Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, per il reato di cui all'art.20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n.47, non può essere ordinato il dissequestro delle opere in quanto la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto". Ne consegue che il relativo provvedimento di rigetto non può configurarsi come "modifica dell'accordo" integrante la violazione degli articoli 444 e 445 cod. proc. pen., ma come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto ed, in quanto tale, inidonea ad inficiare il patto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 19086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19086 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AVITABILE DAVIDE - Presidente - del 06/03/2001
1. Dott. RIZZO ALDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 913
3. Dott. TERESI ALFREDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA " N. 035380/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NUNZIO N. IL 14/10/1961
avverso SENTENZA del 18/04/2000 TRIBUNALE di LATINA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO Letta la requisitoria del PG inammissibilità del ricorso MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 18.4.2000 il GIP del Tribunale di Latina applicò, su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p., a Re Nunzio, con le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, la pena di mesi quattro e giorni venti di arresto e lire quattordici milioni di ammenda, oltre demolizione delle opere abusive e rigetto della richiesta di dissequestro, in relazione ai reati, unificati in continuazione, di cui agli arti: A) 20 lett. b l. 47/85; B) 17 - 18 e 20 l. 64/74, acc. in Cori il 25.11.99. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha denunciato, con unico motivo, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt.444 e 445 c.p.p., che, pur essendo stata concordata con il P.M. l'applicazione ... della pena di mesi quattro e gg.20 di arresto e lire 14 milioni di ammenda - pena sospesa, dissequestro e restituzione dei beni", il Giudice con la sentenza aveva "modificato l'accordo tra le parti respingendo il dissequestro e la restituzione dei beni sequestrati". Il ricorso è fondato, sia pure per motivi diversi da quello dedotto. Infatti, è pacifico che, nel rito del cd. patteggiamento, l'unica possibilità di clausola aggiuntiva alla richiesta di applicazione della pena è, a norma dell'art. 444 co. 3 c.p.p., quella della subordinazione della richiesta stessa alla concessione della sospensione condizionale;
ne deriva che una richiesta di dissequestro non può fare parte del "patto", con l'ulteriore conseguenza che la richiesta stessa da un lato non invalida -a meno che contra legem sia stata posta come "condizione" - le altre clausole e, dall'altro, che, in relazione all'eventuale provvedimento di rigetto, non può parlarsi di "modifica dell'accordo" e di violazione degli artt. 444 e 445 c.p.p., appunto perché la richiesta di dissequestro non può, ex lege, rientrare nelle clausole del "patto"; quindi, il rigetto della richiesta, eventualmente contenuto nella sentenza di applicazione della pena, si configura come provvedimento ordinatorio su una richiesta delle parti "estranea" al patto (e, in quanto tale, inidonea - è opportuno ribadire - a inficiare il patto, come a essere ritenuto modificativo dello stesso).
Il rigetto della richiesta di dissequestro è, invece, illegittimo perché viola le disposizioni dell'art. 323 c.p.p., in base alle quali il sequestro preventivo perde efficacia con le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere (co. 1), mentre in ipotesi di sentenza di condanna (alla quale va equiparata, ex art. 445 co. 1, quella di applicazione di pena concordata), gli effetti del sequestro permangono solo quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate (co. 3). Nel caso in esame la confisca non è stata disposta (nè poteva esserlo); neppure vale dire, come fatto dal primo Giudice, che "non può essere disposta la restituzione del manufatto perché vanno eseguiti i provvedimenti ablativi predetti che sono assimilabili agli effetti processuali della confisca". Tale ultima proposizione, infatti, è basata su una sorta di analogia in malam partem, essendo peraltro i provvedimenti ablativi cui il Giudicante si riferisce (nella specie, la demolizione) istituti del tutto diversi dalla misura di sicurezza della confisca e avendo questa Corte costantemente precisato da un lato che il sequestro, appunto perché preventivo, non può permanere oltre la sentenza di primo grado e dall'altro che l'ordine di dissequestro non confligge con quello - relativo alla demolizione. Va, in definitiva, ribadito il principio, assolutamente consolidato, secondo cui il sequestro preventivo ha, per la natura e le finalità che sono proprie dell'istituto, carattere provvisorio e cautelare;
esso, quindi, non può - con specifico riferimento ai reati edilizi - essere mantenuto dopo la sentenza di condanna, sia perché dopo la stessa il provvedimento perde efficacia;
sia perché la sentenza interrompe la permanenza, che caratterizza i suddetti illeciti;
sia perché l'eventuale reiterazione della condotta vietata dà luogo ad altra ipotesi di reato.
Sulla base di tali rilievi, deve concludersi che il rigetto della richiesta di dissequestro è illegittimo (sia pure non per i motivi denunciati dal ricorrente, bensì per violazione delle citate disposizioni dell'art.323 c.p.p.); limitatamente alla relativa disposizione (ferme restando, quindi, in base a quanto sopra precisato, le clausole proprie del patto), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il provvedimento di dissequestro, con conseguente restituzione all'avente diritto, discendente ex lege e privo di qualsiasi discrezionalità, può essere emesso direttamente da questa Corte ex art.620 lett. 1) c.p.p.
È, infine, opportuno precisare che non è fondata la richiesta del Proc. Gen. di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza "in ordine all'avvenuta disposizione su demolizione delle opere abusive", in quanto la censura del ricorrente era relativa non alla disposizione di demolizione, ma a quella di rigetto della richiesta di dissequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa disposizione di dissequestro, che dispone;
ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2001