Sentenza 7 dicembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., nel disporre l'archiviazione del procedimento, disponga la restituzione di un dipinto contraffatto a condizione della manifestazione di consenso da parte dell'avente diritto (nella specie, l'indagato ricorrente) a che, sul verso del dipinto, sia apposta a cura della P.G. una determinata dicitura che ne attesti la non autenticità, poiché il giudice può imporre limitazioni alla restituzione di un bene soltanto in presenza di una specifica fonte normativa, nella specie insussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2010, n. 44666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44666 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 07/12/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - N. 1870
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 22369/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \C IO N. IL *16/08/1959*;
EG IO N. IL *03/06/1939* p.o.n.
avverso il decreto n. 1257/2009 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del 16/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sentite le conclusioni del PG.
OSSERVA
Il difensore di \C RI ha proposto ricorso per cassazione per abnormità avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, nel disporre l'archiviazione del procedimento a carico, fra gli altri, desso stesso \C\, ha disposto restituirsi un'opera di pittura contraffatta al medesimo, "condizionatamente alla manifestazione di consenso, da parte sua, a che, sul verso del dipinto, sia apposta a cura del responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Venezia, la dicitura sopra detta, a caratteri evidenti ed indelebili": dicitura che nel provvedimento di archiviazione si indicava del seguente tenore: "Opera di pittura non autentica, stando alla valutazione tecnica proposta nel contesto del procedimento penale distinto da n. 21425/2001 rgnr Venezia dal Prof. \Picozza Paolo\, Presidente della Fondazione Isa e \Giorgio @De Chirico\ (che cura il Catalogo Generale e la personalità intellettuale e artistica del Maestro) e dalla Prof.ssa \Jole @De Sanna\, docente presso l'Accademia di Brera a *Milano*". Il ricorrente ha dunque sollecitato l'annullamento del provvedimento, nella parte in cui, appunto, subordina la restituzione del dipinto alla apposizione di tale dicitura.
Il ricorso è fondato. Come infatti questa Corte non ha mancato di sottolineare, la categoria della abnormità è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in stretto collegamento con il tema della tassatività, che, come è noto, pervade il regime delle impugnazioni, in genere, e del ricorso per cassazione in specie. Rimedio, quest'ultimo, che, significativamente, racchiude in sè l'esigenza di approntare uno strumento - evidentemente alternativo e residuale rispetto a tutti gli altri rimedi - che assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sè, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragion d'essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'assenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario. Se all'autorità giudiziaria pò riconoscersi l'"attribuzione" circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio la "attribuzione" a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella della abnormità, cui consegue la esigenza di rimozione (Cass., Sez. un., 26 marzo 2009, p.m. in proc. Toni). Ebbene, nella vicenda che qui interessa, non viene tanto in discorso l'orientamento che nega la possibilità di dichiarare la falsità di atti o documenti in sede di archiviazione. È noto, infatti, a questo riguardo che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la dichiarazione di falsità di documenti non può essere contenuta in un provvedimento di archiviazione, il quale non riveste natura giurisdizionale penale, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l'incidente di esecuzione per ottenere la pronuncia sulla falsità di un documento, in quanto tale procedura presuppone l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale da eseguire. Ne consegue - si è affermato - che la statuizione di falsità di un documento esula dai contenuti propri del provvedimento di archiviazione con il quale il giudice si pone come garante della legalità, in ordine all'esercizio dell'azione penale, e non come risolutore di un conflitto di interessi, tant'è che il legislatore ha previsto (artt. 537 e 425 cod. proc. pen., n. 2) la pronuncia sulla falsità di atti e documenti solo nel contesto di statuizioni contenute in sentenza (fra le varie, Cass., Sez. 5^, 13 novembre 1998, p.m. in proc. Fortunato). Lo stesso orientamento è stato ribadito di recente in una fattispecie del tutto sovrapponile alla presente, e nella quale si è qualificato come abnorme il provvedimento di archiviazione nel quale si era dichiarata la falsità di quadri ritenuti non autentici: ancora una volta sul rilievo che il legislatore ha previsto la possibilità di una pronuncia sulla falsità di atti o documenti solo nei casi di "decisioni costitutive aventi natura giurisdizionale", ma non in sede di archiviazione (Cass., Sez. 3^, 1 aprile 2009, p.o. in proc. Marinella e altri).
L'assunto, condivisibile nelle conclusioni, lo è meno nel percorso argomentativo riferito alla vicenda scrutinata, giacché, mentre la dichiarazione di falsità di atti o documenti è espressamente prevista e disciplinata di art. 537 c.p.p., con richiamo enunciato , quanto alla udienza preliminare, dall'art. 425, comma 5, e quanto al giudizio abbreviato, dall'art. 442 cod. proc. pen., comma 1, l'identico regime non può affatto essere evocato nella ipotesi in cui la falsità non riguardi "atti o documenti" - la cui destinazione probatoria ed eventualmente fidefacente è in re ipsa - ma beni che, come le opere pittoriche, non presentano affatto quelle caratteristiche, ma si contraddistinguono, al pari di qualsiasi bene "individualizzato", per la autenticità o meno dell'"esemplare" che viene in discorso.
Qualsiasi "limitazione" imposta dal giudice alla restituzione del bene, deve, pertanto, trovare una precisa fonte normativa, giacché, ove così non fosse, sarebbe palesemente vulnerato il principio di stretta legalità che pertiene alla imposizione di vincoli in rem, e compromesso l'esercizio del diritto di proprietà, al di fuori di una espressa disposizione di legge. È ben vero che l'art. 262 c.p.c., prevede che in sede di restituzione delle cose sequestrate a fini di prova l'autorità giudiziaria può prescrivere di presentare ad ogni richiesta le cose stesse, eventualmente imponendo una cauzione, e che l'art. 85 disp. att. stabilisce la possibilità di restituzione di cose previa la imposizione di specifiche prescrizioni, ma è altrettanto vero che l'an ed il quomodo di tali prescrizioni, proprio perché si tratta di un obbligo di facere o di pati, deve trovare fondamento in una norma di legge, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito.
Posto, dunque, che, nel caso delle opere d'arte, ne' la disciplina di settore, ne' il regime codicistico, prevedono la "cautela" che il giudice della archiviazione ha nella specie imposto all'atto della restituzione del bene, il provvedimento stesso è privo di titolo e deve pertanto essere annullato in parte qua.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui subordina la restituzione alla apposizione di una dicitura di falsità del dipinto.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010