Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15268 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ее 62831 6 A 8 I 9 5 1 R . / E 4 N A N / - T 6 O 2 I U B Z . . B REPUBBLICA ITALIANA R A . I L P L R . R T A D T S 15268/03 . I L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E A G I A D E T R I R S 1 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 3 T A E 1 S A . I N A M SEZIONE TRIBUTARIA lità pro Composta dagli Ill.mi Sic rata R.G.N. 3804/99 Dott. Ugo 1 Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.31027 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere MERONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio Ud. 27/03/03 Dott. Simonetta - Consigliere SOTGIU ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 62831 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 1 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
RO AN;
intimata Commissioneavverso la sentenza n. 187/97 della tributaria regionale di ANCONA, depositata il 30/12/97; *2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 905 udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Mi- nistro pro tempore, ricorre contro la sig.ra ES NN per la cassazione della sentenza specificata in svolto alcuna attività epigrafe. La ES non ha processuale.
1.2. In fatto, la ES, titolare di un eserci- zio di vendita al minuto di libri e di altri prodotti soggetti ad iva, ha portato in detrazione nel 1991 l'intero carico dell'iva su tutti gli acquisti e sui costi generali. Il competente Ufficio, invece, le ha notificato un avviso di rettifica con il quale riduceva la detrazione, ritenendo che la stessa dovesse essere effettuata in misura limitata (c.d. pro-rata), tenendo conto del fatto che la contribuente svolgeva sia opera- zioni soggette allo speciale regime di cui all'art. 74, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, sia operazioni sogget- te al regime iva ordinario. In altri termini, l'Ufficio riteneva che la detrazione spettasse soltanto nei limi- 2 ti del rapporto percentuale esistente tra operazioni soggette ad iva ed operazioni esenti.
1.3. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regiona- le ha confermato la decisione.
1.4. A sostegno del ricorso il Ministero eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,19,74, comma 1, lett. c), e comma 2, DPR 633/1972, e vizi di motivazione, in quanto l'iva assolta sulle operazioni soggette al particolare regime previsto per i prodotti editoriali non può essere detratta da parte dei riven- ditori. Conseguentemente, la detrazione dell'IVA dove essere calcolata "pro rata" ai sensi dell'art. 19 DPR 633/1972. 2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare fondato.
2.2. Nel caso di specie non si discute della de- traibilità in genere dell'iva relativa ai costi genera- li, che questa Corte, in linea di principio, ha ripetu- tamente riconosciuto (v. Cass. 8464/2001, 5651/2001, 5532/1999); né dell'iva sui prodotti diversi da quelli soggetti al particolare regime di cui al citato art. 74, comma 1, lett. c), DPR 633/1972. Si discute, inve- ce, dei limiti in cui tale detrazione è ammissibile. Anche su questo tema, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto chiarezza, tenendo conto anche della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Cor- te di Giustizia Europea.
2.3. Infatti, "in tema di i.v.a. e con riguardo al regime relativo al commercio di prodotti editoriali, dettato dall'art. 74, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ot- tobre 1972 n. 633, le operazioni che, ai sensi di detta norma, non sono soggette ad imposta, sono equiparate a tutti gli effetti, in base al comma 2 dello stesso art. 74, a quelle non imponibili di cui al comma 3 dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 633. Ne consegue, in materia di detrazione, che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. medesimo (alla cui disciplina occorre fare rife- rimento, avendo il d.m. 9 aprile 1993, emanato in ap- plicazione del sopra citato art. 74, natura regolamen- tare), nonché in conformità del diritto comunitario (art. 17 della sesta direttiva del Consiglio del 15 maggio 1977 n. 77/388/Cee, come più volte interpretato dalla Corte di giustizia), i soggetti esercenti l'atti- vità di vendita al pubblico di prodotti editoriali non hanno attesa la non assoggettabilità ad i.v.a. delle cessioni di prodotti di editoria ai distributori di- ritto alla detrazione dell'i.v.a. pagata per acquisto di beni o servizi afferenti l'acquisto dei prodotti me- desimi e alla detrazione totale dell'imposta pagata per 4 spese generali" (Cass. 6352/2002). In definitiva, quanto alle spese generali, al ricorrente, compete soltanto la detrazione d'imposta secondo la regola del "pro rata", sancita dall'art. 19 DPR 633/1972. Fermo restando il criterio ordinario della detraibilità dell'iva corrisposta per l'acquisto di prodotti soggetti al regime impositivo ordinario.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Nel merito, il ricorso introduttivo del contribuente, inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento di rettifica che ha applicato criteri condivisi dal Collegio, deve essere rigettato.
2.4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta A I R il ricorso originario della contribuente. Compensa E L L E le spese dell'intero giudizio. C 1 ས N ཨུ C ནྟི A ཎ o Così deciso in Roma il 27 marzo 2003 C E 3 ན n ཙ པ 0 a N ས R t I ས 0 i ཝཱ E ཡཱ ' i 7 ' O ན I R Il Consigliere estensore Il Presidente - ' 1 L i T 1 L g A i T 0 E u I (dr. Riggio) (dr. Antonio Merone) C L S 3 . N t O l A P o C E C , IL CANCELLIERE i D L I g dott. Luigi Riitano g o PREBIE