Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 A I 9 C 1 Z 5 I / A L 4 R / N U 6 T R S 2 I B A G R T E 025 53/02 L .P U L R D A B ITALIAN. I L A . E B R D D T A I E T S T ) N E 3 N A S 1 E I S I . R E A E N CORTES PREM SSAZIONE T A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 16988/98 + Presidente Dott. Alfio Finocchiaro 18983/98 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 6200 Dott. Stefano Monaci Consigliere Consigliere Rep. Dott. Mario Cicala Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Ud. 13 novembre 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA OGGETTO sul ricorso proposto il 2 ottobre 1998 da: -rap- Irpef / ritenute alla Ministero delle Finanze in persona del ministro pro tempore fonte fringe benefits presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
Janssen-Cilag S.p.A. con sede in Cologno Monzese- in persona dell'amministratore delegato sig. Giorgio Belloni -rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata il 15 ottobre 1998 dagli avv.ti Leonardo Perrone e Gianmarco Tardella, presso i quali eletti- vamente domicilia in Roma alla via G. Puccini, n. 9 controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- 4 4 2 proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 1 2 zio sez. XLI n. 54/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito il difensore della controricorrente, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso o, in via incidentale condizionata, l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per la declaratoria d'inam- missibilità del primo motivo, per il rigetto del secondo e l'assor- bimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Latina, a seguito di verbale di consta- олл tazione redatto il 19 dicembre 1991 dalla polizia tributaria nei con- fronti della Janssen Farmaceutici S.p.A., con avviso n. 8025/96 ac- certava l'omessa ritenuta alla fonte nell'anno 1989 da parte della so- cietà, quale sostituto d'imposta, di L. 143.487.000 in relazione all'uso anche privato consentito ai dipendenti delle autovetture locate dall'azienda ed applicava i correlativi interessi e sanzioni. Il ricorso della società avverso l'avviso era accolto il 17 giugno 1997 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina e la decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 28 aprile 1998 dalla Com- missione Tributaria Regionale del Lazio sul rilievo che le somme in- dividuate dalla G.d.F. non potevano definirsi come compensi o corri- spettivi in natura, in quanto per l'utilizzazione personale delle auto- vetture aziendali nessuno specifico costo ulteriore era stato sostenuto proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 2 dalla società. Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi e la Janssen-Cilag S.p.A. - già Janssen Farmaceutici resisteva con controricorso notificato il 9 novembre 1998, propo- nendo ricorso incidentale condizionato e depositando successive no- te. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335, c.p.c., va disposta la riunione di ricorsi propo- siti in via principale dal Ministero delle Finanze ed in via incidentale dala società Janssen. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 42, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che nessun fondamento a- ом vrebbe avuto l'eccezione della società di nullità dell'avviso di accer- tamento motivato per relationem al processo verbale di constatazio- ne, giacché quest'ultimo atto sarebbe stato noto alla contribuente e le avrebbe consentito di comprendere le omissioni ed inesattezze a lei addebitate e di esercitare il proprio diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato, poi, la falsa applicazione da parte del giudice d'appello dell'art. 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, giacché l'utilizzo privato dell'autovettura aziendale rappresente- rebbe un compenso in natura assoggettabile a ritenuta alla fonte e sa- rebbe stato accertato che lo stesso era stato consentito dalla società agli addetti al dipartimento vendite dietro pagamento di un contributo pari ad una percentuale minima del canone corrisposto dalla contri- proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 3 buente al locatore. Entrambi i motivi sono inammissibili. Nessuna attinenza al decisum della sentenza impugnata ha la censura che investe la questione di nullità dell'avviso di accertamento per l'inidoneità del mero richiamo alle risultanze del processo verbale di constatazione a soddisfare l'obbligo di motivazione del provvedi- mento, posto che la relativa eccezione della contribuente non è stata condivisa dalla commissione tributaria regionale, la quale ha supera- to l'argomento della nullità dell'atto, disattendendo ogni doglianza sollevata sul punto, ed ha affrontato il merito della controversia, che investiva, da un lato, la natura di compenso dell'uso privato dell'autovettura aziendale concesso dalla società e, dall'altro, l'asso- دروه gettabilità dello stesso a ritenuta alla fonte. Il ricorso non assume, inoltre, i caratteri della specificità, della com- pletezza e della riferibilità alla decisione impugnata neppure nella denuncia della falsa applicazione dell'art. 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, poiché gli argomenti esposti non precisano in qual mo- do l'interpretazione della norma adottata in concreto dal giudice del gravame e sulla quale è basata la decisione sia in contrasto con quella da attribuire al precetto. Stabiliva, infatti, l'art. 48, 3° co., d.p.r. n. 917/86, nel testo vigente nell'anno di riferimento dell'obbligazione tributaria, che i compensi in natura concorrevano alla formazione del reddito tassabile in misu- ra pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro ed all'assenza di tale ultima condizione ha fatto riferimento la commissione tributa- proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 4 ria per escludere, prima ancora dell'obbligo di ritenuta alla fonte del- la datrice di lavoro, la sussistenza stessa del presupposto impositivo nei confronti dei dipendenti, benché avessero goduto dell'uso quasi gratuito delle autovetture aziendali. Nessun argomento è stato adotto dal ricorrente per denegare la correttezza del richiamo al requisito della necessità di un costo specifico del datore di lavoro per l'insorgere dell'obbligazione tributaria del dipendente, alla quale soltanto potrebbe essere ricol- legato un obbligo di ritenuta alla fonte, e l'omessa impugnazione di tale ratio decidendi comporta l'irrilevanza della soluzione della que- stione sollevata nel ricorso sulla qualificazione del beneficio goduto dai dipendenti, non potendo l'eventuale identificazione in esso di un ON reddito superare la non contestata affermazione della non imponi- bilità dello stesso per difetto di uno specifico onere correlativamente gravante sul datore di lavoro. All'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso principale segue la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso stesso e di quello inci- dentale condizionato proposto dalla Janssen-Cilag. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del gra- do.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 13 novembre 2001. proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 5 Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dott. incelerd DEPOSITATO IN CANCELLEPIA Oggi. 22 FEB. 2002 CANCELLIERE C1 Amado Casano proc. n. 16988/98 + 18983/98 R.G. 6 Il presidente nocchi CANCELLIERE C Amaido Casand ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL I N. S MATERIA TRIBUTATIA