Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 5 Z 1 / . A 4 N N R / 6 - T 2 S I B A . I R G . . L E R P . L R 5 7 1 8 /0 1 A D A T . L A B E U D D A B T I I E S 1 T A R N 3 I E N T 1 S E R . S I E E A N T r.g.h. 1317/98, d. 25/11/00, oggetto: iva, rettifica;
A M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Michele Cantillo presidente Enrico Papa consigliere rel. Giulio Graziadei Giuseppe Marziale CORTÉ SUPREMA DI CASSAZIONE Salvatore Di Palma UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.1500 SENTENZA || 1.8 APR. 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da VA AB, LU EL e SC EL, quali soci della Società di fatto AB e EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 19, presso l'avv. Paolo Piperno, che, con l'avv. Gianfranco Del Monte, li difende per procura a margine del ricorso;
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contro
Ufficio-iva di Milano;
intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 140/59 del 7-17 ottobre 1997; sentito il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio-iva di Milano, in rettifica della dichiarazione presentata per gli anni 1983 e 1984, ha contestato alla Società di fatto AB e EL il mancato pagamento dell'imposta su cessioni di beni;
-che l'impugnazione del relativo avviso da parte della Società, parzialmente accolta in primo grado, è stata invece respinta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio; -che VA AB, LU EL e SC EL, in qualità di ex soci della cessata Società di fatto AB e EL, hanno chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale con ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio-iva di Milano ed allo stesso notificato il 14 gennaio 1998; W 2 -che l'Amministrazione delle finanze non ha presentato controdeduzioni;
-che l'ufficio finanziario, munito della qualità di parte nelle fasi processuali dinanzi alle commissioni provinciali e regionali, in forza delle speciali disposizioni del rito tributario (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), è privo di tale veste nel processo di cassazione, ove sono applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e deve essere evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611); -che il ricorso dello AB e degli EL, in quanto proposto nei riguardi dell'Ufficio-iva di Milano, carente di soggettività esterna in questa sede, non è dunque idoneo a costituire il rapporto processuale d'impugnazione; -che l'indicato vizio, essendo inerente all'identificazione della controparte, determina nullità dell'impugnazione, non soltanto invalidità della sua notificazione, e, quindi, non è emendabile con ordine di rinnovazione della notificazione medesima;
-che tale principio, con cui si dà continuità a giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. sentt. 25 marzo 1999 n. 2807, 5 novembre 1999 n. 12315, e, da ultimo, 21 gennaio 2000 n. 657), comporta l'inammissibilità del ricorso;
M 3 -che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza d'attività difensiva della parte intimata;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 29 novembre 2000 il presidente il consigliere rel. est. foto forewarded IL CANCELLIERE C1 LE EN IS DEPOSITATO IN CAR IL CANCELLIERE C1 Oggi EN IS A I E 6 5 R 8 N . 9 1 A O N I / T Z - 4 / U A 6 B B R 2 I . T . L R S R L . I T A P . G . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 S E 1 N E T E . T S A N N I E M A S E