Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14812
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Con riguardo alle entrate della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri ed architetti, istituita con la legge 4 marzo 1958, n. 179, il plesso normativo costituito dagli artt. 24 della citata legge, 6 del d.P.R. 31 marzo 1961, n. 521, 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, che disciplina i proventi dei contributi da versare a detta Cassa all'atto del rilascio di approvazione di progetti o di autorizzazioni alla esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali richiedenti un elaborato tecnico di competenza di ingegneri ed architetti, collega la individuazione dei soggetti tenuti al pagamento di detti contributi, da versare " a cura del committente" (art. 24 legge n. 179 del 1958 cit.) alla utilizzazione dell'opera progettuale di tecnici; ne consegue che soggetti obbligati devono considerarsi tutti coloro per conto dei quali sono stati approvati gli elaborati tecnici sull'importo del cui valore sono dovuti i contributi. (Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva posto il contributo concernente la costruzione di un plesso scolastico a carico della impresa costruttrice senza tenere conto della intervenuta cessione parziale della convenzione di edilizia scolastica ad altra impresa.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14812
    Data del deposito : 18 ottobre 2002

    Testo completo