Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2003, n. 15764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15764 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ITALIANA ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE1 57 64/ 0 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.20500/99 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Cron. 32177 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 27/03/03 Consigliere OGGETTO:canone acqua Dott. Fabrizio FORTE potabile-giudizio dequità ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NN D'SO, elettivamente domiciliata in Roma, via Migiurtinia 36, presso l'avv.prof. Alfredo Galasso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di VIBO VALENTIA intimato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n. 68 del 12.06/27.08.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 4 1 78 برق 3 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'inammissibilità od in subordine il rigetto;
Svolgimento del processo NN D'SO, nell'assunto che il Comune di Vibo Valentia era inadempiente al contratto di somministrazione di acqua potabile a suo tempo stipulato perché, come risultava dalle ripetute ordinanze sindacali -la prima del 20.06.91-, l'acqua nella zona era stata dichiarata non potabile, chiedeva la restituzione di quanto pagato, a titolo di canone, per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995 ovvero la riduzione del canone nella misura prevista dal provvedimento CIP n.25/1975, oltre al risarcimento del danno, per essersi dovuta rifornire di acqua potabile altrove. Con sentenza 12.06/27.08.98, il giudice di pace di Vibo Valentia in parziale accoglimento delle domande proposte da NN D'SO, riduceva -in applicazione del principio di equità di un terzo il canone per gli anni in questione, condannando la D'SO al pagamento dei due terzi ed il Comune -ove il pagamento dell'intero canone fosse già avvenuto a restituire la maggior somma percepita;
respingeva la domanda di risarcimento perché il Comune aveva agito non per colpa ma per forza maggiore;
compensava, per motivi di equità, le spese del giudizio. Con atto notificato il 29.10.99 ricorre, per la cassazione della sentenza del giudice di pace, NN D'SO, affidandosi a quattro motivi di censura, che denunciano la motivazione apparente della pronuncia di parziale accoglimento, la assenza di motivazione nel rigetto della domanda risarcitoria, la violazione delle norme sulle prove in relazione alla 2 Caf periodica potabilità dell'acqua- l'omessa pronuncia sulla domanda di interessi sull'indebito restituendo. Il Comune intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Nelle cause relative a somme di denaro, in mancanza di indicazione o dichiarazione del valore da parte dell'attore, la causa si presume di competenza del giudice adito (art. 14.3 cpc). Più esattamente, il valore della causa si considera pari al limite massimo di competenza del giudice adito, con la conseguenza che, se vengono proposte contestualmente più domande, tutte prive di indicazione o dichiarazione del valore, la competenza del giudice adito risulta superata e la causa dovrebbe essere trasmessa, per competenza, al giudice superiore (Cass. 1895/02; 15571/01). Perciò la causa, radicata dinanzi al giudice di pace perché non ne venne eccepita la incompetenza, ha un valore, anche agli effetti del merito (art. 14.3 cpc) pari al massimo della competenza per valore del giudice adito. Ne consegue che il giudice di pace, pronunciando su controversia di valore superiore ai due milioni (il massimo era pari a 5 milioni) non poteva decidere secondo equità e, quand'anche si ritenesse che i richiami all'equità -peraltro non sostitutiva ma integrativa- presenti nella motivazione della sentenza esprimano l'erronea convinzione del giudicante di poter decidere ex bono et aequo, ugualmente la pronuncia non poteva essere impugnata con il ricorso per cassazione, ma con l'appello ex art. 339.1 cpc (Cass.11933/02). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
3 Caf SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO RT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 dichiara il ricorso inammissibile. ACTINE GIUDICE DI PACE) Roma, 27 marzo 2003 Il PresidentePresidente Molly unis for Comes off e /IL CANCELLIERE Dexander Haskelupe COPTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civiln Depositato in Cancella 22 OTT. 2003 IL CANC esti