, impianti O qualsiasi altra о cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la opera,per concessione, il collaudo,la registrazione in pubblici registri O altro analogo atto amministrativo", al successivo terzo comma, con disposizione volta a rafforzare il momento impositivo, è una ampliato il numero dei soggetti obbligati alla corresponsione del contributo che ..è dovuto da coloro che eseguono direttamente o " da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera". L'ultimo comma del detto art.5, che prevede che "Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinata alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo",costituisce ulteriore espressione di quelle misure con 9 M le quali il legislatore, oltre ad avere individuato una serie di soggetti solidalmente onerati dell'obbligazione contributiva committenti, esecutori (cessionari in tutto о in parte), pubbliche amministrazioni per garantire un regolare afflusso dei proventi alla Cassa, ha inteso evitare in radice l'evasione contributiva in oggetto. Lo stretto collegamento con l'opera progettuale dei tecnici è poi recuperato dalla legge 5 agosto 1975, n.412,in tema di edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento. L'art.5, che al primo comma prevede che "L'esecuzione delle opere finanziate con la presente legge può essere affidata in concessione mediante apposita convenzione, a enti, a imprese od a consorzi di imprese, nonché a cooperative o loro consorzi", prescrive una serie 'di cautele e,cioè, che la convenzione dovrà tra l'altro prevedere "le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi" (n.1). Da siffatta interpretazione si è discostata l'impugnata sentenza che, invece di dare rilievo alla chiara lettera delle anzidette norme le quali hanno collegato l'individuazione del soggetto obbligato alla utilizzazione dell'opera progettuale di tecnici, ha valorizzato la sola fase della esazione del contributo da parte della Cassa finendo con l'identificare come soggetto obbligato al contributo relativamente a tutte le scuole costruite la s.n.c. B. & L. Appalti per il solo fatto di avere stipulato la 10 convenzione con il Comune di Taranto,e indipendentemente dalla cessione parziale del contratto ad altre imprese , Sefeathuth, da un atto, amministrati vodu presupponja o implichi un elabrats tecusco p.Q. Vero è che lá Corte di Appello ha comunque condannato' l'appellante alla corresponsione della contribuzione recuperando il collegamento tra soggetto obbligato e utilizzazione dell'opera progettuale.Ha infatti rilevato che la società era stata destinataria della concessione intercorsa con il Comune che aveva riservato il collaudo relativamente alla costruzione delle scuole elementari cittadine, "oggetto della progettazione approvata con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale". Sennonchè sulla base di tale ulteriore ragione, su cui la sentenza impugnata ha fondato la decisione, non è dato comprendere se la concessione, riguardante la realizzazione di un dato numero di scuole о corredata dellaelementari, fosse meno progettazione.Tanto più che l'equivocità in tale profilo della pronuncia è aggravata dal già esaminato articolo 5, sub 1), della legge n.412 del 1975, secondo cui la convenzione in tale specifico settore dell'edilizia deve, tra l'altro,prevedere le procedure relative alla elaborazione da parte della concessionaria del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonché le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Corte di Appello che, nell'uniformarsi ai criteri principi individua into il soggetto © i soggett- per couts dir qual furous approvat gliclebrat enunciati provvederà anche sulle spese di questo giudizio. tecnici sull'import del evi valuve la lassa pretende i conterbeets 11
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per rinvia anche per le spese alla Corte di Roma, 18 aprile 2002 Il Presidente Paliatus ferry IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 18 OTT. 2002 IL CANCELLIERE i 12 quanto di ragione;
cassa e Appello di Bari. Il Consigliere est. Man Putto a ricd.